Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18551 del 20/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18551 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANDALA’ NICOLA N. IL 08/03/1968
avverso l’ordinanza n. 2561/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 06/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/03/2013

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto di ricorso è l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna in data 6
dicembre 2011, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dal ricorrente
contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia di
trattenimento della corrispondenza del 14.12.209.

quanto la precedente ordinanza dello stesso Tribunale, in data 2 dicembre 2010,
era stata annullata con sentenza del 27 ottobre 2011 della prima Sezione penale di
questa Corte, in accoglimento del ricorso con cui il condannato aveva dedotto
violazione dell’articolo 18 ter ord. pen..
Nel primo ricorso il Mandalà aveva dedotto che la difesa è diritto inviolabile e che la
trattazione di questioni processuali non è considerata dalla norma richiamata tra le
ragioni legittimanti il provvedimento di trattenimento della corrispondenza.
2. La prima Sezione di questa Corte aveva rilevato che l’art. 18 ter ord. pen., nel
disciplinare i controlli e le limitazioni della corrispondenza dei detenuti, consente i
provvedimenti limitativi (per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per
periodi non superiori a tre mesi) esclusivamente “per esigenze attinenti le indagini
o investigative o di prevenzione dei reati, avvero per ragioni di sicurezza o di ordine
dell’istituto”; la materia del controllo della corrispondenza è dunque rigorosamente
ispirata al principio di legalità, e la riserva di legge che assiste il regime degli
interventi intrusivi è rafforzata dal dovere di interpretazione conforme agli arresti e
ai moniti della CEDU (tra le ultime, sent. 23.2.2010, Mariano c/Italia), che
corrisponde ai criteri individuati nel par. 24.2. della Raccomandazione R (2006) 2
del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli stati membri sulle regole
penitenziarie europee (“2. Ogni restrizione o sorveglianza delle comunicazioni e
delle visite, necessaria ai fini dell’inchiesta penale, al mantenimento dell’ordine,
della sicurezza e alla prevenzione di reati e alla protezione delle vittime dei reati comprese le disposizioni di un’autorità giudiziaria – devono comunque garantire un
contatto minimo accettabile”).
La prima ordinanza era così annullata per la assoluta inadeguatezza della
motivazione, poichè non possono rientrare tra le ragioni indicate dalla norma di
ordinamento penitenziario le velleità di controllo degli argomenti o delle “strategie”
processuali che i detenuti in attesa di giudizio intendono legittimamente trattare o
adottare, concordandoli con difensori o coimputati, nel corso del processo a loro
carico.

2

Va precisato che l’ordinanza impugnata è stata pronunciata in sede di rinvio, in

3. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bologna in sede di rinvio,
all’esito dell’acquisizione delle missive e della lettura in camera di consiglio,

“conferma l’ordinanza del 22 dicembre 2010”, ritenendo che “la decisione del primo
giudice sia corretta, trattandosi di comunicazioni criptiche, peraltro caratterizzate
da disegni indecifrabili, potenzialmente rilevanti per la tutela dell’ordine e della
sicurezza”.
4. Con il nuovo ricorso proposto personalmente, il condannato deduce tre motivi:

comma 1 e 5 c.p.p., perché l’avviso di fissazione dell’udienza camerale è stato
notificato solo sei giorni prima dell’udienza, in violazione della regola processuale
che prevede il termine di 10 giorni liberi, la cui violazione comporta nullità, ai sensi
dell’articolo 127 del codice di rito;
b) violazione dell’art. 606, lettera B ed E, in relazione all’articolo 24, comma 2, della
Costituzione, per palese contraddizione della nuova motivazione con quella adottata
nel primo provvedimento, annullato da questa Corte. Mentre infatti, nel primo caso,
la corrispondenza è stata intesa come avente ad oggetto argomenti processuali e
dunque ne è stato compreso l’oggetto, nella seconda ordinanza si parla di più
“missive” e di “disegni indecifrabili”, non specificando se si tratta di disegni grafici
oppure intesi ad una strategia processuale, come si era affermato nel primo
provvedimento. Il ricorrente stigmatizza altresì il tempo assolutamente abnorme
(ben sette mesi) necessario al Tribunale di sorveglianza, per una motivazione di
appena cinque righe, del tutto in contrasto con la decisione di annullamento della
Corte di cassazione. Ancora viene censurata la motivazione dell’atto, perché del
tutto generica ed apparente, limitandosi a ripetere una vuota formula di stile, priva
di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta;
c) violazione dell’art. 606, lettera B, in relazione all’articolo 18 ter ord. pen.: in
difetto di motivazione del provvedimento, non è possibile una verifica del rispetto
dei parametri indicati dall’articolo 18 citato, risultando mortificato il diritto di
reclamo offerto alla persona detenuta.
CONSIDERATO IN DI RITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 3, l’avviso per l’udienza camerale di trattazione
delle istanze in sede esecutiva deve essere comunicato o notificato alle parti
almeno dieci giorni prima della data dell’udienza; sicché, risultando pacificamente
dagli atti l’inosservanza di tale termine, deve convenirsi con il ricorrente sulla
irritualità dell’udienza del 6 dicembre 2011.
Nel caso in esame emerge dagli atti – esaminati da questa Corte che per le
questioni processuali è giudice anche del fatto – che il Tribunale di sorveglianza, con
decreto del 29 novembre 2010, ha fissato la data del 6 dicembre 2011 per la

3

a) violazione dell’art. 606, lettera C, in relazione agli artt. 666, comma 3, 127,

decisione sul reclamo, modificando l’avviso all’interessato in data 30 novembre
2011, in violazione del termine di 10 giorni liberi che a norma dell’articolo 666,
comma 3, devono intercorrere tra la notifica dell’avviso di udienza al difensore ed
alle parti e la data di quest’ultima (Sez. 1, n. 1798 del 15/11/2007, Canale, Rv.
238643). L’inosservanza del termine libero di dieci giorni dà luogo a nullità a regime
intermedio del provvedimento che lo definisce (Sez. 1, n. 41581 del 01/10/2009,
Rv. 245055), il quale deve essere in conseguenza annullato con rinvio a norma

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, per
nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013
Il Presidente

Il

dell’art. 623 c.p.p., lett. a).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA