Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18550 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18550 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
LOVERGINE ANTONIO nato il 12/04/1974 a ANDRIA
PISTILLO MARIA ALTOMARE nato il 23/07/1978 a ANDRIA
PISTILLO DANIELA GRAZIANA nato il 24/11/1979 a TRICASE
FATONE MICHELE nato il 21/09/1959 a ANDRIA

avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso ai le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lovergine Antonio, Pistillo Maria Altomare, Pistillo Daniela Graziana e Fatone Michele
propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che, per quanto di
interesse, ha rideterminato la pena inflitta ai primi tre in primo grado, ad esito di giudizio
abbreviato, per i reati loro ascritti al capo B e ha confermato la condanna del Fatone per i reati
d) cui ai capi B, C e D.

medesimo difensore e atti in concreto sovrapponibili, vizi di motivazione e violazione di legge
con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma
5, D.P.R. 309/90, al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.

3. Fatone Michele deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata
assoluzione dai reati a lui ascritti, al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione
della pena.

5. Tutti i ricorsi sono inammissibili, poiché generici e reiterativi di censure di merito già
adeguatamente trattate dalla Corte territoriale, che con motivazione congrua e immune da vizi
logici e giuridici ha ampiamente giustificato la ritenuta sussistenza della responsabilità penale
del Fatone per tutti i reati a lui contestati (p. 7), la qualificazione del reato contestato al capo B
a tutti i ricorrenti (p. 5), nonché la determinazione delle pene inflitte a ciascuno dei ricorrenti
‘previo diniego delle attenuanti generiche al solo Lovergine Antonio, in ragione dei suoi
significativi precedenti penali (pp. 5-6; per Fatone p. 7).
Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo, in
ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018.

2. Lovergine Antonio, Pistillo Maria Altomare e Pistillo Daniela Graziana deducono, con

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