Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1855 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1855 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
TANCREDI MASSIMO nato il 18/01/1971, avverso la sentenza del 15/02/2013
della Corte di Appello di Potenza;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni
che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to Alessandro Gamberini che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso
FATTO
1. Con sentenza del 15/02/2013, la Corte di Appello di Potenza confermava
la sentenza con la quale, in data 14/05/2012, il giudice monocratico del
Tribunale di Melfi, aveva ritenuto TANCREDI Massimo colpevole della ricettazione

Data Udienza: 17/12/2013

di un assegno provento di furto.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 63/2 – 350/3 COD. PROC. PEN. per avere la Corte
ritenuto l’utilizzabilità delle dichiarazioni, rese durante la fase delle indagini
preliminari, da Thomas Sorz ossia colui che aveva posto all’incasso l’assegno e
che, sentito sul punto, aveva dichiarato che glielo aveva consegnato, in
pagamento di un computer, il Tancredi.
1

L?

2.2. VIOLAZIONE DELL’ART. 512 COD. PROC. PEN. per avere entrambi i giudici di
merito ritenuto acquisibili agli atti processuali, ex art. 512 cod. proc. pen., le
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, da Thomas Sorz e da Berta
Scutese, nonostante il Pubblico Ministero non si fosse gravato dell’onere di
provare l’assoluta impossibilità di reperire i due testimoni se non con un richiamo
generico al loro essere all’estero, nonostante fosse noto l’indirizzo presso il quale
erano reperibili.
2.3. VIOLAZIONE DEL’ART. 6 CEDU per avere la Corte affermato la penale
responsabilità dell’imputato sulla base delle sole dichiarazioni rese dai suddetti

elemento di riscontro. Entrambi i giudici di merito, quindi, avevano condannato
l’imputato sulla base delle sole dichiarazioni rese dal Sorz, atteso che la Berta
Scutese non aveva visto il Tancredi consegnare l’assegno essendosi limitata solo
a confermare di averlo visto presso la sede della società in tempo successivo alla
Fiera di Rimini.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 63/2 – 350/3 COD. PROC. PEN.: la censura, nei termini

in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata.
Correttamente ed incensurabilmente la Corte territoriale ha rilevato che, al
momento in cui il Sorz venne escusso dai C.C., non vi erano a suo carico
elementi per farlo ritenere il ricettatore dell’assegno, opinione questa confermata
anche ex post dalla circostanza che, successivamente, venne imputato del reato
di ricettazione il Tancredi in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, era stato
costui che, in pagamento dell’acquisto di un computer, aveva consegnato al Sorz
l’assegno in questione. In altri termini, la semplice circostanza che il Sorz pose
all’incasso l’assegno non significa che, automaticamente, avrebbe dovuto essere
indagato.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART. 512 COD. PROC. PEN.:

la doglianza, benché debba

ritenersi assorbita nell’accoglimento della successiva censura, è infondata
perché, da un controllo degli atti processuali, è risultato che nessun motivo di
gravame era stato proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva
ordinato l’acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini
preliminari dal Sortz e dalla Scutese.

3. VIOLAZIONE DEL’ART. 6 CEDU: la censura è fondata. In effetti, la condanna è

stata motivata sulla base delle sole dichiarazioni rese da Sorz e Scuetese nelle

2

/

testi nelle fase delle indagini preliminari senza che fosse stato acquisito alcun

indagini preliminari, e, sul punto, la Corte non ha indicato alcun elemento di
riscontro.
Di conseguenza, la sentenza, in conformità al consolidato orientamento di
questa Corte di legittimità (SSUU 27918/2010 riv 250199; Cass. 28988/2012 riv
253206), va annullata alla stregua del seguente principio di diritto al quale la
Corte di Appello di Salerno, si adeguerà: «le dichiarazioni predibattimentali della
persona offesa e di un teste acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., per
fondare l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, devono trovare

non possono essere costituiti da altre dichiarazioni acquisite con le medesime
modalità»: resta fermo, ovviamente, il potere della Corte territoriale di citare e

pe_

procedere all’esame, ove possibile, v testi Sortz e Scutese.
P.Q.M.
ANNULLA
la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo
giudizio

conforto in altri elementi individuati dal giudice nelle risultanze processuali, che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA