Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18548 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18548 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALSANIA ALESSANDRO N. IL 31/07/1961
avverso la sentenza n. 1676/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/03/2015

Motivi della decisione
Valsania Alessandro ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna in primo grado per il delitto ascritto e deduce violazione di
legge, omessa e illogica motivazione sul merito della controversia per mancato riconoscimento
del vincolo di continuazione rispetto a condanne precedentemente riportate.
Nella concreta fattispecie la Corte ha doverosamente valutato le emergenze istruttorie
giungendo a una coerente conclusione sulla estrema genericità della doglianza, oggi allo stesso
modo riproposta (cfr. in particolare p. 1 ss. della motivazione), mentre le doglianze del

palesano manifestamente infondate.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 24.3.2015
Il Consigliere estensore

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Il Presiderige

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ricorrente al riguardo – che denunciano ma non dimostrando eventuali vizi di motivazione – si

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