Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18547 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18547 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCOGNAMIGLIO VINCENZO nato il 27/07/1986 a CERCOLA

avverso la sentenza del 23/06/2017 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Scognamiglio Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. gli ha applicato la pena concordata tra le parti in ordine al
reato a lui ascritto.

2. Il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, in particolare per

qualificazione giuridica del fatto contestato.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da
un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che
ricorressero i presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. con motivazione che, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,
appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, SU, n. 5777 del 27.3.1992, Di Benedetto; SU,
n. 10372 del 27.9.1995, Serafino; SU, n. 3 del 25.11.1998, Messina; Sez. 5, n. 31250 del
25.6.2013, Fede; Sez. 2, n. 41785 del 6.10.2015, Ayari). Il Collegio osserva inoltre che la
richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa mediante un atto dispositivo
con cui l’interessato abdica all’esercizio del diritto alla prova, sicché l’intervenuto
patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini
fattuali dell’imputazione (SU, n. 20 del 27.10.1999, Fraccari).
Inoltre, in tema di patteggiannento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo
l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale
:qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al
contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità
dell’impugnazione che, come nel caso di specie, richiami, quale necessario passaggio logico del
motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla
contestazione (ex multis, Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015, Casarin).
La richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale
recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato
unilateralmente ne’ revocato, e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti – e, quindi, anche al pubblico ministero – prospettare questioni e sollevare
censure con riferimento alla sussistenza e alla giuridica qualificazione del fatto, alla sua
soggettiva attribuzione, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità
di applicazione della pena. In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la

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(

quanto riguarda l’assenza di condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la

semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo
intervenuto fra le parti (Sez. 6, n. 3429 del 3.11.1998, P.M. in proc. Gasparini).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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