Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18546 del 01/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18546 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALLIU MINELLA nato il 25/12/1958
avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso a’le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Data Udienza: 01/02/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Balliu Minella propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha
confermato quella di primo grado con la quale è stato condannato per il reato a lui ascritto.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento al giudizio
‘di responsabilità penale, alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantitativo di
cui all’art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90 e alla quantificazione della pena, anche in relazione alla
aggravante.
3. Il ricorso è inammissibile, poiché generico e reiterativo di censure di merito già
adeguatamente trattate dalla Corte territoriale, che con motivazione congrua e immune da vizi
logici e giuridici ha ampiamente giustificato la ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato
a lui contestato (pp. 3-4), nonché la sussistenza della aggravante di cui all’art. 80, comma 2,
D.P.R. 309/90 (4) e la quantificazione della pena (p. 5).
Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo, in
ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1/2/2018.
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concessione delle attenuanti generiche con giudizio di mera equivalenza rispetto alla ritenuta