Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18545 del 01/02/2018
Penale Sent. Sez. 7 Num. 18545 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RESTUCCIA GIUSEPPE nato il 02/07/1984 a MESSINA
avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;
Data Udienza: 01/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Restuccia Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe, che ha confermato quella di
primo grado con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 75 bis, comma 6, D.P.R.
309/1990 per aver violato l’obbligo di presentazione quotidiana alla Stazione Carabinieri di
Villafranca Tirrena a lui imposto con decreto del Questore di Messina in data 3/11/2011.
2. Il ricorrente impugna la descritta ordinanza deducendo, con due distinti motivi di
dell’elemento soggettivo del reato contestato al di là di ogni ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Con sentenza n. 94 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, che ha introdotto nell’ordinamento l’art. 75bis del D.P.R. 309/1990 (vedi, ordinanze di questa Sezione in data 23/9/2015,
Num. Reg.
Ord. 27 e 28 del 2016).
Ai sensi dell’art. 620, lett. d), cod. proc. pen. la sentenza impugnata deve quindi essere
annullata senza rinvio, in applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., perché, venuta
meno la norma incriminatrice, il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Risultano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di ricorso.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Così deciso il 1/2/2017
Il Consigliere estensore
Stefano Mogini
Il Presidente
nna Petruzze s
ricorso, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza