Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18541 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18541 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIJAILOVIC MILE N. IL 09/06/1975
avverso la sentenza n. 11872/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/03/2015

OSSERVA
Mijalovic Mile ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale gli è
stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc.
pen. e, chiedendone l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe reso
motivazione illogica e contraddittoria, oltre che lacunosa, sul
trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett.

infondato.Questa Corte ha stabilito: “La sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una
delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129 cod. proc. pen., puo’
essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia
evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129
succitato”. (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071).
Inoltre, la richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena
proposta dall’altra parte integrano, un negozio di natura processuale
che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha
accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la
parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a
far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di
ricorso per cassazione, a sostenere tesi in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono
addivenute .Ciò in quanto la pena irrogata non è, né è stata criticata,
come illegale.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
Euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, l”

3.2015

Il Consigliere estensore

Il Presid

7

e

c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente

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