Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18540 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18540 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SYLLA MOUDOU nato il 24/12/1999

avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso ane parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sylla Modou propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha
rideterminato la pena a lui inflitta ad esito del giudizio di primo grado per il reato a lui ascritto.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla

3. Il ricorso è inammissibile, poiché generico e reiterativo di censura di merito già
adeguatamente trattata dalla Corte territoriale, che con motivazione congrua e immune da vizi
logici e giuridici ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in primo grado e adeguatamente
giustificato la relativa quantificazione (p. 3).
Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo, in
ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018.

Il Consigliere estensore

(

Il Presidente

quantificazione della pena.

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