Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1854 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1854 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Ancona avverso la
sentenza del 23/05/2013 pronunciata dal Tribunale di Urbino nei confronti di
OLIVIERI NICOLA nato il 17/07/1975;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni
che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 23/05/2013, il giudice monocratico de Tribunale di
Urbino dichiarava non doversi procedere nei confronti di OLIVIERI Nicola per
remissione di querela in ordine al reato di cui all’art. 646 cod. pen. consistito
nell’essersi appropriato di un lettore dvd del valore di C 50,00 di proprietà di
Angelicchio Francesco del quale aveva il possesso perché il p.c. portatile nel
quale era inserito gli era stato consegnato dal proprietario per una riparazione.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona deducendo la
VIOLAZIONE DELL’ART.

646

COD. PEN.

nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che il

reato fosse procedibile a querela laddove, invece, risultando contestata
l’aggravante del’art. 61 n° 11 cod. pen. – come desumibile dalla formulazione
del capo d’imputazione – il medesimo era diventato perseguibile d’ufficio.
1

Data Udienza: 17/12/2013

3. Il ricorso è fondato per le ragioni esposte dal ricorrente.
Infatti, dalla lettura del capo d’imputazione si evince che era stata
contestata l’aggravante di cui all’art. 61 n° 11 cod. pen., sicchè, essendo il reato
procedibile d’ufficio, non poteva il giudice pronunciare sentenza di non
procedibilità per essere stata la querela rimessa
P.Q.M.
ANNULLA

giudizio
Roma 17/12/2013

la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il

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