Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18538 del 01/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18538 Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MOGINI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PLLUMBI SOKOL nato il 08/12/1983

avverso la sentenza del 21/04/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO MOGINI;

Data Udienza: 01/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pllumbi Sokol propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha
escluso la recidiva originariamente contestata e rideterminato la pena a lui inflitta ad esito del
giudizio di primo grado per i reati a lui ascritti.

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento al diniego

3. Il ricorso è inammissibile, poiché del tutto generico e reiterativo di censura di merito già
adeguatamente trattata dalla Corte territoriale, che con motivazione congrua e immune da vizi
logici e giuridici ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in primo grado e adeguatamente
giustificato la relativa quantificazione e il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei
precedenti penali dello stesso ricorrente (p. 3 della motivazione).
Si impongono pertanto le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen., stimandosi equo, in
ragione della natura delle questioni dedotte, quantificare in euro 3.000,00 la somma da
versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/2/2018.

delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.

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