Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18536 del 24/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18536 Anno 2015
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CENNAMO ROBERTO N. IL 22/10/1983
ILARDI EMILIO N. IL 24/10/1990
avverso la sentenza n. 17825/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

Data Udienza: 24/03/2015

Motivi della decisione
Cennamo Roberto e ‘lardi Emilio ricorrono avverso la sentenza in epigrafe, con
la quale è stata confermata la sentenza di condanna in primo grado, tra l’altro, per il
delitto di estorsione contestato al capo B)

e deducono violazione di legge, omessa e

illogica motivazione sul merito della controversia, prospettando la qualificazione del
fatto ai sensi dell’art. 640 c.p..
Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle

sostanziali. La mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare
dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità
comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o
di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di
merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali
(Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione
quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,
la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa
integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle
risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402,
ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Il giudice di merito inoltre non è tenuto a
confutare ogni specifica argomentazione dedotta con l’atto di appello in quanto il
concetto di mancanza di motivazione non include ogni omissione concernente l’analisi
di determinati elementi probatori perchè un elemento probatorio estrapolato dal
contesto in cui esso si inserisce acquista un significato diverso da quello attribuibile in
una valutazione completa delle prove acquisite (Cass. 1, 22.12.98 n. 13528, ud.
11.11.98, rv. 212053). Non può quindi dedursi vizio di motivazione per avere il
giudice di merito trascurato uno o più elementi di valutazione che ad avviso del
ricorrente avrebbero potuto o dovuto portare ad una diversa valutazione, perchè ciò si
tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità (Cass. 5,
17.4.00 n. 2459, Garasto; Cass. 1, 11.6.92 n. 6922, ud. 11.5.92, Cannarozzo). Nella
concreta fattispecie la Corte ha doverosamente valutato le emergenze istruttorie
giungendo a una coerente ricostruzione del fatto (cfr. p. 3. della motivazione, in cui si
evidenzia il comportamento minaccioso degli imputati), mentre le doglianze del
ricorrente al riguardo – che denunciano ma non dimostrando eventuali vizi di
motivazione – si palesano manifestamente infondate.

argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativannente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle

Roma, 24.3.2015
Il Consigliere estensore

Il Preside e

ammende.

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