Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18535 del 03/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 18535 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN HAMZA ABDESSALEM N. IL 01/07/1976
ISSA HOUSSEM N. IL 06/08/1986
avverso la sentenza n. 5750/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 03/12/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
-1- Osserva preliminarmente la Corte che il ricorrente Issa Houssem non risulta avere
ricevuto l’avviso d’udienza, di guisa che la trattazione del ricorso dallo stesso proposto deve
essere rinviata a nuovo ruolo, previo stralcio della posizione dello stesso e formazione di
autonomo fascicolo processuale.
-2- Il ricorso di Ben Hamza Abdessalem deve, invece, essere dichiarato inammissibile, non
solo perché sostanzialmente diretto a rimettere in discussione i termini dell’accordo
finalizzato all’applicazione della pena oggetto di patteggiamento (ciò che, come
ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a nessuna delle parti, salvo i casi
di palese violazione di legge), ma anche per la sua manifesta infondatezza.
Invero, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il giudice, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che le emergenze processuali evidenziavano
l’assenza dei presupposti per pervenire ad una sentenza di proscioglimento, anche in vista di
quanto emerso dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro della droga di cui il ricorrente
è stato trovato in possesso, e delle sue stesse ammissioni di responsabilità, rese in sede di
convalida dell’arresto.
Il ricorrente, d’altra parte, non considera, nel formulare le sue censure, che al giudice,
nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi motivazionali o
di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha
chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la corretta qualificazione degli
stessi e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di cause di non punibilità
che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto da Ben Hamza consegue, per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in
euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dispone lo stralcio della posizione del ricorrente Issa Houssem, che non risulta avere
ricevuto l’avviso di udienza, nei cui confronti dispone formarsi autonomo fascicolo
processuale con rifissazione di udienza. Dichiara inammissibile il ricorso di Ben Hamza
Abdessalem che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Rarnaj 3 dicembre 2014.

Con sentenza dell’ 8 gennaio 2014, il Gip del Tribunale di Padova ha applicato a Ben
Hamza Abdessalem e a Issa Houssem, ex art. 444 c.p.p., riconosciute ad ambedue le
circostanze attenuanti generiche e disapplicata la recidiva rispettivamente contestata, con la
diminuente del rito, le pene dagli stessi concordate per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e
73 co. 1 bis del dpr n. 309/90 (per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 477 di hashish, p.a. gr
48,833, delta-9 tatraidrocarmabinolo, dms n. 1953).
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, che deducono il vizio di motivazione della
sentenza impugnata con riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA