Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18534 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 18534 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL GUAOUT NOUR EDDINE N. IL 15/12/1975
avverso la sentenza n. 6468/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 06/11/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso è generico, essendo del tutto privo del requisito della specificità, carente com’è di
qualsiasi contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata che, peraltro, si presenta
coerente sul piano logico e congruamente argomentata.
In punto di responsabilità, invero, la corte territoriale ha osservato che gli atti descrivevano
in maniera inequivocabile il comportamento dell’imputato durante i controlli degli agenti
della polizia stradale, che ne avevano notato i segni sintomatici dello stato di ebbrezza e lo
avevano invitato a sottoporsi all’esame del tasso alcolico. Dopo avere eseguito la prima
prova, che aveva registrato un tasso di 2,07 g/1, l’imputato, hanno soggiunto i giudici del
gravame, aveva opposto un netto rifiuto a sottoporsi alla seconda prova.
Comportamento che correttamente è stato ritenuto integrare la fattispecie contravvenzionale contestata.
Quanto al trattamento sanzionatorio, gli stessi giudici hanno osservato che esso era stato
dal primo giudice determinato in misura minimale; argomentazione, pur sintetica, alla quale
tuttavia il ricorrente nulla concretamente oppone.
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.

El Guaout Nour Eddine ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Milano, del 29 gennaio 2014, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, del 15
febbraio 2012, che lo ha ritenuto colpevole del resto di cui all’art. 186 co. 7 del codice della
strada, per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, e lo ha condannato alla pena di mesi sei
di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per il periodo
di un anno e confisca del veicolo.
Deduce il ricorrente, con unico motivo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata,
sotto i profili della mancanza e della contraddittorietà della stessa, con riguardo alla
affermazione della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.

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