Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18533 del 16/03/2018
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18533 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ANI CHEKWUBE JOHN nato il 05/12/1985
BOAKYE JENNIFER nato il 05/05/1989
avverso la sentenza del 18/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
Data Udienza: 16/03/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 18.10.2017, il GUP/tribunale di Palermo applicava ex art. 444,
c.p.p. ad ANI CHEKWUBE JOHN la pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione ed C
16.000,00 ed a BOAKYE JENNIFER la pena di 2 anni, 9 mesi e gg. 10 di reclusione
ed C 14.000,00 di multa, per i reati di cessione di una dose di stupefacente del
dall’uso personale di sostanza stupefacente del tipo cocaina da cui erano ricavabili
390 dosi medie singole (capo 2, ascritto ad entrambi i ricorrenti) e di resistenza a
pubblico ufficiale (capo 3), ascritto solo a BOAKYE), in relazione a fatti del
25.03.2017, contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nelle singole imputazioni.
2. Contro la sentenza hanno proposto personalmente separato ricorso per cassazione i due imputati, prospettando un unico motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, con cui si dolgono del vizio di mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione nonché dell’omessa applicazione dell’art. 129, c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili in quanto personalmente proposti dagli imputati.
4. Ed invero, le impugnazioni risultano state proposte personalmente dagli imputati in data 31.10.2017, ossia in data successiva all’entrata in vigore del nuovo
disposto dell’art. 613, comma primo, c.p.p., essendo stato soppresso dalla L. 23
giugno 2017, n. 103 l’inciso “Salvo che la parte non vi provveda personalmente”.
5. Ne consegue che sono inammissibili, in quanto proposti da soggetto non legittimato, i ricorsi personalmente proposti dopo l’entrata in vigore della legge n. 103
del 2017 (3 agosto 2017), essendo stata soppressa la facoltà per l’imputato di
ricorrere personalmente.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, dunque,
dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità
medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
tipo cocaina (capo 1), ascritto solo ad ANI), di detenzione in concorso a fini diversi
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in 4.000,00 euro ciascuno.
P.O.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
mende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 marzo 2018
spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Am-