Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1853 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1853 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Milano avverso la
sentenza del 14/05/2013 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano nei
confronti di OLIVERI GUIDO ALESSANDRO nato il 21/04/1954;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 14/05/2013, la Corte di Appello di Milano rigettava
l’appello proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza pronunciata in
data 22/06/2009 dal Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva
condannato OLIVERI Guido Alessandro alla pena di anni due ed € 800,00 di
multa, invece che di anni due, mesi due di reclusione ed € 800,00 di multa,
essendo la pena inflitta illegale avendo il giudice operato una riduzione per il rito
abbreviato in misura superiore a quella consentita.
La Corte, pur riconoscendo che il calcolo effettuato dal Tribunale «è senza
dubbio errato»

rilevava che

«tuttavia lo stesso non può essere corretto

attraverso un aumento della pena finale, applicata in dispositivo, così come
richiede il Procuratore Generale non essendo consentita una simile operazione
che contrasterebbe con il divieto di

reformatio in pejus» e ciò perché il

«Procuratore Generale non ha proposto appello nel merito avverso la sentenza di
1

Data Udienza: 17/12/2013

primo grado (emessa a seguito di rito abbreviato) e non ha quindi sollecitato una
diversa quantificazione della pena inflitta all’imputato ma ha semplicemente
proposto ricorso in cassazione (convertito in appello, ai sensi dell’art. 580 cod.
proc. pen. a seguito dell’appello dell’imputato), lamentando l’erronea
applicazione della legge penale per l’errato calcolo della pena utilizzato dal primo
giudice».

2. Avverso la suddetta sentenza, il Procuratore Generale ha proposto ricorso
per cassazione deducendo VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132 COD. PEN. E 580/1 – 597/2
in quanto la Corte avrebbe reiterato l’errore del primo giudice che

aveva inflitto una pena illegale. L’impugnazione, infatti, non era diretta ad
ottenere una diversa e più grave pena detentiva ma solo a correggere una pena
illegalmente inflitta.

3. Il ricorso è fondato.
La Corte ha palesemente frainteso il contenuto dell’impugnazione del
Procuratore Generale il quale aveva impugnato la sentenza del Tribunale avendo
rilevato in essa un errore di calcolo a seguito del quale la pena inflitta era
risultata inferiore di due mesi di reclusione a quella dovuta.
Il Procuratore Generale, quindi, non aveva affatto richiesto una pena
superiore per questioni di merito ma solo perché la pena inflitta dal primo giudice
era pacificamente illegale: la pretesa violazione del divieto di reformatio in pejus
è, quindi, citata a sproposito, sicchè la Corte, alla quale compete non solo il
giudizio sul merito ma anche sugli eventuali errori di diritto in cui eventualmente
è incorso il primo giudice, aveva il dovere di rimediare al pacifico errore
denunciato dal Procuratore Generale, proprio perché si trattava di un errore di
calcolo a seguito del quale la pena inflitta era risultata illegale.
Di conseguenza, la sentenza impugnata, sul punto, va annullata senza rinvio
e la pena rideterminata direttamente da questa Corte nella misura legale di anni
due, mesi due di reclusione ed € 800,00 di multa.
P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui è stata
confermata la pena inflitta dal Tribunale, pena che ridetermina in anni due, mesi
due di reclusione ed € 800,00 di multa.
Roma 17/12/2013

COD. PROC. PEN.

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