Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18529 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18529 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ci
TSCHANG FERNANDO nato il 29/06/1940 a MILANO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 20/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. SANTE SPINACI, che conclude per il
rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. F. Bonzi, che si riporta ai motivi di ricorso, chiedendone
l’accoglimento;

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 20.09.2017, il tribunale del riesame di Genova respingeva la
richiesta di riesame formulata nell’interesse dello TSCHANG avverso il decreto di
sequestro preventivo di oggetti per il servizio da tavola di porcellana emesso dal
GIP del medesimo tribunale in data 16.08.2017; giova precisare per migliore in-

quale sequestro probatorio in relazione ai reati di contrabbando doganale e sottrazione dell’IVA all’importazione nonché per il delitto di cui all’art. 483 c.p., con
riferimento ad una fattura emessa dalla società cinese Shenzhen s.m.f. nei confronti della Master casa S.p.A. per un ammontare di 11.622 $; nell’interesse
dell’indagato, quale legale rappresentante della Master casa, importatrice della
merce in questione, veniva richiesto il dissequestro della merce, istanza rigettata
dal Pm, cui si opponeva la difesa; il GIP, su istanza del Pm, revocava il sequestro
probatorio per difetto dei presupposti, accogliendo la richiesta di applicazione del
sequestro preventivo ravvisando il fumus dei reati ipotizzati in anomalie rinvenibili
nella documentazione relativa all’importazione.

2. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore di fiducia iscritto all’albo ex art. 613 c.p.p., prospettando due motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione al regolamento
comunitario n. 412 del 2013 quanto agli artt. 282, 283, 295, d.p.r. n. 43 del 1973
e 483 c.p.
Si duole il ricorrente sostenendo che il tribunale del riesame non avrebbe preso in
considerazione il regolamento comunitario citato laddove prevede che l’applicazione dell’aliquota del dazio indicata per la società è soggetta alla condizione che
alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale
valida che includa una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura; sostiene, sul punto, il ricorrente che la dichiarazione
fornita conteneva tutte le informazioni necessarie e sufficienti richieste dal regolamento per l’applicazione del dazio doganale;.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 301,
co. 1, d.p.r. n. 43 del 1973 e correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione

telligibilità dell’impugnazione, che il provvedimento cautelare era stato disposto

della legge e del fumus in relazione al reato di cui all’art. 483, c.p. e 282, 293,
295, d.p.r. n. 43 del 1973.
Sostiene il ricorrente che il tribunale avrebbe errato sia nel non motivare in merito
alla discrezionalità afferente il sequestro preventivo omettendo ogni deduzione
logica, sia in merito all’eventuale profitto, che sarebbe pari a poche centinaia di
euro, sia alla liceità del contratto; poiché l’art. 321, c.p.p. facoltizza il giudice nel

rebbe stato lecito attendersi una motivazione reale in merito alle esigenze sussumenti la necessità del vincolo reale imposto; richiamata la giurisprudenza di questa Corte, nella specie la nota sentenza Impregilo, si sostiene che si sarebbe di
fronte ad una fattispecie di natura decisamente irrilevante a fronte di merce regolare, avendo fornito dimostrazione dell’errore in cui sarebbe incorso l’indagato
nella presentazione di documenti, ritenuti dalla difesa non necessari, tanto in sede
di indagini difensive che attraverso la traduzione giurata dell’ideogramma che
avrebbe contribuito a trarre in inganno l’autorità doganale. Le predette indicazioni,
si sostiene sarebbero di per sé sufficienti ad escludere l’elemento soggettivo dei
reati contestati, elemento su cui non si sarebbe soffermato il tribunale; a tal proposito, viene richiamata giurisprudenza di questa Corte sia con riferimento all’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 483 c.p. che con riferimento ai delitti
doganali, segnatamente del c.d. contrabbando intraispettivo, in cui si richiede un
comportamento fraudolento, che, nella specie, difetterebbe per avere l’indagato
prodotto spontaneamente ambedue i contratti, senza nulla nascondere, anzi fornendo sin dall’inizio la spiegazione della diversità nella contestazione afferente una
precedente fornitura. Non potrebbe, peraltro, valere come indizio la mera supposizione svolta dal tribunale secondo cui deve esistere corrispondenza commerciale
afferente le contestazioni; si osserva che il mercato cinese è diverso da quello
italiano e la consapevolezza di detta diversità è anche nelle accurate operazioni di
controllo che hanno condotto l’UE a scegliere i dazi da applicare su cui né la Master
casa né l’A.G. italiana potrebbero intervenire, essendosi peraltro data conferma in
sede di indagini difensive della prassi commerciale cinese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è in parte infondato ed, in parte, anche inammissibile perché proposto
per motivi diversi da quelli consentiti.

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disporre il sequestro preventivo, considerata la peculiarità della fattispecie, sa-

4. Ed invero, dalla stessa struttura ed articolazione dei motivi di ricorso (ed, in
particolare, apertamente per il secondo), è evidente che le doglianze del ricorrente, sotto l’apparente deduzione, oltre al vizio motivazionale, del vizio di violazione di legge riferito all’art. 321 c.p.p. ed al fumus dei reati oggetto dell’imputazione cautelare, attingono il procedimento argomentativo con cui i giudici del riesame hanno ritenuto sussistere le condizioni legittimanti il sequestro preventivo,

richiamare le doglianze, di cui in ricorso, che attingono l’ordinanza impugnata perché manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della legge e del fumus in relazione al reato di cui all’art.
483, c.p. e 282, 293, 295, d.p.r. n. 43 del 1973; trattasi, all’evidenza, di censure
inammissibili perché precluse dal chiaro disposto dell’art. 325, c.p.p., che limita il
ricorso per cassazione in materia cautelare reale alla sola violazione di legge, con
esclusione del vizio di motivazione. Sul punto, pacifica è la giurisprudenza di questa Corte che, intervenuta in materia anche nella sua più autorevole composizione,
ha sempre ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge,
in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Sez. U, n.
25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; (Conf. S.U., 29
maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto), circostanza,
quest’ultima, da escludersi nel caso sottoposto all’esame di questa Corte.

5. In ogni caso, il motivo è infondato, ove si intenda recuperarne il nucleo essenziale riferito alla presunta violazione della norma processuale con riferimento alla
persistenza dei presupposti applicativi e, segnatamente, tanto del fumus che del
periculum in mora; al fine di meglio comprendere le ragioni dell’approdo cui è
pervenuta questa Corte, è necessario descrivere la fattispecie che ha dato origine
al provvedimento cautelare.
Dalla lettura dell’impugnata ordinanza, emerge che il fumus dei reati di falso e di
contrabbando doganale intraispettivo sono stati ipotizzati dal Gip sulla base di
anomalie rinvenibili nella documentazione relativa all’importazione della merce in
sequestro, rappresentata da oggetti per il servizio da tavola in porcellana proveniente dalla RPC; in particolare, era emerso che il valore della merce indicato nel
contratto di acquisto ($ 1) differiva da quello (pari a 0,75 $) indicato nella fattura;
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sia sotto il profilo del fumus che del periculum in mora. E’ sufficiente, a tal fine,

la differenza, da cui derivava un valore imponibile inferiore a quello reale, veniva
giustificata con riferimento ad una compensazione che sarebbe stata effettuata
per differenze qualitative riscontrate in una precedente fornitura, ma nessun elemento, quale scambio di corrispondenza commerciale, veniva fornito in proposito;
inoltre, si precisa nell’ordinanza, il produttore veniva indicato in società diversa da
quella reale e ciò in quanto, per la determinazione del dazio antidumping per

del produttore determina l’ammontare del dazio. Nel caso in esame, si legge
nell’ordinanza impugnata, se il produttore si identifica in CHL International, con
cui la Master Casa ha intrattenuto rapporti commerciali anche prima dell’introduzione del dazio antidumping, quest’ultimo viene determinato nell’aliquota del
23,4%, mentre se si identifica con Shenzhen SMF, l’aliquota è del 17,9%; si legge
ancora nell’ordinanza che nella fattura veniva indicato quale produttore la seconda
società, mentre nella dichiarazione doganale di esportazione negli spazi relativi
alle voci “mittente” e “azienda di produzione”, veniva indicata la CHL. In proposito, la difesa allegava che la dichiarazione di esportazione era stata erroneamente
tradotta, in quanto l’ideogramma non era corrispondente ad una “e” ma ad una
“o”; tuttavia, osserva il tribunale, non veniva prodotta documentazione che giustificasse il ruolo della CHL nell’operazione di importazione, né provata la vendita
della merce in data compatibile con quella della richiesta di esportazione, posto
che il contratto di vendita recava la data del 15.11.2016, mentre la dichiarazione
di esportazione reca la data del giorno precedente, ossia il 14.11.2016.

6. Orbene, tanto premesso in fatto al fine di chiarire il contesto fattuale, è evidente
come le censure difensive, nella parte in cui sollecitano un sindacato di questa
Corte per i soli profili ammissibili attinenti la asserita violazione di legge, si appalesano infondati.

7. Ed infatti, quanto al primo motivo, con cui si svolgono censure sul fumus dei
reati ipotizzati per l’asserita omessa valutazione dei contenuti del Regolamento
UE, il ricorrente richiama senza citarla la previsione normativa di cui all’art. 1, co.
3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio del 13 maggio
2013 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da
tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, che così
recita: “3. L’applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle
autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme
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merce quale quella sequestrata e proveniente dalla Cina, la corretta individuazione

ai requisiti riportati nell’allegato IL In caso di mancata presentazione di tale fattura
si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società”.

L’allegato II, ri-

chiamato dalla norma in esame stabilisce poi che “una dichiarazione firmata da un
responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve comparire sulla fattura commerciale valida di cui
all’articolo 1, paragrafo 3: 1) Nome e funzione del responsabile del soggetto giu-

scritto certifica che il (volume) degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in
ceramica venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente
fattura, è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale
TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute
nella presente fattura sono complete ed esatte». 3) Data e firma”.
E’ dunque evidente che l’applicazione delle aliquote del dazio antidumping “di favore” presuppone certamente la presentazione della predetta dichiarazione, ma,
ovviamente, dà per scontato che il contenuto della dichiarazione predetta sia rispondente al vero.
In questo senso l’obiezione difensiva di cui al primo motivo prova troppo.
Ed invero, il ricorrente sostiene che la dichiarazione fornita conteneva tutte le informazioni necessarie e sufficienti richieste dal regolamento per l’applicazione del
dazio doganale, sicché tutto il resto sarebbe tamquam non esset; trattasi di affermazione nella premessa corretta ma che, tuttavia, giuridicamente non tiene conto
del fatto che l’efficacia della dichiarazione è comunque condizionata alla veridicità
del contenuto della dichiarazione medesima, tant’è che il sottoscrittore della dichiarazione, come si evince dalla lettura dell’allegato, è tenuto a dichiarare anche
che le “informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”.
Ed è questo, invece, ciò che viene contestato all’indagato nella imputazione cautelare mossagli e che ha condotto i giudici di merito a disporre e mantenere il
sequestro preventivo della merce.

8. A tal fine, dunque, è priva di pregio l’obiezione difensiva sollevata circa la presunta omessa valutazione della norma regolamentare, atteso che, diversamente,
dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge che i giudici, pur non facendo
espresso riferimento alla stessa, ne fanno invece implicitamente applicazione laddove attribuiscono alla dichiarazione una patente di non veridicità quanto al contenuto informativo.
Da un lato, infatti, l’ordinanza impugnata respinge l’obiezione difensiva secondo
cui la difformità del prezzo unitario sarebbe dipesa da una contestazione su precedente fornitura che avrebbe condotto ad uno sconto concordato verbalmente,
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ridico che emette la fattura commerciale. 2) La dichiarazione seguente: «Il sotto-

come sarebbe stato dichiarato dal figlio del ricorrente; sul punto, i giudici del riesame ribadiscono che, al di là delle usanze commerciali cinesi, ciò che difetta nel
caso in esame è proprio la produzione di corrispondenza commerciale circa la asserita contestazione sulla qualità di una partita di merce ed una conseguente riduzione del prezzo su una partita successiva.
Dall’altro, e soprattutto, proprio con riferimento al contenuto informativo della di-

mata) i giudici del riesame osservano che non ha rilievo quanto sostenuto circa
l’esatta traduzione dell’ideogramma tra le parole “mittente” e “produttore”, in
quanto, sempre nella stessa dichiarazione, l’indicazione della CHL compare nuovamente nel campo riservato all’indicazione della “azienda di produzione e vendita”; ed allora è evidente che, allo stato degli atti, non può dubitarsi della legittimità da parte dei giudici di merito della valutazione della sussistenza del

fumus

dei reati ipotizzati, essendovi elementi fattuali denotanti, da un lato, la falsità dichiarativa relativa alla dichiarazione di cui sopra e, nel contempo, idonei a far
ritenere che l’applicazione dell’aliquota “di favore” non fosse ammissibile attesa
l’anomalia documentale oggetto di apprezzamento, frutto dell’ipotizzato falso ideologico, con conseguente integrazione del reato di contrabbando doganale.

9. Né, si noti, ha pregio la censura, svolta nel secondo motivo, circa l’insussistenza
dell’elemento psicologico dei reati ipotizzati che sarebbe stata apprezzabile dai
giudici di merito alla luce del comportamento tenuto dall’indagato. Ed invero, il
ricorrente non tiene conto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato
che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la
verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (v.,
tra le tante: Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013 – dep. 14/11/2013, Orsi, Rv.
257383); quanto, poi, alla censura di violazione di legge relativa al combinato
disposto degli artt. 321 c.pp. e 301, d.p.r. n. 43 del 1973, censura sviluppata nel
secondo motivo, la stessa è manifestamente infondata laddove si consideri che a
fronte della discrezionalità applicativa della misura (2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca), il giudice che dispone
il sequestro, soprattutto, laddove si tratti di confisca obbligatoria (qual è quella
prevista dall’art. 301, d.p.r. n. 43 del 1973: Sez. 3, n. 9569 del 10/07/1984 – dep.
31/10/1984, Vicenda, Rv. 166484), è tenuto solo a verificare che i beni rientrino
nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, atteso che il sequestro strumentale alla confisca previsto dall’art. 321, secondo comma, cod.
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chiarazione (e, dunque, circa la applicabilità della norma regolamentare richia-

proc. pen. costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo “tipico” (v., tra le tante: Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014 dep. 19/11/2014 Mannino, Rv. 261242), dovendosi astrarre nella valutazione giudiziale da considerazioni relative alla minore o maggiore gravità del fatto che at-

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere complessivamente rigettato, conseguendo ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna alle
spese del procedimento.

P.O.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 marzo 2018

tengono esclusivamente al tema del fumus e non al periculum.

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