Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18529 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18529 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AYENACHEW DANIEL ASHENAFI N. IL 17/06/1968 parte offesa
nel procedimento
c/
BIZZONI TATIANA N. IL 17/05/1978
avverso il decreto n. 18285/2014 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Crt,i4
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Uditi difen r Avv.;

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Data Udienza: 11/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1.

Il giudice per le indagini preliminari di Roma dichiarava inammissibile l’atto

di opposizione all’archiviazione proposto nell’interesse di Ayenachew Daniel
Ashenafi avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nei
confronti di Bizzoni Tatiana in ordine ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen e 485
cod. pen. Il Gip evidenziava la assenza di indicazioni in ordine alle indagini

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa
dell’Ayenachew Daniel Ashenaf che lamentava la mancata valutazione dei
contenuti dell’opposizione, con specifico riferimento al fatto che il pubblico
ministero, nella richiesta di archiviazione aveva richiamato in modo non
pertinente l’art. 1684 cod. civ.
3. La procura generale evidenziava la tardività del ricorso i cui termini di
proposizione, considerato il decorso di 15 gg. a partire dalla notifica effettuata il
16.7.14, scadevano il 31.7.14, laddove il ricorso veniva presentato il 21.8.14.
4.Con memoria depositata il 19 febbraio 2015 il ricorrente ribadiva le ragioni del
ricorso ed evidenziava che l’opposizione alla archiviazione era tempestiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è tardivo e, comunque, manifestamente infondato.
1.1. Il ricorso risulta tardivo in quanto

il decreto di archiviazione risulta

notificato il 16 luglio 2014 mentre il ricorso veniva depositato il 21 agosto
2014, laddove i termini per la presentazione dello stesso scadevano il 31 agosto
2014 (Cass. sez. 4 n. 49764 del 13/11/2014, Rv. 261172; Cass. sez. 4 n.
8006 del 15/11/2013, dep 2014 Rv. 259270)
1.2. Inoltre si rileva che l’opposizione alla richiesta di archiviazione può ritenersi
idonea a legittimare l’intervento della persona offesa nel procedimento (e quindi
ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale) in quanto contenga
quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall’art.
410, primo comma, cod. proc. pen., consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle
indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per
la pertinenza, ossia l’inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza,
ossia l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle
indagini preliminari (Cass. sez. 5, n. 21939 del 06/05/2010, Rv. 247355; Cass.
sez. 4, n. 12980 del 17/01/2013 Rv. 255500; Cass.
27/11/2012, dep 2013, Rv. 254062).

2

sez. 2, n. 158 del

suppletive.

Nel caso di specie le indagini suppletive non venivano indicate: il che rende
inammissibile sia l’opposizione che il conseguente ricorso sul merito
dell’opposizione. In materia di ammissibilità del ricorso per cassazione nei
confronti del provvedimento di archiviazione, il collegio ribadisce il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui tale impugnazione non è
ammissibile per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per
omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (v. Cass. 20.6.2004,
Migliaccio; Cass. 23.12.1992, Cassiano; Cass. Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2015

p

L’estensore
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Il Presidente
Matilde Cammino

Rv. 261681)

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