Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18528 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18528 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
2r
GABELLONE CARLO nato il 05/02/1946 a SAN CESARIO DI LECCE
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 25/07/2017 del TRIB. LIBERTA di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. SANTE SPINACI, che conclude per il
rigetto del ricorso;

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 25.07.2017, il tribunale del riesame di Lecce rigettava l’istanza
proposta nell’interesse del Gabellone, indagato per il reato di cui all’art. 256, co.
4, d. Igs. n. 152 del 2006, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal
GIP del tribunale in data 6.07.2017; giova precisare per migliore intelligibilità

terno della discarica per rifiuti speciali di Galatone, loc. Vignali Castellino, destinata
al conferimento di rifiuti da parte della “Recupero ecologico inerti” s.r.I., ritenendo
la sussistenza, a carico dell’indagato, legale rappresentante della predetta società,
del fumus del reato di cui sopra, ravvisato la ricorrenza di esigenze preventive tali
da giustificare l’apposizione del vincolo reale.

2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei
difensori di fiducia iscritti all’albo ex art. 613 c.p.p., prospettando un unico motivo,
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, violazione di legge quanto all’art. 309 c.p.p. in relazione agli artt. 321 e 324 c.p.p.
Si sostiene che l’ordinanza si fonderebbe esclusivamente su una valutazione
astratta, non dunque concreta ed attuale, del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, si osserva, sul punto, che l’indagato alla data di emissione del
sequestro aveva già provveduto ad eseguire le prescrizioni indicate dal corpo di
polizia provinciale in sede di primo sopralluogo del 26.05.2017, ma, nondimeno,
il tribunale muovendo dall’assunto che si tratta di reato di mera condotta, per la
cui sussistenza non è necessario accertare l’idoneità dell’azione o ledere il bene
finale ambiente, avrebbe confermato il sequestro; si tratterebbe di una circostanza
neutra con riguardo alla sussistenza del periculum, che attiene al bene protetto
dalla norma. Quanto al periculum, in particolare, il tribunale, da un lato, ha affermato che la libera disponibilità dei luoghi potrebbe indurre l’indagato a proseguire
nell’irregolare attività di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, con pericolo di
aggravamento delle conseguenze del reato e di agevolazione nella commissione
di altri reati, dannosi per l’uomo e per l’ambiente; il richiamo è alle conclusioni del
c.t. del PM, che avrebbe illustrato come lo stato dei luoghi rappresentasse un grave
pericolo di emissione nell’ambiente di fibre cancerogene di amianto. Dall’altro, i
giudici del riesame, nel disattendere la doglianza difensiva circa la mancanza del
pericolo concreto ed attuale, osservano che quanto emerge dalle analisi svolte al

dell’impugnazione, che il sequestro preventivo aveva ad oggetto l’area sita all’in-

c.t.p. della difesa non scalfirebbe minimamente le valutazioni circa la sussistenza
del periculum, non essendo escluso, almeno in fase cautelare, che la dispersione
delle particelle cancerogene avvenga nel sottosuolo.
Si censura, anzitutto, la prima affermazione, in quanto attinente esclusivamente
a quanto constatato in sede di sopralluogo, in quanto inidonea a supportare una
valutazione di sussistenza di un pericolo di aggravamento delle conseguenze del

stato verificato ed attestato dall’amministrazione provinciale – non investirebbero
nemmeno per ipotesi la complessiva idoneità dell’impianto allo stoccaggio di rifiuti
contenenti amianto. In secondo luogo, si censura la seconda affermazione, perché
generica e scollegata dall’imputazione cautelare, attinente alla presunta violazione
di prescrizioni riguardanti la possibilità di dispersione delle fibre nell’aria nella fase
di ingresso dei rifiuti nella discarica. In sostanza, mentre il tribunale ritiene che la
disponibilità dell’impianto costituirebbe di per sé fattore di pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, in realtà la misura cautelare sarebbe stata
confermata con riguardo a situazioni particolari e specifiche che non assumono
alcun rilievo, già in astratto, rispetto alla complessiva idoneità dell’impianto medesimo non oggetto di alcuna contestazione. A ciò, peraltro, dovendosi aggiungere
che il c.t. del Pm si sarebbe espresso con una nota “provvisoria” redatta sulla base
della partecipazione del c.t. al primo sopralluogo, non essendo a conoscenza quindi
il predetto c.t. di quanto successivamente svolto per superare le criticità in conformità a quanto stabilito dall’amministrazione provinciale, laddove il c.t. della difesa avrebbe concluso per l’assenza di dispersione di fibre di amianto in esito
all’espletamento di un puntuale accertamento strumentale.
Si duole, inoltre, il ricorrente, dell’assenza di motivazione in riferimento ai dati
apportati dalla difesa ed acquisiti agli atti, richiamando sul punto non solo i dati
esposti nella relazione del c.t.p. e dei relativi allegati, ma anche del contenuto
degli atti autorizzativi relativi all’impianto e, soprattutto, del rapporto conclusivo
delle attività di ispezione ambientale ordinaria relativa agli impianti, redatto
dall’ARPA Puglia in esito all’attività ispettiva espletata ai sensi dell’art. 29-decies,
d. Igs. n. 152 del 2006, che, con riferimento alle verifiche delle matrici ambientali
aria ed acqua, convergevano nell’attestazione dell’assoluta idoneità dell’impianto
medesimo e della sua gestione a garantire il massimo della sicurezza ambientale;
a fronte di tali dati, non esaminati, non vi sarebbero elementi oggettivi in senso
contrario, né, comunque detti elementi sarebbero stati indicati nel provvedimento
cautelare né in quello del tribunale del riesame, sì da fondare l’affermazione, ritenuta apodittica, dell’esistenza id un rischio attuale e concreto di impatti negativi
sull’ambiente derivanti dal funzionamento dell’impianto.
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reato poiché la criticità riscontrare in sede di sopralluogo – il cui superamento è

3. Con memoria pervenuta in data 9.03.2018, la difesa del ricorrente ha insistito
nell’accoglimento del ricorso, in particolare ribadendo la violazione del combinato
disposto degli artt. 309, co. 9 e 324, co. 7, c.p.p. sostenendo, in particolare, che
le specifiche criticità gestionali riguardavano esclusivamente la fase in ingresso dei
rifiuti nell’impianto, con la conseguenza che non sarebbero state individuate le

delle conseguenze del reato contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è manifestamente infondato e proposto per motivi diversi da quelli
consentiti.

5. Ed invero, dalla stessa struttura ed articolazione dei motivi di ricorso è evidente
che le doglianze del ricorrente, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione
di legge processuale riferito agli artt. 309, 321 e 324 c.p.p., attingono il procedimento argomentativo con cui i giudici del riesame hanno ritenuto sussistere il periculum in mora. E’ sufficiente, a tal fine, richiamare le doglianze, più volte ripetute
in ricorso, che attingono l’ordinanza impugnata contestandone il percorso argomentativo, in particolare laddove si censura, anzitutto, la valutazione operata dai
giudici del riesame in considerazione di quanto constatato in sede di sopralluogo
(osservando che il c.t. del Pm non sarebbe stato a conoscenza degli esiti successivi, di cui invece avrebbe avuto contezza il c.t. della difesa che avrebbe escluso
le “criticità” rilevate dal primo), e, dall’altro, laddove si censura l’affermazione attinente alla presunta violazione di prescrizioni riguardanti la possibilità di dispersione delle fibre nell’aria nella fase di ingresso dei rifiuti nella discarica.
Orbene, con riferimento alla prima è evidente che le doglianze si appuntano sugli
elementi posti a fondamento della valutazione operata dal tribunale del riesame,
dunque una critica che nulla ha a che vedere con la dedotta violazione della legge
processuale; con riferimento alla seconda, poi, più che una violazione di legge
processuale si contesta la mancata rispondenza tra il fatto oggetto dell’imputazione cautelare e le esigenze di cautela processuale che rendono persistenti i presupposti applicativi del disposto sequestro preventivo; se, è ben vero, si tratta pur
sempre di censura “ammissibile” in quanto attinente ad una violazione di legge, la
stessa, tuttavia, mostra di non considerare le ragioni per le quali era stato emesso
il provvedimento genetico da parte del GIP; si legge, infatti, nel provvedimento
impugnato, che la misura era stata disposta essendosi ravvisato il fumus del reato

circostanze idonee a confortare l’asserita sussistenza del rischio di aggravamento

di cui all’art. 256, co. 4, d. Igs. n. 152 del 2006, in quanto si era riscontrato che
l’indagato depositava i rifiuti contenenti amianto non adeguatamente coperti,
senza utilizzo di materiali di consistenza plastica su almeno cm. 20 di terreno, con
fuoriuscita dei manufatti contenenti amianto. Proprio dalla contestata relazione del
c.t. del Pm era emersa l’inadeguata modalità di messa a dimora dei rifiuti pericolosi
contenenti amianto non risultanti adeguatamente ricoperti, violando così una spe-

missibilità dei rifiuti in discarica (in particolare, era emerso che ingenti quantità di
rifiuti erano a vista, senza alcuna copertura, e la restante parte era artigianalmente ricoperta con pezzi di tessuto-non tessuto non saldati, non adeguatamente
ancorati e soprattutto non c’era traccia del terreno che avrebbe dovuto ricoprire i
rifiuti giornalmente introdotti). Trattasi, dunque, all’evidenza, di censure inammissibili perché precluse dal chiaro disposto dell’art. 325, c.p.p., che limita il ricorso
per cassazione in materia cautelare reale alla sola violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione.
Sul punto, pacifica è la giurisprudenza di questa Corte che, intervenuta in materia
anche nella sua più autorevole composizione, ha sempre ribadito che il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando”‘o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione
così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza
e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008,
Ivanov, Rv. 239692; (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto), circostanza, quest’ultima, da escludersi nel caso sottoposto
all’esame di questa Corte.

6. In ogni caso, come già anticipato, il motivo è manifestamente infondato, ove si
intenda recuperarne il nucleo essenziale riferito alla presunta violazione della
norma processuale con riferimento alla persistenza dei presupposti applicativi e,
segnatamente, del periculum in mora nella parte in cui il ricorrente contesta l’affermazione del tribunale secondo cui la disponibilità dell’impianto costituirebbe di
per sé fattore di pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato.
E’ ben vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il “periculum
in mora” che, ai sensi del primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., legittima il
sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità,

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cifica prescrizione dell’allegato 2 al D.M. 27/09/2010, che regola i criteri di am-

ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione
della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio
dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione del processo penale (v., tra le tante: Sez. 4, n. 5302 del 21/01/2004 – dep.
10/02/2004, Sguerri ed altro, Rv. 227096). E’ altrettanto vero però che, nel caso

sottoposto all’esame di questa Corte, la richiesta di revoca del sequestro dell’area
era stata rigettata in base al rilievo che la libera disponibilità del bene in sequestro
avrebbe in sostanza rimesso l’area sequestrata a disposizione di chi l’aveva destinata a deposito di rifiuti speciali pericolosi in violazione delle prescrizioni, con la
conseguente possibilità che il reato in questione venga portato a conseguenze ulteriori, aggiungendosi che, in caso di accoglimento, il ritorno nella disponibilità
dell’area in capo all’indagato, di per sé realizzerebbe la protrazione della condotta
delittuosa e l’aggravamento delle conseguenze del reato medesimo.
A tal proposito, si osserva, i giudici del riesame, lungi dal non esaminare la documentazione prodotta (irrilevante essendo, all’evidenza, l’asserito omesso esame
del rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria relativo
all’impianto della ditta REI s.r.l. redatto dall’ARPA Puglia in esito all’attività svolta
ex art. 29-decíes, d. Igs. n. 152 del 2006, datato 2.02.2015 e relativo ad attività
ispettiva eseguita nei mesi di novembre e dicembre 2014, in quanto relativo al
controllo dello stato dei luoghi eseguito circa tre anni prima dei fatti per cui si
procede, dunque non certamente rappresentativo dello stato dei luoghi al momento dell’adozione del provvedimento di sequestro), tengono invece compiutamente conto anche della documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare,
della perizia giurata redatta dal c.t.p. della difesa, osservando come questi avesse
concluso per l’assenza di fibre libere di amianto nell’aria, ciò che non era idoneo a
scalfire le valutazioni effettuate in sede di valutazione del persistente periculum (il
riferimento è a quanto accertato dopo il sopralluogo 6.07.2017, a seguito del quale
veniva appurato che alcuni colli erano stati messi in sicurezza essendo stata effettuata la riparazione della plastiche danneggiate, atteso che il c.t. del Pm aveva
rilevato che l’intervento effettuato non poteva essere considerato risolutivo né in
grado di ricondurre la discarica alle condizioni di esercizio ottimali, previste dalla
normativa applicabile e dall’autorizzazione all’esercizio), non potendo escludersi
che, nella fase cautelare, la dispersione delle suddette particelle cancerogene avi■

venga nel sottosuolo.

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7. Trattasi, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, di motivazione corretta anche in diritto, tenuto conto del reato ipotizzato di violazione
delle prescrizioni dell’autorizzazione nell’esercizio di un’attività di gestione autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 4, d. Igs. n. 152 del 2006) riferibile all’inadeguata
modalità di messa a dimora dei rifiuti pericolosi contenti amianto, circostanza in
grado di causare pericolo per l’uomo e per l’ambiente (di cui dà atto l’ordinanza

nibilità dell’area le conseguenze del reato potrebbero protrarsi o aggravarsi, con
ulteriore nocumento alla tutela dell’ambiente. Ed allora, posto che il sequestro
preventivo, per espressa previsione normativa, è consentito “Quando vi è pericolo

che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati,…”,
non v’è dubbio che la semplice disponibilità dell’area su cui venivano gestiti in
maniera irregolare i rifiuti pericolosi contenenti amianto, indubbiamente, alla luce
dello stato di fatto come descritto e del pericolo per l’ambiente, perdipiù in assenza
di certezza che la dispersione delle fibre di amianto cancerogene non avvenga nel
sottosuolo (atteso che gli esiti della c.t.p. della difesa avevano concluso per la sola
assenza di fibre libere di amianto nell’aria, laddove l’imputazione cautelare ed il
conseguente sequestro era stato disposto per l’inadeguata messa a dimora dei
rifiuti pericolosi contenenti amianto, ciò che riguardava non solo la aerodispersione
delle fibre nell’aria ma anche nel sottosuolo), rende concreto ed attuale il pericolo
di “protrazione” delle conseguenze del reato ipotizzato, con conseguente legittimità del diniego opposto dai giudici di merito alla revoca del sequestro preventivo,
attesa la persistenza del periculum in mora.
Non deve, infatti, essere dimenticato che all’adozione della misura cautelare in
esame non è di ostacolo il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato,
perché l’area di applicazione del sequestro preventivo è stata notevolmente
estesa, nel senso che il provvedimento può trovare applicazione in un ambito più
ampio di quello consentito dall’art. 219 cod. proc. pen. abrogato, giacché l’art. 321
cod. proc. pen., nel disciplinare la nuova misura cautelare, conformemente a
quanto stabilito nella legge-delega (direttiva 31), indica le finalità che con l’imposizione del vincolo si intende perseguire, consentendo il sequestro preventivo
quando vi è “pericolo che la libera disponibilità” del bene possa “aggravare o protrarre le conseguenze” del reato ovvero “agevolare la commissione” di altri reati.
Pertanto non è possibile, in base a tali finalità, da valutare con riferimento ai singoli
casi in cui la misura cautelare va applicata, ritenere che quando il reato è già
consumato, il vincolo è del tutto inutile e inefficace, giacché la necessità della
prevenzione può ancora sussistere e non essere venuta meno; in tal caso la misura
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impugnata, richiamando gli esiti della c.t. del PM), donde in caso di libera dispo-

cautelare è non solo legittima ma anche utile ed efficace, atteso che il sequestro
penale vieta a chi possiede il bene di poterne disporre, impedendo, conformemente allo scopo previsto della legge, di portare il reato ad ulteriori conseguenze
(Sez. 5, n. 1101 del 15/04/1992 – dep. 25/06/1992, Marsiglia ed altri, Rv.
190822).

dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità
medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 marzo 2018

Il Con
Ale

re estensore
Ila

8. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque,

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