Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18528 del 06/02/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18528 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARISELLA BENEDETTO N. IL 21/01/1960 parte offesa nel
procedimento
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IGNOTI
avverso l’ordinanza n. 709/2013 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
10/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
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Data Udienza: 06/02/2015

1

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Forlì
ha dichiarato inammissibile l’opposizione presentata dalla p.o. BENEDETTO
PARISELLA, in atti generalizzato, alla richiesta di archiviazione formulata dal
P.M., ed ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di ignoti.
2. Avverso tale provvedimento la p.o. ha proposto, personalmente, ricorso

Con requisitoria scritta depositata in data 5 dicembre 2014, il P.G. ha
concluso come riportato in epigrafe.
All’odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto
della regolarità degli avvisi di rito; all’esito questa Corte ha deciso come da
dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché sottoscritto personalmente dalla p.c.
BENEDETTO PARISELLA.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sentenza n. 47473 del 27
settembre 2007, CED Cass. n. 237854) hanno già chiarito che il ricorso per
cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse
della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle
giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o
consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con
raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore
di procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122 c.p.p.
E si è più recentemente ribadito che il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di archiviazione non può essere proposto personalmente dalla
persona offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato da
procura speciale (Sez. VI, sentenza n. 22025 del 13 aprile 2012, CED Cass. n.
252873), ciò in quanto le parti del processo diverse dall’imputato non sono
legittimate a proporre personalmente ricorso per cassazione, legittimazione
che spetta solo all’imputato/indagato perché solo nei suoi confronti è previst

per cassazione, deducendo violazione di leggi e vizio di motivazione.

2
espressamente la deroga al criterio generale della necessità della
rappresentanza tecnica in sede di legittimità.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno
2000 n. 186), e tenuto conto della natura delle questioni dedotte – della

pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 6 febbraicj 2015
Il Con igliere estensore

Il Pridere

somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione

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