Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18527 del 16/03/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18527 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRASCA’ SERGIO nato il 17/01/1984 a CHIARAVALLE CENTRALE

avverso l’ordinanza del 21/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. SANTE SPINACI che conclude per il
rigetto del ricorso;
Udito il difensore presente, Avv. F. Iacopino, che chiede l’accoglimento del
ricorso;

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 21.09.2017, il tribunale del riesame di Catanzaro rigettava la
richiesta di riesame proposto nell’interesse del Frascà avverso il decreto di sequestro emesso in data 3.08.2017 dal PM in ordine ai reati di cui agli artt. 137, co.
11, d. Igs. n. 152 del 2006, 256, co. 2, d. Igs. citato e 452 bis, c.p.; giova preci-

dal PM aveva ad oggetto l’impianto di depurazione consortile a servizio di alcuni
Comuni, ubicato nel Comune di Isca, e che indagato dei predetti reati è l’amministratore unico, legale rappresentante e direttore tecnico della s.a.s. Frascà Servizi,
gestore del servizio di depurazione e conduzione del depuratore comunale.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore di fiducia iscritto all’albo ex art. 613 c.p.p., prospettando tre motivi, di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 309,
co. 9, 324; co. 7, 355, co. 2 e 125, co. 3, c.p.p., per nullità del decreto genetico
per carenza assoluta o apparenza di motivazione ed arbitrario esercizio del potere
sostitutivo ad opera del tribunale del riesame.
Si osserva che il tribunale avrebbe ritenuto motivato il decreto di convalida seppure ricorrendo ad una formula sintetica che richiama le esigenze probatorie; diversamente, risulterebbe pacificamente la carenza assoluta di motivazione del decreto di sequestro probatorio, essendosi il PM affidato a mera formula di stile, in
evidente disarmonia con la littera legis, avendo il PM utilizzato l’aggettivo “utile”
riferito ai fini probatori, senza tener conto che l’art. 253 c.p.p. esige che le cose
pertinenti al reato debbano essere “necessarie” per l’accertamento dei fatti; ancora, il tribunale si sarebbe limitato ad affermare in maniera apodittica che la funzione probatoria del sequestro risultava di immediata evidenza alla luce delle fattispecie enunciate analiticamente dal PM in premessa; sul primo punto, si censura
l’esercizio del potere sostitutivo da parte del tribunale, non consentito in questa
materia, atteso il principio della insanabilità della mancanza di motivazione o
dell’autonoma motivazione, da parte del tribunale del riesame, ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, dopo le modifiche
introdotte dalla legge n. 47 del 2015.

sare, per migliore intelligibilità del ricorso, che il sequestro probatorio convalidato

2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 355,
co. 2, e 125 co. 3, c.p.p. per omessa e/o apparente motivazione dell’ordinanza di
riesame e del precedente decreto di sequestro.
Si sostiene che il tribunale del riesame avrebbe esercitato il potere sostitutivo non
solo arbitrariamente, ma anche parzialmente ed in termini assertivi, sia per aver
trascurato il nesso di pertinenzialità, ossia l’indicazione delle ragioni per le quali la

parentemente motivato in ordine alla concreta finalità probatoria sottesa al sequestro; si duole il ricorrente poiché il provvedimento di sequestro sarebbe privo di
un valido apparato motivazionale in ordine alle esigenze probatorie che il vincolo
sul bene dovrebbe soddisfare, essendosi limitato a ravvisarlo “in re,ipsa”, in aperto
contrasto con quanto affermato dalla Cassazione; nel caso in esame, si aggiunge,
maggiore doveva ritenersi l’esigenza di esplicitazione delle ragioni giustificative
del provvedimento, tenuto conto che quanto in sequestro debba qualificarsi come
cosa pertinente al reato. Diversamente, la motivazione dei giudici del riesame sarebbe meramente apparente, non solo perché pretenderebbe di sostenere che la
descrizione della fattispecie concreta e l’indicazione della norma che si ritiene violata possano assorbire l’onere motivazionale giustificativo delle concrete finalità
probatorie sottese all’apposizione del vincolo reale, ma anche perché avrebbe tentato di sanare il vuoto motivazionale del decreto di sequestro del PM attraverso il
richiamo per relationem del erbale di sequestro della PG. In ciò, tuttavia, i giudici
del riesame non avrebbero considerato che nessun supporto avrebbe potuto offrire
quanto alla motivazione il verbale redatto dalla PG, disposto per un sequestro
preventivo avente finalità e presupposti del tutto diversi da quello probatorio.
Nel caso in esame, il PM, nel discostarsi dalla scelta operata dalla PG, aveva
espressamente dichiarato e precisato le ragioni per cui non aveva condiviso la
motivazione addotta dalla PG a sostegno del sequestro preventivo d’urgenza dagli
stessi eseguito, donde, conclusivamente, il rinvio per relationem non potrebbe ritenersi validamente operato nel caos concreto, poiché la motivazione risulterebbe
del tutto incongrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 125, co.
3, c.p.p. per mancanza assoluta della motivazione.
Osserva la difesa di aver eccepito dinanzi al tribunale l’illogicità del mantenimento
del sequestro poiché, a distanza di sette giorni dalla convalida, il PM aveva concesso l’autorizzazione all’esecuzione di opere anche strutturali sul bene oggetto
del sequestro, consentendo così la modifica di quanto in sequestro e dello stato
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cosa sequestrata sia configurabile come cosa pertinente al reato, sia per aver ap-

dei luoghi; in sostanza, poiché le esigenze di mantenimento del vincolo devono
permanere per tutta la durata del sequestro, sarebbe stato necessario che il giudice le esplicitasse anche in relazione a provvedimenti successivi a quello genetico;
sul punto, però, la motivazione del tribunale sarebbe mancata, con conseguente
nullità del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è fondato.

4. Ed invero, il provvedimento del tribunale del riesame presta il fianco alle doglianze articolate dal ricorrente nei motivi di appello, a fronte di un decreto di
sequestro probatorio che presentava un evidente (ed incolmabile, dai giudici del
riesame), deficit motivazionale, essendo motivato con una formula invero di stile
del seguente tenore “ritenuto che la cosa sequestrata sia cosa pertinente al reato
e utile a fini probatori”, formula apposta in sede di convalida del decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla PG per finalità preventive, disattese tuttavia dal PM che confermava il sequestro d’urgenza per finalità probatorie.

5. Il tribunale del riesame, anzitutto, nel disattendere l’eccezione di nullità del
sequestro probatorio sollevata in ragione della ritenuta mancanza di motivazione
in ordine alle esigenze probatorie, la ritiene non censurabile pur se effettuata con
ricorso a formula sintetica che richiama le esigenze probatorie, atteso che la funzione probatoria del sequestro sarebbe risultata di immediata evidenza alla luce
delle fattispecie analiticamente enunciate dal PM attinenti all’assenza di un regolare ciclo di depurazione delle acque reflue, che ne legittimano l’ablazione; trattasi,
sul punto, di motivazione del tutto errata in diritto, atteso che è pacifico nella
giurisprudenza di questa Corte che il sequestro probatorio (art.253 cod. proc.
pen.), quando ha per oggetto “le cose pertinenti al reato” (e, nel caso in esame,
non può dubitarsi di tale qualità riferita all’impianto di depurazione, cosa dal cui
malfunzionamento sarebbero conseguite le condotte illecite ipotizzate dal PM)
presuppone che sussistano le esigenze probatorie e, pertanto, il rigetto dell’istanza
di dissequestro richiede che dette esigenze permangano e che il relativo provvedimento sia adeguatamente motivato, a differenza del rigetto dell’istanza di dissequestro di cose qualificabili come “corpo di reato”, che richiede invece l’indicazione degli elementi che giustificano tale qualificazione (Sez. 6, n. 74 del
07/11/2002 – dep. 08/01/2003, Bici, Rv. 223176).

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella specie, pertanto, non correttamente il tribunale del riesame ha ritenuto che
dette esigenze probatorie fossero, per così dire, “autoevidenti” alla luce della compiuta ed analitica contestazione dei fatti cristallizzata nelle tre imputazioni cautelari mosse all’indagato, difettando l’indicazione delle concrete esigenze probatorie
che necessitavano sia l’apprensione che il mantenimento del vincolo cautelare

6. Analogamente, fondato è il rilievo difensivo afferente il richiamo alle ragioni
fondanti il sequestro ed il suo mantenimento per effetto del rinvio “per relationem”
al contenuto del verbale di sequestro eseguito d’iniziativa dalla PG, che avrebbe
illustrato ampiamente le criticità rinvenute nel funzionamento del depuratore, rinvio che avrebbe consentito di completare la motivazione del decreto genetico la
cui motivazione viene considerata adeguata alla tipologia del provvedimento.
Sul punto – oltre a doversi condividere le doglianze esposte circa l’uso improprio
del potere “integrativo” e “suppletivo” del tribunale del riesame in relazione alla
mancanza della motivazione del decreto genetico di convalida del PM (posto che è
pacifico che, in tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame non può integrare la motivazione del relativo decreto in ordine alla specifica esigenza probatoria che giustifica l’adozione del vincolo sul bene, in quanto è dovere del pubblico
ministero che ha disposto il sequestro enucleare le ragioni che ne evidenziano in
concreto la funzionalità all’accertamento del reato per cui si procede: tra le tante,
Sez. 4, n. 35708 del 10/07/2007 – dep. 28/09/2007, Bedda, Rv. 237459) -, coglie
indubbiamente nel segno la censura difensiva secondo cui il PM, nel discostarsi
dalla scelta operata dalla PG, aveva espressamente dichiarato e precisato le ragioni per cui non aveva condiviso la motivazione addotta dalla PG a sostegno del
sequestro preventivo d’urgenza dagli stessi eseguito, donde il rinvio per relationem non può ritenersi validamente operato nel caso concreto, poiché la motivazione risulta del tutto incongrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del
provvedimento di destinazione. Ed invero, nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria
esegua un sequestro motivato con la finalità di impedire la prosecuzione del reato,
dunque con finalità preventive, il pubblico ministero può certamente convalidarlo
qualora ritenga sussistenti i presupposti del diverso sequestro probatorio (Sez. U,
n. 9 del 18/06/1991 – dep. 24/07/1991, Caltabiano, Rv. 187858), ma, in tal caso,
è necessario che esista in concreto la correlazione puntuale tra l’eseguito sequestro ed i presupposti medesimi – anche se detta rispondenza non sia stata individuata dall’organo procedente – poiché il relativo accertamento è affidato alla autorità giudiziaria, ma di tale correlazione il PM non solo deve fornire un’autonoma

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sulla res.

motivazione, ma deve altresì indicare le concrete esigenze probatorie che rendevano necessaria l’apposizione del vincolo cautelare ed il mantenimento in sequestro per finalità probatorie.
Del resto, è pacifico che il sequestro probatorio e il sequestro preventivo perseguono scopi diversi, in quanto il primo è diretto all’acquisizione delle prove, mentre
il secondo è diretto ad evitare che le conseguenze del reato siano aggravate o

sequestro di PG eseguito d’urgenza per finalità preventive, venga riqualificato giuridicamente dal PM come sequestro con finalità probatorie, la motivazione del relativo provvedimento di convalida dev’essere articolata in ragione della diversa
finalità sottesa all’adozione del provvedimento appositivo del vincolo reale, dovendosi altrimenti qualificare il medesimo come illegittimo, in continuità con quella
giurisprudenza secondo cui è illegittimo il provvedimento di sequestro avente finalità preventive che il P.M. qualifichi, impropriamente, come probatorio, atteso
che, in tal modo, il G.I.P. viene illegittimamente espropriato dei poteri per l’adozione del provvedimento a lui riservati dall’art. 321 cod.proc.pen. (v., da ultimo:
Sez. 4, n. 43327 del 29/09/2016 – dep. 13/10/2016, Faenza, Rv. 267981).

7. Si ritiene, conclusivamente, che, assorbito il terzo motivo il cui esame si appalesa superfluo alla luce dell’accoglimento dei primi due motivi di impugnazione,
l’impugnata ordinanza debba essere annullata con rinvio al tribunale di Catanzaro,
sezione per il riesame, perché si uniformi ai principi di diritto dianzi affermati.

P.O.M.

La Corte annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 marzo 2018

Il Co

protratte ovvero che siano commessi altri reati, con la conseguenza che, ove un

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