Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18526 del 16/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18526 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

RACCUGLIA GIORGIO nato il 23/06/1963 a SAN GIUSEPPE JATO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 13/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
sentite le conclusioni del PG dott. SANTE SPINACI che conclude per
l’inamnnissibilita del ricorso;

Data Udienza: 16/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 13.09.2017, il tribunale del riesame di Palermo rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse del Raccuglia avverso l’ordinanza del
GIP/Tribunale di Palermo 25.07.2017, con cui era stata rigettata la richiesta di
restituzione di quanto sequestrato in forza del provvedimento del medesimo GIP

tuzione è un’area interessata da un’attività di stoccaggio di rifiuti provenienti dal
servizio di raccolta di rifiuti urbani del comune di Alcamo, attività che il PM ritiene
essere svolta in assenza di autorizzazione; a sostegno dell’istanza di revoca del
sequestro, la difesa del ricorrente aveva dedotto l’intervenuta cessazione della
convenzione cm n forza della quale il Comune conferiva i rifiuti raccolti nell’area in
questione, non venendo quindi più conferito alcun rifiuto nell’area in questione,
conseguendone l’insussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie od indole di quello per cui si procede.

2. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore di fiducia iscritto all’albo ex art. 613 c.p.p., prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione
all’art. 321 c.p.p., per difetto dei presupposti applicativi sotto il profilo della sussistenza del periculum in mora.
Si censurano le ragioni fondanti il rigetto dell’impugnazione cautelare, in quanto,
sostiene il ricorrente, il periculum in mora dev’essere concreto e consistere in elementi di fatto che consentano di pervenire ad un giudizio prognostico su un possibile comportamento o avvenimento futuro; nella specie, il periculum era rappresentato dal conferimento di rifiuti biodegradabili da parte del Comune in virtù della
convenzione oggi cessata; contraddittoriamente, i giudici del riesame avrebbero
ritenuto sussistente il periculum facendo leva sulla persistenza in quell’area di quei
rifiuti che avevano condotto al sequestro, così non fornendo adeguata e logica
motivazione relativamente agli elementi che confermerebbero la sussistenza di
tale periculum; in particolare, si censura in ricorso l’affermazione del tribunale
secondo cui nell’area si trovano ancora abusivamente stoccate diverse tonnellate
di rifiuti che, con il chiesto provvedimento di restituzione, torneerebbero nella disponibilità di chi li ha abusivamente stoccati; si tratterebbe di un giudizio progno-

del 20.02.2017; giova precisare che oggetto dell’istanza di dissequestrato e resti-

stico del tutto erroneo, non avendo considerato il tribunale che non è la disponibilità dei rifiuti a consentire la perpetrazione del reato ipotizzato, ma il conferimento dei medesimi all’impresa agricola attraverso la convenzione con il Comune,
ormai cessata; ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, che il tribunale del tutto
contraddittoriamente avrebbe giustificato il sequestro preventivo dei rifiuti e non
dell’area, non ritenendo quest’ultima il presupposto del periculum, sicchè i giudici
del riesame avrebbero implicitamente dato atti dell’insussistenza dei presupposti
applicativi del sequestro preventivo, non essendo chiaro se detto periculum sia
rappresentato dalla libera disponibilità dell’area sequestrata, priva di qualsiasi vogli rischio di consumazione del reato, o se esso è rappresentato dalla persistenza
nella predetta area dei rifiuti sottoposti a sequestro, di cui il ricorrente non avrebbe
chiesto la restituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e proposto per motivi diversi da quelli
consentiti.

4. Ed invero, dalla stessa struttura ed articolazione dei motivi di ricorso è evidente
che le doglianze del ricorrente, sotto l’apparente deduzione, oltre al vizio motivazionale, del vizio di violazione di legge riferito all’art. 321 c.p.p., attingono il procedimento argomentativo con cui i giudici del riesame hanno ritenuto sussistere il
periculum in mora.
E’ sufficiente, a tal fine, richiamare le doglianze, più volte ripetute in ricorso, che
attingono l’ordinanza impugnata perché illogica, contraddittoria e priva di “adeguata” motivazione; trattasi, all’evidenza, di censure inammissibili perché precluse
dal chiaro disposto dell’art. 325, c.p.p., che limita il ricorso per cassazione in materia cautelare reale alla sola violazione di legge, con esclusione del vizio di motivazione; sul punto, pacifica è la giurisprudenza di questa Corte che, intervenuta
in materia anche nella sua più autorevole composizione, ha sempre ribadito che il
ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo
o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi
comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno
del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep.

I.

26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto), circostanza, quest’ultima, da escludersi nel caso
sottoposto all’esame di questa Corte.

5. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, ove si intenda recuperarne
il nucleo essenziale riferito alla presunta violazione della norma processuale con

culum in mora.

E’ ben vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il “periculum
in mora” che, ai sensi del primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen., legittima il
sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità,
ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione
della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio
dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione del processo penale (v., tra le tante: Sez. 4, n. 5302 del 21/01/2004 – dep.
10/02/2004, Sguerri ed altro, Rv. 227096), ma è altrettanto vero che, nel caso
sottoposto all’esame di questa Corte, la richiesta di revoca del sequestro dell’area,
nonostante il venir meno della Convenzione con il Comune, era stata rigettata in
base al rilievo che la libera disponibilità del bene in sequestro avrebbe rimesso
l’area sequestrata a disposizione di chi l’aveva abusivamente destinata a stoccaggio di rifiuti, con la conseguente possibilità di reiterazione del reato, la cui commissione non presuppone l’efficacia della Convenzione con il Comune, aggiungendosi che, in caso di accoglimento, il ritorno nella disponibilità dell’area in capo
all’indagato, a prescindere dal pericolo che la presenza dei rifiuti comporta, di per
sé realizzerebbe la protrazione della condotta delittuosa e l’aggravamento delle
conseguenze del reato.
Trattasi, difformemente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, di motivazione corretta anche in diritto, tenuto conto del reato ipotizzato di gestione non
autorizzata di rifiuti (art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006) senza alcun criterio di conformità ai principi previsti dal TUA e che sta provocando un preoccupante fenomeno inquinante (di cui dà atto l’ordinanza impugnata, richiamando gli esiti della
c.t. del PM) causativo di danno ambientale, al suolo ed al sottosuolo che andrebbe
interrotto con interventi di messa in sicurezza e bonifica (di cui, si osserva, non
pare esservi traccia nella richiesta di revoca della difesa) – reato, si noti, il cui
fumus è già stato oggetto di esame da parte di questa Corte che, con sentenza

3

riferimento alla persistenza dei presupposti applicativi e, segnatamente, del peri-

Sez. 2, n. 47843/2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo indagato avverso l’ordinanza in data 11 marzo 2017 con cui il Tribunale di
Palermo aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto
emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 20 febbraio 2017 – donde, in caso di
libera disponibilità dell’area le conseguenze del reato potrebbero protrarsi o aggravarsi, con ulteriore nocumento alla tutela dell’ambiente.

consentito “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente
al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la
commissione di altri reati,…”, non v’è dubbio che la semplice disponibilità dell’area
su cui sono accumulati i rifiuti, area che l’indagato non potrebbe “gestire” perché
sprovvisto di titolo abilitativo, indubbiamente, alla luce dello stato di fatto come
descritto e del pericolo per l’ambiente, perdipiù in assenza di qualsivoglia programmazione di interventi di bonifica o messa in sicurezza dell’area da parte di chi
ne invoca nuovamente la disponibilità, rende concreto ed attuale il pericolo di
“protrazione” delle conseguenze del reato ipotizzato, con conseguente legittimità
del diniego opposto dai giudici di merito alla revoca del sequestro preventivo, attesa la persistenza del periculum in mora.
Non deve, infatti, essere dimenticato che all’adozione della misura cautelare in
esame non è di ostacolo il fatto che il reato sia già perfezionato ovvero consumato,
perché l’area di applicazione del sequestro preventivo è stata notevolmente
estesa, nel senso che il provvedimento può trovare applicazione in un ambito più
ampio di quello consentito dall’art. 219 cod. proc. pen. abrogato, giacché l’art. 321
cod. proc. pen., nel disciplinare la nuova misura cautelare, conformemente a
quanto stabilito nella legge-delega (direttiva 31), indica le finalità che con l’imposizione del vincolo si intende perseguire, consentendo il sequestro preventivo
quando vi è “pericolo che la libera disponibilità” del bene possa “aggravare o protrarre le conseguenze” del reato ovvero “agevolare la commissione” di altri reati;
pertanto non è possibile, in base a tali finalità, da valutare con riferimento ai singoli
casi in cui la misura cautelare va applicata, ritenere che quando il reato è già
consumato, il vincolo è del tutto inutile e inefficace, giacché la necessità della
prevenzione può ancora sussistere e non essere venuta meno; in tal caso la misura
cautelare è non solo legittima ma anche utile ed efficace, atteso che il sequestro
penale vieta a chi possiede il bene di poterne disporre, impedendo, conformemente allo scopo previsto della legge, di portare il reato ad ulteriori conseguenze
(Sez. 5, n. 1101 del 15/04/1992 – dep. 25/06/1992, Marsiglia ed altri, Rv.
190822).

4

Ed allora, posto che il sequestro preventivo, per espressa previsione normativa, è

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque,
dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità
medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del

delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

P.O.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 16 marzo 2018

procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA