Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18526 del 10/04/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18526 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di
Spada Roberto, nato a Vimercate il 17/11/1966
Braidic Ivana, nata a Milano il 27/3/1971,
nonché sul ricorso proposti dai medesimi Braidich e Spada
avverso la sentenza 11/6/2013 della Corte d’appello di Brescia, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Enrico Delehaye, che ha concluso per l’annullamento con rinvio e rigetto del
ricorso degli imputati.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 11/6/2013, la Corte di appello di Bologna, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 14/1/2013,
qualificato il fatto come tentata rapina impropria e riconosciuta agli
appellanti l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, riduceva la pena

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Data Udienza: 10/04/2015

inflitta a Spada Roberto e Braidic Ivana, rideterminandola, per il primo, in
anni 2 di reclusione ed C. 400,00 di multa, per la seconda in anni 1 di
reclusione ed C.180,00 di multa.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso il PG sollevando

un unico

motivo di gravame con il quale deduce erronea applicazione degli artt. 56 e
628 cod. pen.ed illogicità della motivazione sul punto. Al riguardo eccepisce
che, essendosi lo Spada appropriato del marsupio posto all’interno
dell’autovettura del Bonaldi, sia pure per breve durata, il fatto doveva essere

3.

Spada Roberto e Braidic Ivana propongono ricorso per mezzo del

comune difensore di fiducia. Deducono violazione di legge eccependo che
non sussistono gli estremi del concorso per la Braidic in quanto costei non
avrebbe compiuto alcun atto materiale oggettivamente idoneo a rendere
possibile la commissione del reato da parte del coimputato. Per quanto
riguarda la posizione di Spada Roberto, eccepiscono che il fatto andava
ricondotto nell’ambito del tentativo di furto per carenza di una effettiva
minaccia e si dolgono della mancata esclusione della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è del PG è infondato.

2.

La questione sollevata inerisce al difficile discrimine fra il tentativo

ed il reato consumato nell’ipotesi in cui è possibile dubitare che
l’impossessamento si sia effettivamente verificato.
3.

In punto di diritto, questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 46412

del 16/10/2014 Ud. (dep. 11/11/2014 ) Rv. 261021) ha statuito che il
delitto di rapina impropria è consumato quando l’avente diritto ha perduto
il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa
autonomamente e l’agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera
la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene
sottratto o per procurare, a sé o ad altri l’impunità; è, invece, tentato
quando l’avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla “res” in
modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l’agente,
immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non
equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per
procurare a sé o ad altri l’impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato
in termini di rapina impropria tentata e non consumata, la condotta

2

qualificato come rapina consumata e non come tentativo.

dell’imputato che, dopo aver prelevato merce dagli scaffali di un
supermercato e rimosso le placche antitaccheggio, era stato sorpreso dal
personale di vigilanza prima di varcare la barriera delle casse, ed aveva
consegnato allo stesso i beni appresi, per poi darsi alla fuga ed usare
violenza nei confronti degli inseguitori una volta raggiunto, al fine di non
essere identificato).
4.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto, attraverso una

valutazione in fatto, che non può essere censurata in sede di legittimità, che

tentativo di impossessamento è stato di brevissima durata (fol.7). Alla luce
di tale ricostruzione della condotta dell’agente, non è censurabile la
qualificazione del fatto come tentativo di rapina impropria, anziché come
reato consumato. Pertanto il ricorso del PG deve essere rigettato.

5.

Il ricorso degli imputati è inammissibile in quanto basato su motivi

non consentiti nel giudizio di legittimità.
6.

Invero i ricorrenti, sia per quanto riguarda la posizione di Braidic che

per quanto riguarda la posizione di Spada, pur avendo formalmente
denunciato il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione hanno,
tuttavia, nella sostanza, svolto censure di merito, che costituiscono una
critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con
la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è
consentito in questa sede. È il caso di aggiungere che la sentenza
impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella
ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito
hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella
certezza della responsabilità di entrambi gli imputati per il reato loro
concorsualmente contestato.
7.

Infine, per quanto riguarda la doglianza afferente alla mancata

esclusione della recidiva per Spada Roberto, la censura è manifestamente
infondata, in quanto la Corte correttamente l’ha applicata, tenendo nel
debito conto la pericolosità sociale dell’imputato, alla luce dei numerosi
precedenti penali.
8.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

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non si è verificato un vero e proprio impossessamento, osservando che il

inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00)
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso degli imputati, che condanna al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2015

Il Consig iere estensore

Il Presidente

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Brescia.

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