Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18525 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18525 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: GAI EMANUELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vella Marco, nato a Palermo il 12/07/1974

avverso l’ordinanza del 30/11/2017 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Cuomo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 novembre 2017, il Tribunale del riesame di Palermo,
ha respinto la richiesta, ex art. 309 cod.proc.pen., proposta da Marco Vella, avverso
il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in
data 15/11/2017, con il quale era stata applicata la misura della custodia cautelare

Data Udienza: 21/02/2018

i

in carcere nei confronti del predetto Vella, in relazione al reato di cui all’art. 73
comma 1 e 4 comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di
spaccio di n. 19 involucri di sostanza stupefacente tipo cocaina e di un quantitativo
di hashish, reato per il quale il predetto era stato tratto in arresto in flagranza di
reato, e rispetto al quale il Tribunale confermava la sussistenza dei gravi indizi e
l’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen.

difensore, deducendo i seguenti motivi:
– Violazione di legge in relazione alla mancanza di motivazione e nullità
dell’ordinanza applicativa della misura cautelare del G.I.P. per omessa autonoma
valutazione delle specifiche esigenze cautelari ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 292 comma 2 lett. c) bis e 309 comma 9 cod.proc.pen., come eccepito
nella memoria depositata all’udienza di discussione.
– Violazione di legge in relazione agli artt. 292 comma 2 lett. c) bis, 275
comma 3 bis cod.proc.pen. e illogicità della motivazione per avere il Tribunale
illogicamente ritenuto l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari sul
rilievo, richiamato dall’ordinanza genetica, che “se lasciato libero d’agire” avrebbe
reiterato il reato, illogicità manifesta e motivazione comunque non congrua laddove
non avrebbe considerato che la misura degli arresti domiciliari è una misura infra
muraria, da cui consegue anche la mancanza di motivazione sulla richiesta di
sostituzione della misura con la misura degli arresti domiciliari anche con le forme
di controllo ex art. 275 bis cod.proc.pen.

3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del

ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di motivi manifestamente
infondati ed anche in parte generici.

5.

Manifestamente infondata è la censura di mancanza di motivazione

dell’ordinanza impugnata in relazione all’omessa risposta sull’eccezione di nullità
formulata avanti al Tribunale del riesame, in relazione al profilo dell’autonoma
valutazione delle esigenze cautelari, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
292 comma 2 lett. c) bis e 309 comma 9 cod.proc.pen.

2. Propone ricorso per cassazione Vella Marco, a mezzo del proprio

tr

Come è noto, a seguito di modifica normativa apportata ai sensi dell’art. 8
della legge n.47 del 2015, l’art. 292 cod.proc.pen., nel testo risultante in virtù della
modifica, richiede, a pena di nullità, non soltanto l’esposizione dei dati fattuali e
giuridici rilevanti -indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari- ma
l’autonoma valutazione dei medesimi in rapporto alla struttura motivazionale del
titolo cautelare. Analogo rafforzamento del dovere motivazionale è posto a carico
del GIP in rapporto alla valutazione (autonoma) delle esigenze cautelari che non

bis). Infine, la norma in questione va ricollegata al contestuale intervento operato con la medesima legge, all’art. 11 co. 3 – sul testo dell’art. 309 cod.proc.pen. al
comma 9 dove si precisa che il Tribunale annulla il provvedimento impugnato se la
motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’art. 292,
delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
6. Ciò premesso, osserva, il Collegio, che la questione della nullità per
omessa «autonoma valutazione», come introdotta dalla legge n. 47 del 2015, al di
fuori dell’impugnazione dell’ordinanza genetica

per saltum

con il ricorso per

cassazione, esperibile in quanto concerne un vizio di violazione di legge nel quale
(Sez. 6, n. 26050 del 14/04/2016, Rechichi, Rv. 266970), si risolve nel sindacato
sul vizio di motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame sotto il profilo della
logicità e completezza del discorso argomentativo che, al di fuori della carenza
grafica della motivazione o dell’uso di formule di stile e con i limiti derivanti dalla
cognizione del giudice di legittimità, che non può avere accesso agli atti, deve
essere apprezzato secondo i principi dettati nella materia, vale a dire che il
provvedimento deve individuare e rendere riconoscibile un adeguato percorso
argonnentativo che permette di rilevare che il Tribunale ha compiuto un effettivo
vaglio degli elementi di fatto dal giudice che ha applicato la misura cautelare e della
valenza dimostrativa degli stessi, sia sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza
che delle esigenze cautelari e dell’autonoma valutazione.
7. Così delineato l’ambito cognitivo del giudice di legittimità, si appalesa
manifestamente infondata la censura dal momento che l’ordinanza impugnata,
dopo aver richiamato per relationem la ricostruzione dei fatti per come sviluppata
dall’ordinanza genetica, ha respinto l’eccezione di nullità dell’ordinanza del G.I.P.
sul rilievo, tratto dalla stessa ordinanza richiamata, del carattere professionalità nel
compimento dell’attività illecita di detenzione a fini di spaccio di n. 19 involucri di
cocaina di cui si disfaceva in strada al momento del controllo, unitamente al

possono essere soddisfatte con misure diverse e meno afflitive (art. 292 co.2 lett. c

rinvenimento di una ingentissima somma di denaro nell’abitazione, del tutto
incompatibile con la prospettazione di essere risparmi di una vita. Ferma la
legittimità del ricorso alla motivazione per relationem anche nei provvedimenti in
materia cautelare (si veda, quanto al giudizio di impugnazione, Sez. U. n. 919 del
26/11/2003, Gatto, Rv 226488 ove si è affermato che è illegittimo il provvedimento
conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare che sia genericamente motivato
con rinvio al provvedimento impugnato, giacchè in tale procedimento la

costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un
generale e generico rinvio a quel provvedimento), l’ordinanza impugnata ha
disatteso con motivazione, che non presta il fianco a rilievi di illogicità, la questione
di nullità avendo evidenziato i profili dai quali ha tratto la convinzione dell’autonoma
valutazione delle esigenze cautelari rappresentate nell’ordinanza primigenia con
carattere autonomo. In altri termini, l’ordinanza impugnata contiene
l’individuazione in concreto degli «indicatori» di tale autonoma valutazione tratti
dall’ordinanza primigenia. Da cui la manifesta infondatezza del primo motivo di
ricorso.
8. Dalle conclusioni qui esposte consegue, anche, la manifesta infondatezza
del secondo motivo di ricorso. Contrariamente all’assunto difensivo, l’ordinanza è
congruamente motivata in relazione alla concretezza e attualità del pericolo di
recidiva. Considerato l’arresto in flagranza dell’indagato e ritenuto lo svolgimento in
modo stabile e professionale dell’attività illecita, il Tribunale cautelare ha tratto il
convincimento dell’inadeguatezza di ogni altra misura, ivi compresi gli arresti
domiciliari, a fronteggiare il pericolo di recidiva nella dimensione e concretezza
come individuata dalle emergenze processuali.
Con riguardo al profilo dell’adeguatezza l’ordinanza impugnata, preso atto
della disponibilità della sorella ad accogliere l’indagato agli arresti domiciliari presso
la sua abitazione, ha ritenuto questa misura inadeguata in ragione della negativa
prognosi di osservanza delle prescrizioni, prognosi negativa per la sua natura di
valutazione assorbente e pregiudiziale, che costituisce pronuncia implicita sulla
impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza
previsti dall’art.

275-bis

Caterino, Rv. 270463).

cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017,

motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, ma non può

9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia
stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via

9. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen..
Così deciso il 21/02/2018

equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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