Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18525 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18525 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
DI LORENZO GIORGIA N. IL 05/12/1985
avverso la sentenza n. 1732/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 08/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per y , ojw
RA,A,,,k, 4,70 c“,
vx.

RL

Udito, per la parte vile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Pescara assolveva Di Lorenzo Giorgia dal reato di
ricettazione di un telefono ritenendo non provato l’elemento soggettivo neanche
nella forma del dolo eventuale. La Corte territoriale evidenziava che l’inserimento
nel telefono rubato della scheda Sim intestata all’imputata non era elemento
sufficiente a provare il dolo della ricettazione considerato che «la nota tecnica del

scheda intestata ad altri o a persona addirittura inesistente, stante la facilità con
cui si possono ottenere carte SIM dai vari gestori».

2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale
presso la Corte d’appello dell’ Aquila deducendo vizio di motivazione. Si
censurava la illogicità della motivazione nella parte in cui non riteneva provato
l’elemento soggettivo evidenziando che il fatto di avere utilizzato il telefono
rubato con una scheda intestata a sé stessa non poteva escludere la
responsabilità dell’imputata considerata la difficoltà di procurarsi una scheda ad
altri intestata e tenuto conto del fatto che la sim card veniva inserita nel telefono
subito dopo il furto, nonché della circostanza che l’imputata non forniva alcuna
giustificazione a chiarimento. Si evidenziava al riguardo l’assenza di prove del
regolare passaggio di proprietà dell’apparecchio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ha chiarito:

che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata, o

inverosimile giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto
costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza. (Cass. Sez. 2,
n. 41423 del 27/10/2010, Rv. 248718; nello stesso senso Cass. Sez. 2, n. 2804

del 05/07/1991 dep 1992 Rv. 189396);

che

per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la

consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia
indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa
conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto,
e la prova dell’elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti,
qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca
dimostrazione della malafede: in tal senso, la consapevolezza della provenienza
illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi

tracciamento IMEI dovrebbe indurre il ricettatore ad inserire nel telefono una

considerati dall’art. 712 in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla “res”
siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi
di cose legittimamente detenute da chi le offre (Cass. sez. 4 n. 4170 del
12.12.06, dep. 2007, Rv. 235897);
– che in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando
l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta
fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di

contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (Cass.

sez. 2, n

41002 del 20/09/2013 Rv. 257237)
3. Nel caso di specie è emerso con certezza che il telefono provento di furto è
stato utilizzato con la scheda Sim intestata all’imputata. A tale elemento si
associa l’assenza di giustificazioni circa l’uso della scheda intestata

alla

ricorrente su un telefono oggetto di furto.
4.

Applicando i principi generali sopra riportati al caso della ricettazione di

telefono cellulare, può essere affermato che l’introduzione nell’apparecchio
telefonico di una scheda Sim, unitamente alla assenza di giustificazioni
proveniente dall’intestatario stessa circa le ragioni di tale utilizzo, possono
concorrere ad integrare un quadro indiziario univocamente indicativo della
consumazione del reato di cui all’art. 648 cod. pen. L’uso di una scheda
intestata su un telefono provento di furto può infatti essere indicativa, in
assenza di

giustificazioni,

sia della disponibilità dell’oggetto da parte

dell’intestatario sia della consapevolezza dell’illiceità della provenienza illecita
dell’apparecchio, almeno nella dimensione attenuata del dolo per accettazione
del rischio. Tale astratta idoneità a sostenere l’accertamento di responsabilità
degli elementi raccolti deve tuttavia essere verificata in concreto, unitamente a
tutto il compendio probatorio disponibile dalla Corte di merito.
5.

Si dispone pertanto l’annullamento con rinvio per nuova valutazione sul

punto.

P.Q.M.

Annulla con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2014
L’estensore

Il Presidente

diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi

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