Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18524 del 11/03/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18524 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONGELLI EZIO N. IL 20/05/1964
avverso la sentenza n. 97/2014 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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Udito, per la parte • vile, l’Avv
Uditi difensor vv.

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CA71A9

Data Udienza: 11/03/2015

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto confermava la
condanna di Mongelli Ezio alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione ed
euro 1200 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata. Il Mongelli veniva
condannate quale mandante della rapina patita dal padre Mongelli Giuseppe.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione personalmente

l’imputato che deduceva motivi di ricorso:
2.1.violazione di legge in relazione all’art. 628 cod. pen. ed all’art. 192 cod.proc.
pen. e correlato vizio di motivazione. Si lamentava la non univocità del quadro
indiziario fondato su sospetti piuttosto che su prove e, segnatamente, la
genericità dei contenuti del dialogo in intercettato tra il coimputato Galeandro
Gianni e sua sorella; il contenuto di tale dialogo veniva posto a fondamento
dell’accertamento di responsabilità malgrado la rapina ai danni del Mongelli
Giuseppe avesse prodotto un ricco bottino, diversamente dalla rapina cui si
faceva riferimento nelle intercettazioni.
2.2.Violazione di legge in relazione all’art. 628 cod.pen. ed all’art. 192 cod.proc.
pen. e correlato vizio di motivazione. Si rimarcava la errata valutazione della
univocità del quadro indiziario in considerazione del fatto che la abitazione
dell’offeso risultava messa a soqquadro dai rapinatori, il che dimostrerebbe, nella
prospettiva difensiva, che questi, a differenza di quanto sostenuto in sentenza /
non conoscevano la collocazione degli oggetti preziosi e dunque non avevano
agito su mandato del ricorrente.

3. Le ragioni esposte nel ricorso venivano ribadite con una memoria presentata
in cancelleria il 5 marzo 2015 nella quale si rimarcav

crisi dei rapporti tra

l’offeso e l’imputato e la non univocità dei contenuti delle intercettazioni poste a
sostegno della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1.11 collegio condivide la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui è
inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l’erronea
applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando è fondato su
argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e
non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art.

2.

606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione del
giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Cass. sez. 6, n. 43963
del 30/09/2013, Rv. 258153).
1.2.Nel caso di specie la dedotta illegittimità per mancato rispetto della regola di
valutazione non trova conferme nel tessuto motivazionale della sentenza
impugnata. Il ricorrente nell’assumere la violazione della regola indicata
dall’art. 192 cod. proc. pen., di fatto propone al collegio una rilettura del
compendio indiziario improponibile in sede di legittimità se non viene indicato

degli indizi.
I giudici territoriali effettuano una valutazione del quadro indiziario composito
in piena coerenza con i parametri di legge che ne governano la valutazione
(gravità, precisione e concordanza). Nella motivazione del provvedimento
impugnato risultano indicati molteplici indizi che concorrono alla indicazione
univoca della responsabilità del Mongelli in relazione ai fatti in contestazione.
2.3. In particolare: la Corte territoriale evidenzia

con chiarezza come il

contenuto della intercettazione dimostri coinvolgimento dell’imputato in un
episodio delittuoso “diverso” da quello che aveva condotto all’arresto del
Galeandro ed a questo precedente. Il fatto che la sorella del Galeandro abbia
commentato

che la volta precedente erano andati «quasi a vuoto»,

contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non appare circostanza idonea
ad inficiare la tenuta del quadro indiziario, né ad individuare una manifesta
illogicità del percorso motivazionale, tenuto conto della variabilità soggettiva
delle valutazioni in ordine al valore percepito del provento della rapina.
Quanto alla dedotta incompatibilità del fatto che la abitazione del Mongelli
Giuseppe fosse stata messa a soqquadro con il concorso dell’imputato nella
rapina, la Corte territoriale riteneva che l’azione di danneggiamento poteva
essere giustificata sia con la attività di ricerca di beni diversi da quelli
precisamente indicati dall’imputato, sia come l’attuazione di «un calcolo ben
preciso finalizzato a depistare le indagini».
Si tratta di una valutazione di merito, priva di fratture logiche ed aderente alle
emergenze processuali che si sottrae al sindacato di legittimità
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.

3

con precisione il punto in cui difetterebbe la gravità,concordanza e precisione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 marzo 2015

Il Presidente

L’estensore

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