Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18522 del 11/01/2018


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18522 Anno 2018
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Trincavelli Edoardo, nato a Chiavenna il 9/9/1964
avverso la sentenza del 18/4/2017 del Tribunale di Sondrio
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Domenico Oropallo, in sostituzione dell’avv. Franco
Del Curto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 aprile 2017 il Tribunale di Sondrio ha condannato
Edoardo Trincavelli alla pena di euro 300,00 di ammenda, in relazione al reato di
cui all’art. 659 cod. pen. (ascrittogli perché, abusando ripetutamente di
strumenti sonori, all’interno e all’esterno del locale denominato Bollicine, in
Comune di Madesimo, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone).

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 659 cod. pen.,
richiamando il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di

Data Udienza: 11/01/2018

legittimità secondo cui, per la configurabilità del reato di cui all’art. 659 cod.
pen., è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate
dalla disposizione superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione
alla loro intensità, l’attitudine a propagarsi e a disturbare un numero
indeterminato di persone; poiché nel caso in esame soltanto una ristretta cerchia
di persone aveva descritto la sussistenza del rumore, doveva essere esclusa la
sussistenza del reato.
2.2. Con un secondo, collegato, motivo ha denunciato l’insufficienza della

indeterminato di persone, sia per la apoditticità della relativa affermazione
contenuta nella sentenza, sia per la mancata considerazione di quanto riferito dai
testimoni della difesa, che avevano escluso il carattere fastidioso o molesto della
musica proveniente dal locale dell’imputato.
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 10 I. 26 ottobre
1995 n. 447, per non essere stato adeguatamente considerato il rilascio a favore
del ricorrente della autorizzazione amministrativa a tenere aperto il proprio
locale in ora notturna e ad utilizzare strumenti musicali e di diffusione sonora,
giacché ciò avrebbe dovuto indurre a qualificare l’attività svolta dal ricorrente
come mestiere rumoroso, con la conseguente configurabilità dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 10 citato, anziché del reato di cui all’art. 659 cod.
pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati

congiuntamente, essendo entrambi volti a censurare l’affermazione del Tribunale
circa la diffusività dei rumori provenienti dal locale dell’imputato e la loro
idoneità a disturbare il riposto e le occupazioni di un numero indeterminato di
persone, tendono, in realtà, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di vizi
della motivazione, a conseguire una rivisitazione degli elementi di fatto a
disposizione, che sono, invece, stati considerati in modo logico dal Tribunale,
cosicché non ne è consentita una rivalutazione nel giudizio di legittimità.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia
portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo
che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno

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motivazione riguardo alla idoneità dei rumori a disturbare un numero

(tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n.
20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite,
da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa
lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità
delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;

n. 13976 del 12/02/2014, P.G.,

non massimata;

Sez. 6, n. 25255 del

14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina
ed altro, Rv. 235716).
Nel caso in esame il Tribunale di Sondrio ha ritenuto configurabile la
contravvenzione contestata all’imputato sulla base di quanto riferito dai
denuncianti, firmatari di un esposto al Sindaco di Madesimo, a proposito della
sistematica e prolungata propagazione di musica a volume elevato dall’impianto
di amplificazione installato all’esterno del locale dell’imputato, della conseguente
difficoltà di riposare e di dormire, della necessità di chiudere gli infissi per
attenuare il rumore, della impossibilità di utilizzare i balconi per leggere o
riposare, ritenendo ininfluente quanto riferito dai testimoni della difesa, circa
l’assenza di disturbo e la tollerabilità del volume della misura, alla luce di quanto
riferito da un gruppo di persone riguardo alla verificazione di un disturbo al loro
riposo e alle loro occupazioni.
Mediante il primo e il secondo motivo di ricorso l’imputato ha proposto una
non consentita rivisitazione di tale accertamento, che è stato illustrato con
motivazione che non è manifestamente illogica, essendo stati indicati gli
elementi sulla base dei quali è stato ritenuto sussistente il disturbo delle
occupazioni e del riposo di un numero indeterminato di persone e irrilevante
quanto riferito dai testimoni della difesa.
In particolare il ricorrente ha affermato che le emissioni sonore provenienti
dall’impianto di amplificazione dell’imputato erano inidonee a disturbare un
numero indeterminato di persone, perché avevano arrecato disturbo solo ai
denuncianti, costituenti una ristretta cerchia di persone, evidenziando le
dichiarazioni di segno contrario dei testimoni indicati dalla difesa e la
contraddittorietà di quelle dei testi a carico: si tratta di doglianze non consentite
nel giudizio di legittimità, perché sono volte a rivalutare gli elementi a
disposizione, onde escludere il disturbo alle occupazioni e al riposo di un numero
indeterminato di persone, elementi che sono, invece, stati considerati in modo
logico dal Tribunale, che ha sottolineato la rilevanza di quanto riferito dai
denuncianti (traendone il disturbo al riposto e alle occupazioni di un gruppo non
3

Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3,

esiguo di persone) e la non decisività di quanto dichiarato dai testi della difesa
(alla luce di quanto deposto dai testi a carico), con la conseguente
inammissibilità delle doglianze formulate con il primo e il secondo motivo di
ricorso.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché con esso il ricorrente
ha prospettato la configurabilità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 10 I. 26
ottobre 1995 n. 447, alla luce della autorizzazione amministrativa rilasciatagli a

superamento delle normali modalità di esercizio, conseguente a quanto riferito
dai denuncianti circa il disturbo loro cagionato dalla musica proveniente
dall’impianto di amplificazione installato dall’imputato all’esterno del suo locale
(cfr. Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Giuffré, Rv. 261885; conf. Sez. 3, n. 8351
del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Calvarese, Rv. 262510), e la conseguente
configurabilità del reato di cui al primo comma dell’art. 659 cod. pen.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, essendo
stato affidato a doglianze non consentire nel giudizio di legittimità e
manifestamente infondate.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla
decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266;
conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un.,
28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del
8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv.
261616).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle
Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di euro 2.000,00.

P.Q.M.

4

diffondere musica all’esterno del suo locale, non essendo stato considerato il

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 11/1/2018

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