Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18522 del 08/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18522 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Stranges Antonino, nato a Taurianova (Rc) il 30/5/1969

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte suprema di Cassazione in data
30/1/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30/1/2014, questa Corte suprema, quarta sezione
penale, dichiarava inammissibile (tra gli altri) il ricorso proposto da Antonino
Stranges avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il
17/7/2012.
2. Propone ricorso ex art. 625-bis lo Stranges, assumendo che la Corte di
cassazione, nel corpo della decisione impugnata, sarebbe incorsa in un «errata
valutazione del motivo di ricorso nel quale si denunciava la violazione di legge
circa la precisa indicazione dell’interlocutore delle conversazioni telefoniche poste
a fondamento della sentenza di condanna».

Data Udienza: 08/04/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, l’errore di fatto
verificatosi nel giudizio di legittimità – e oggetto del rimedio previsto dall’art.
625-bis cod. proc. pen. – consiste in un errore percettivo causato da una svista o
da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti

formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che
sarebbe stata adottata senza di esso (per tutte, Sez. 2, n. 2241 dell’11/12/2013,
Pezzino, Rv. 259821); orbene, ciò non si ravvisa affatto nel caso di specie,
atteso che, giusta tenore del ricorso (ed in specie, della rubrica del motivo) e
testo della sentenza, la Corte di legittimità non è incorsa in alcuna delle ipotesi
appena descritte.
In particolare, la pronuncia – nel rispondere alla medesima doglianza
sollevata in questa sede – ha individuato il passo della motivazione di appello che
riguarda lo Stranges, evidenziando le diverse intercettazioni di interesse ed i
chiari riferimenti ivi contenuti allo stesso ricorrente (pag. 17) ed al traffico di
stupefacenti; motivazione confermata perché ritenuta congrua ed immune da
vizi.
Il presente ricorso, pertanto, dietro l’apparenza di una errore materiale o di
fatto, invoca indebitamente una nuova e diversa pronuncia di legittimità, tale da
superare la sentenza della Quarta sezione del 30/1/2014.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.000,00.

2

interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo

.:

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, l’8 aprile 2015

Il Presidente

sigliere estensore

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