Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1852 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1852 Anno 2016
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIGRO PIETRO N. IL 03/07/1991
avverso la sentenza n. 5630/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRINDISI, del 10/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI;
lette/stMite le conclusioni del PG Dott.

1-<,0 AA,LOUWO c,i3Q (Waiaiz)_ AikA Uditi difensor Avv.; _eko ,A0 ct wA eecuuruult,G) Data Udienza: 11/12/2015 Considerato in fatto 1. Con sentenza in data 10.3.2015 il G.U.P. del Tribunale di Brindisi, definendo ex art.444 c.p.p. il processo a carico di Nigro Pietro - imputato di concorso in furto continuato pruriaggravato - applicava su richiesta delle parti la pena di anni 1 mesi 10 di reclusione ed C 600,00 di multa. 2. Propone ricorso l'imputato lamentando vizio della sentenza nella parte in cui non aveva motivato l'omessa concessione della sospensione condizionale, cui era stata subordinata la richiesta di patteggiamento, l'errore materiale nel calcolo della pena terzo per il rito doveva essere pari ad anni 1 mesi 8, ed ancora violazione di legge ai sensi dell'art.129 c.p.p. perché il giudice avrebbe dovuto comunque esaminare la possibilità di un proscioglimento con formula piena. 3. Il RG. ha chiesto l'annullamento con rinvio rilevando che nella istanza del 23.5.2014, richiamata in sentenza, era stata espressamente indicata la subordinazione alla sospensione condizionale della pena, ed il P.M. aveva prestato il proprio consenso in data 26.5.2014. Ritenuto in diritto 4. Il ricorso merita accoglimento. Più volte infatti questa Corte si è pronunciata nel senso che ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, ovvero respingendolo interamente (Sez.IV, 9.3.2011, n.9455; Sez.III, 22.12.2011, n.47795). 5. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2015 Il Consig tensore Il Presidente detentiva, che partendo da una pena base di anni 2 mesi 6 ed operata la riduzione di un

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