Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1852 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1852 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

Data Udienza: 06/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CHEN JIJI N. IL 14/09/1983
avverso la sentenza n. 649/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
25/05/2012
visti g li atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 44
che ha concluso per rdt.,-el,.■ 0.6
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 18/10/2010, dichiarava Jiji Chen colpevole
del reato di cui all’art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01 e di violazione alla normativa
antisismica, e la condannava alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 6.000,00 di
ammenda, con sospensione della pena.

nell’interesse della prevenuta, con sentenza del 25/5/2012, in parziale riforma del
decisum di prime cure, ha ridotto la pena inflitta all’imputata a mesi 1 di arresto ed
euro 4.500,00 di ammenda, con conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa della Chen, con i seguenti motivi:
-inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 6, d.P.R. 380/01 come modificato
dall’art. 5, d.L. 40/2010, in quanto, essendo stato provato che il volume
dell’immobile non aveva subito alterazioni, l’intervento eseguito rientrava tra quelli
per i quali non era necessario alcun titolo abilitativo ex art. 6 citato;
-insussistenza della violazione alla normativa antisismica, rilevato che il muretto di
mattoni non poteva considerarsi tra quelle opere per le quali necessita ottemperare
alle prescrizioni dettate dalla predetta normativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La argomentazione motivazionale, adottata dalla Corte distrettuale e posta a
sostegno della pronuncia di rigetto dell’appello, si palesa illogica in punto di
concretizzazione del reato, e, del tutto omessa, in relazione al dovuto riscontro alla
doglianza sollevata in atto di gravame in relazione alla contestata violazione della
normativa antisismica.
Va, infatti, rilevato che per quanto attiene al reato di cui all’art. 44, lett.b), d.P.R.
380/01, il giudice di seconde cure ha contraddittoriamente motivato, in quanto alla
eccepita mancata cristallizzazione della violazione ascritta, in dipendenza del fatto
che con la esecuzione dei lavori nella veranda oggetto di esame non si era
determinato un aumento volumetrico del manufatto, circostanza questa atta ad
escludere la necessità del previo rilascio del permesso di costruire, essendo
sufficiente la denunzia di inizio attività, ha, da un lato, confermato la tesi difensiva in

La Corte di Appello di Palermo chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto

ordine alla preesistenza del fabbricato nelle dimensioni riscontrate in sede di
accertamento, e dall’altro, ritenuto la sussistenza della stessa violazione, in difetto di
specifica giustificazione sul punto.
Rilevasi, infatti, che nel capo A) della imputazione si contesta alla prevenuta di
avere, con il compiuto intervento, determinato, proprio, una nuova volumetria della
zona veranda, e il giudicante si è limitato ad affermare che, a prescindere
preventivamente soggetta a rilascio di titolo abilitativo.
Va, altresì, osservato, che alla specifica doglianza mossa in relazione al capo

B),

violazione della normativa antisismica, il decidente omette ogni riscontro,
limitandosi solo a rilevare che la abusività dell’intervento ha comportato, trattandosi
di zona sismica, anche il necessario avviso preventivo e la successiva autorizzazione
dell’ufficio tecnico regionale, a prescindere dal calcolo della cubatura, in difetto di
compiuta valutazione sulla eccepita non concretizzazione del reato contestato in
dipendenza della elevazione di un muretto in mattoni, di circa un metro di altezza.
La eccezione di prescrizione, sollevata alla udienza odierna dal difensore della
imputata, non è fondata, in quanto il termine relativo non si è ancora consumato, in
dipendenza delle istanze di rinvio inoltrate da parte della difesa, che hanno
determinato una sospensione di mesi 2 e giorni 21.
Questo Collegio ritiene, pertanto, in dipendenza delle osservazioni ut supra
sviluppate, di dovere annullare con rinvio la pronuncia impugnata, affinchè il giudice
ad quem proceda al dovuto riesame della problematica oggetto di giudizio,
fornendo esaustiva e logica motivazione a riscontro delle doglianze avanzate
dall’appellante e a giustificazione delle conclusioni a cui intenderà pervenire.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 6/12/2012.

dall’aumento complessivo dell’immobile, che non c’è stato, l’opera realizzata andava

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