Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18516 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18516 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPICUZZA FILIPPO nato il 20/09/1985 a VIMERCATE

avverso l’ordinanza del 26/09/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
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Data Udienza: 04/04/2018

Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione – dopo aver riunito
i procedimenti relativi l’uno alla richiesta del pubblico ministero di revoca delle sospensione
condizionale e, l’altra, alla richiesta del condannato di esame della regolarità del titolo
esecutivo – ha revocato nei confronti del condannato Filippo Spicuzza la sospensione
condizionale della pena concessa con le sentenze di condanna, emesse, l’una, dal Tribunale di
Verona il 4 aprile 2005, con irrogazione della pena di anni uno di reclusione ed C 300,00 di
multa e, l’altra, dal Tribunale di Fabriano il 12 febbraio 2009, con irrogazione della pena di anni

Ha a tal fine rilevato che lo Spicuzza, nel periodo successivo alle due indicate sentenze,
fu condannato con sentenza del 10 marzo 2009 del Tribunale di Fidenza alla pena di anni uno e
mesi sei di reclusione ed C 500,00 di multa, interamente condonata. Ha sul punto precisato
che la situazione determinatasi è regolata dalle disposizioni degli articoli 164, ult. co ., e 168
c.p. Le due sospensioni di pena, infatti, furono correttamente concesse, per l’assenza, al
momento della decisione, di cause ostative. Per effetto della condanna successiva si è
determinata una causa di revoca automatica, con la conseguenza che spetta al giudice
dell’esecuzione provvedere. Infine, la Corte di appello ha revocato l’indulto concesso con la
sentenza del 10 marzo 2009 del Tribunale di Fidenza, in ragione di una successiva condanna
alla pena di anni 3 di reclusione ed C 1000,00 di multa, con sentenza del 14 ottobre 2016,
divenuta irrevocabile il 9 giugno 2017, della medesima Corte.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, che articolato più
motivi.
Con il primo ha dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione per l’omessa
pronuncia, ad opera del giudice dell’esecuzione, circa la richiesta di Filippo Spicuzza di verifica
della validità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e dell’estratto della
sentenza contumaciale. La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello fu fatta a
mezzo del servizio postale presso il domicilio dichiarato, senza però l’invio della seconda
raccomandata che era necessario dato che il destinatario non era stato rinvenuto presso il
domicilio. Quindi la dichiarazione di contumacia fu illegittima. Il decreto di citazione fu poi
notificato al difensore di fiducia in proprio e senza specificazione che ciò era fatto nella qualità
e nell’interesse dell’assistito. Non è allora stato rispettato l’articolo 161, comma 4, c.p.p. Deve
pertanto ritenersi la nullità della notifica dell’estratto contumaciale, per violazione dell’articolo
161, comma 4, c.p.p., e l’ordine di esecuzione deve essere annullato.
Con il secondo ha dedotto vizio di violazione di legge. La causa di revoca dei benefici
dell’indulto e della sospensione condizionale è stata individuata nella commissione del reato
accertato con la sentenza del 14 ottobre 2016 della Corte di appello di Catania. Tale reato è
stato commesso dall’8 gennaio 2009 al 30 giugno 2009, sicché esso ha avuto inizio in data
antecedente al passaggio in giudicato delle sentenze con le quali i benefici sono stati concessi.
La causa di revoca era dunque conoscibile dai giudici della cognizione nei procedimenti definiti
1

uno di reclusione ed C 100,00 di multa.

con le sentenze del 12 febbraio e del 10 marzo 2009 ed era certamente conoscibile dal giudice
che ha emesso l’ultima sentenza, quella del 14 febbraio 2016. L’ordinanza impugnata è stata
quindi adottata in violazione del principio di intangibilità del giudicato. Le stesse considerazioni
valgono in riguardo alla revoca dell’indulto.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata con esclusivo riferimento al primo motivo di ricorso e il
rigetto per il resto.
Considerato in diritto

marzo u.s., di trattazione del ricorso in udienza pubblica, in ragione delle espresse previsioni di
legge che, per l’oggetto del ricorso, ne impongono la trattazione camerale ex art. 611 c.p.p.
Tanto premesso, si ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le ragioni di
seguito esposte. In ordine al primo motivo, che ha natura assorbente, se ne rileva la
fondatezza.La Corte di appello di Catania ha omesso di prendere in esame la richiesta del
condannato, diretta ad ottenere la declaratoria di mancanza di esecutività del titolo, costituito
dalla sentenza di condanna pronunciata dalla stessa Corte di appello il 14 ottobre 2016. In
forza di questa sentenza si è radicata la competenza, quale giudice dell’esecuzione, della
menzionata Corte di appello che, in tale qualità, ha provveduto soltanto sulla richiesta del
pubblico ministero, revocando la sospensione condizionale di cui alle sentenze di condanna del
4 aprile 2005 e del 12 febbraio 2009 e l’indulto di cui alla sentenza di condanna del 10 marzo
2009.
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata si fa riferimento all’incidente di esecuzione
“nel procedimento principale n. 475/7” che, secondo il richiamo di cui al preambolo della
ordinanza stessa, dovrebbe esser quello iniziato su richiesta del condannato; nel riassumerne
l’oggetto, però, si afferma che è costituito da “deduzioni difensive” circa l’asserita erroneità
delle concessioni della sospensione condizionale, e quindi non si prende in considerazione il
nucleo della richiesta del condannato, riguardante il titolo esecutivo conseguente alla sentenza
di condanna pronunciata per ultima.II vizio di cui è affetta l’ordinanza – per omesso esame
della richiesta del condannato avente ad oggetto il titolo costituito dalla sentenza che giova ad
individuare il giudice dell’esecuzione nella Corte di appello che ha provveduto – non consente
di procedere alla valutazione del secondo motivo di ricorso, restando così impregiudicate le
ragioni di doglianza con esso articolate. Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata, con rinvio
per nuovo e completo esame alla Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo
esame.
Così deciso il 4 aprile 2018

I TA
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Va preliminarmente disattesa la richiesta difensiva, proposta con atto depositato il 23

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