Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18515 del 04/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18515 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAMETTA FABIO nato il 19/12/1980 a AGRIGENTO

avverso l’ordinanza del 23/08/2017 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
sentita la relazione svolta dal Cons
lette/sentO le con lusioni cel PG

Data Udienza: 04/04/2018

I

Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, in
accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la sospensione condizionale della pena
concessa a Fabio Rametta con la sentenza della Corte di appello di Palermo, divenuta
irrevocabile il 10 novembre 2016, per essere rimasto inadempiente agli obblighi risarcitori, a
cui il beneficio era subordinato.
Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di Fabio Rametta, che hanno

di esecuzione. Hanno quindi affermato che si è consumata una nullità assoluta per difetto di
rappresentanza del condannato.
Il procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Come già affermato da questa Corte, “in sede esecutiva la nomina del difensore di
fiducia effettuata nella fase di cognizione non spiega automaticamente i suoi effetti, salvo che
per quanto riguarda la notifica dell’ordine di esecuzione e del relativo decreto di sospensione,
secondo quanto previsto dal quinto comma dell’art. 656 c.p.p., norma preordinata
esclusivamente a consentire la proposizione delle domande di concessione delle misure
alternative alla detenzione dalla stessa previste” – Sez. I, 28 settembre 2006, n. 36797,
Mondì, C.E.D. Cass., n. 235269 -.
Non si è pertanto consumata alcuna nullità, dato che, come rilevato dal procuratore
generale presso questa Corte, nel procedimento di esecuzione non era stata depositata alcuna
nomina di difensore di fiducia, in assenza della quale correttamente l’avviso di udienza è stato
notificato al difensore d’ufficio.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 2000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2018

dedotto vizio di violazione di legge per non aver ricevuto avviso dell’udienza del procedimento

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