Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1851 del 17/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1851 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Patti, avverso la
sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Tortorici in data 14/01/2013 nei
confronti di PRUITI CIARELLO ANTONINO nato il 16/07/1964;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito il difensore avv.to Angelo Nanni, in sostituzione dell’avv.to Tommaso
Calderone che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore Generale
FATTO E DIRITTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Patti ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza con la quale, in data 14/01/2013, il Giudice di
Pace di Tortorici aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di PRUITI
CIARELLO Antonino per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. in considerazione
dell’avvenuta accettazione tacita (desunta dalla mancata comparizione
all’udienza) della querela che era stata rimessa dalla parte offesa con atto
depositato in cancelleria il 08/03/2012, deducendo
VIOLAZIONE DI LEGGE
per avere
il giudice dichiarato la non procedibilità pur in assenza dei presupposti di legge,
tale non potendosi considerare la mancata comparizione del querelato.
2. Il ricorso è inammissibile.
1
Data Udienza: 17/12/2013
Il ricorrente ha invocato a sostegno del ricorso la sentenza della SSUU
46088/2008 riv 241357 secondo la quale «nel procedimento davanti al giudice di
pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274
del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato
che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione
tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di
persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152,
comma secondo, cod. pen.».
Sennonché, il suddetto principio di diritto riguarda la mancata comparizione
Per la mancata comparizione del querelato, invece, si applica il diverso
principio di diritto secondo il quale «L’omessa comparizione in udienza del
querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di
conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa
idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato»: SSUU 27610/2011 riv
250201.
Poiché dalla sentenza impugnata risulta che il querelante aveva rimesso la
querela con atto depositato in cancelleria il 08/03/2012 e l’imputato querelato
era stato avvisato «che la mancata comparizione alla successiva udienza del
14/01/2013 sarebbe stata valutata come espressione di volontà di accettare la
remissione della querela presentata dalla parte offesa»,
ne consegue che,
correttamente il Giudice di Pace, ha dichiarato la non procedibilità adeguandosi
al citato principio di diritto.
Va, infine, rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata contiene un
evidente errore materiale laddove è scritto “intervenuta remissione tacita della
querela”, laddove, invece, la remissione della querela fu effettuata, come dà atto
lo stesso giudice in sentenza, dal querelante con atto depositato in cancelleria
1’8/03/2012. Peraltro, poiché questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità del
ricorso, alla correzione del suddetto errore dovrà provvedere il giudice a quo
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso
Roma 17/12/2013
IL CONSIGLI
del querelante non del querelato.