Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1851 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1851 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Accardi Aurelio

nato il 6.11.1950

avverso la sentenza del 6.7.2011
della Corte di Appello di Bologna
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P.G., dr. Aldo Policastro, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
sentito il difensore, avv. Nicola Pisani, che ha chiesto
raccoglimento del ricorso

Data Udienza: 06/12/2012

4

1. Con sentenza del 6.7.2011 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, resa il
9.1.2009, con la quale Accardi Aurelio era stato condannato per il reato di cui
alrart.256 co.2 D.L.vo 152/2006 e per il reato di cui all’art.12 co.1,2 e 4 DPR
254/2003, 256 co.1 lett.a D.L.vo 152/2006, riconosceva le circostanze attenuanti
generiche, riducendo la pena per ciascuno dei reati ad euro 10.000,00 di
ammenda.
Ricordava la Corte territoriale che in primo grado l’Accardi era stato riconosciuto
colpevole, in qualità di responsabile della ditta appaltatrice dei lavori di
ampliamento del Cimitero di Bondeno e di altri limitrofi e della gestione ordinaria
e straordinaria di detti cimiteri, in ordine al deposito incontrollato di rifiuti da
esumazione (legno e zinco di bare), frammisto ad ossa umane e a rifiuti urbani,
in un container sito in area adiacente al cimitero di Bondeno ed inoltre in
relazione ad un accumulo, direttamente al suolo, per circa 10 mc, di materiale
costituito da rifiuti cimiteriali (residui di fiori in materiale sintetico, fiori e piante
naturali, contenitori di ceri votivi).
Tanto premesso, riteneva la Corte territoriale, disattendo i motivi di appello, che
non potesse essere riconosciuto il vincolo della continuazione, tra i due reati
contestati, per la diversità dell’elemento soggettivo, per la diversa origine dei
rifiuti e per la distanza temporale dei fatti.
Né poteva essere riconosciuta la sospensione condizionale della pena in quanto i
fatti giudicati erano coerenti con quelli oggetto di precedenti condanne e
denotavano spregiudicatezza ed insensibilità verso il sentimento di pietà per i
defunti.
2. Ricorre per cassazione Aurelio Accardi, a mezzo del difensore, denunciando,
con il primo motivo, l’erronea applicazione della legge penale in ordine al
mancato riconoscimento del vincolo della continuazione.
Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, assume che dalla stessa
sentenza impugnata emerge che i fatti si sono verificati in un contesto comune,
per cui la Corte dl merito ha errato nel ritenere la non omogeneità dei reati.
Quanto all’elemento cronologico, tra il primo ed il secondo episodio erano
trascorsi appena 4 mesi. Infine completamente illogica è la motivazione in ordine
all’elemento soggettivo: seguendo lo stesso ragionamento della Corte anche la
condotta relativa al primo episodio non era stata occasionale.
Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione della legge penale in
relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
I precedenti penali, peraltro risalenti (per istigazione alla corruzione ed esercizio
arbitrario delle proprie ragioni), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di
merito, non sono coerenti con i fatti oggetto del processo.
Né può parlarsi di spregiudicatezza ed insensibilità in relazione agli stessi.
La Corte territoriale ha negato il beneficio solo in considerazione dei precedenti
penali, senza prendere in esame tutti gli elementi di cui all’art.133 c.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ pacifico che, in tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso
presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale,
già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta
previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano
significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle
condotte poste in essere (cfr. Cass.pen. Sez. n.16066 del 17.12.2008).

RITENUTO IN FATTO

Indici esteriori, apprezzabili vengono individuati in elementi costituiti dalla
distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei
reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle
condizioni di tempo e di luogo, che non necessariamente debbono concorrere
contemporaneamente essendo sufficienti anche alcuni soltanto di detti elementi
purché significativi (cfr. Cass.pen. Sez. 1 n,.44862 del 5.11.2008).
La valutazione, poi, circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso
costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito:
essa è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata
motivazione (cfr. Cass.pen. Sez. 4 n.25094 del 13.6.2007).

2. La Corte territoriale, con motivazione, per un verso apparente o apodittica e
per altro verso contraddittoria, ha rigettato la richiesta di riconoscimento
dell’unicità del disegno criminoso.
Ha fondato le sue determinazioni in proposito, innanzitutto, sulla diversità
dell’elemento soggettivo in relazione alle due condotte criminose contestate.
Ma, come rileva il ricorrente, tale assunto si pone in aperto contrasto con quanto
dalla stessa Corte di merito evidenziato in altra parte della motivazione, laddove
si afferma che entrambi gli episodi si inserivano in un contesto di contenzioso
tra l’imputato «l il Comune e si caratterizzavano per una sorta “di pratica
ostruzionistica” verso l’Ente pubblico (pag. 6 sent.).
Quanto al dato temporale, la Corte si limita ad affermare che i fatti vennero
commessi a distanza di alcuni mesi l’uno dall’altro.
Ma, trattandosi, di poco più di quattro mesi, l’impegno argomentativo avrebbe
dovuto essere certamente maggiore, tenuto conto che la stessa Corte, come si è
visto, ipotizza l’identità del contesto. Si sarebbe, cioè, dovuto spiegare, per quali
ragioni, siffatta distanza cronologica rendeva non ipotizzabile l’unicità del
disegno criminoso.
3. Quanto alla sospensione della pena, ha ritenuto la Corte che i precedenti
penali, benchè non ostativi, consentissero dl formulare una prognosi negativa
dal momento che “i fatti giudicati in questa sede sono coerenti con i precedenti
e sono connotati da quelle caratteristiche di spregiudicatezza e insensibilità già
evidenziate”.
Anche sul punto la motivazione non risulta adeguata e coerente logicamente, sol
che si consideri che i precedenti annotati riguardavano l’istigazione alla
corruzione (art.322 co.2 c.p.) e l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.392
c.p.), palesemente non “coerenti” con le ipotesi di reato oggetto del presente
procedimento.
Non c’è dubbio che il giudice di merito nel valutare la concedibilità della
sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti
gli elementi indicati nell’art.133 cod.pen., ma può limitarsi ad indicare quelli
ritenuti prevalenti” (dr.Cass.pen.sez.3 n.6641 del 17.11.2009). Il Giudice di
appello deve, però, “sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio,
positivo o negativo, del potere dovere di applicazione della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna, tanto più quando
una delle parti ne abbia fatto esplicita richiesta con riferimento a dati di fatto
astrattamente idonei all’accoglImento della richiesta stessa” (Cass. Pen.sez.5
n.2094 del 23.10.2009).
4. La sentenza impugnata dovrebbe, pertanto, essere annullata, con rinvio per
nuovo esame.
Nel frattempo però è maturata la prescrizione: il termine massimo di anni 5, cui
va aggiunto il periodo di sospensione pari a mesi 3 e giorni 19 (dal 22.6.2007 al
10.10.2007) è intervenuto, rispettivamente, il 20.9.2011 ed il 15.2.2012,
essendo stati i reati commessi 1’1.6.2006 ed il 27.10.2006.
3

44,-

E l’obbligo di immediata declaratoria ex art.129 co.1 c.p.p. di cause di non
punibilità è incompatibile con l’annullamento con rinvio.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per essere i reati
ascritti estinti per prescrizione.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 6.12.2012

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