Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18509 del 23/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18509 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: BARONE LUIGI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CRISTELLO ROCCO nato il 11/09/1961 a MILETO
FORMICA CLAUDIO nato il 13/07/1964 a MILETO
ZANCHIN MASSIMILIANO nato il 17/04/1974 a GIUSSANO
PRESTIA LEONARDO nato il 07/03/1973 a VIBO VALENTIA

avverso l’ordinanza del 17/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;

letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, nella persona del sost.
MASSIMO GALLI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione
impugnata.

1

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato

inammissibili le dichiarazioni degli imputati Cristello Rocco, Formica Claudio, Zanchin
Massimiliano e Prestia Leonardo di ricusazione del giudice Barbara Bellerio.
I predetti imputati rispondono dei reati di omicidio in concorso di Rocco Stagno e, i soli
Zanchin e Prestia, di partecipazione ad associazione mafiosa.

da sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (nei confronti di Cristello,
Prestia e Zanchin, per i reati loro rispettivamente ascritti; di Formica, limitatamente
all’omicidio dello Stagno).
Gli istanti si dolgono del fatto che la dott.ssa Barbara Bellerio abbia in precedenza
partecipato al separato giudizio (conclusosi con sentenza della Corte di Assise di appello del
10.7.2014) nei confronti dei coimputati dei medesimi reati, tra i quali il collaboratore di
giustizia Belnome Antonino e di avere, in tale occasione, già espresso proprie valutazioni
sull’operatività del sodalizio criminale e sulla credibilità del predetto collaboratore di giustizia
con riguardo alla vicenda concernente l’omicidio “Stagno”.
Nel respingere le dichiarazioni di ricusazione la corte territoriale ha evidenziato che, in
relazione al reato di associazione mafiosa, la dott.ssa Bellerio ha preso in esame le posizioni di
organizzatori e partecipi del sodalizio differenti dagli odierni istanti e non ha manifestato
alcuna valutazione di merito, neppure incidentalmente, sul ruolo dei predetti nella consorteria,
tanto meno sulla loro responsabilità.
Quanto al reato di omicidio, nella decisione, cui il giudice ricusato aveva partecipato, erano
state espresse valutazioni di carattere generale sulla credibilità del Belnome (che figurava tra
gli imputati) e più specifiche, soltanto nei confronti del predetto, in merito alla concessione allo
stesso delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, senza dunque
alcun riferimento alla ricostruzione del fatto e alla partecipazione degli odierni ricusanti,
coimputati del Belnome.

2. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, Cristello
Rocco, Zanchin Massimiliano e Prestia Leonardo.
2.1. Il Formica eccepisce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 34 e 37 cod. proc.
pen. non avendo la corte milanese considerato che la dott.ssa Bellerio aveva già espresso in
altra sentenza proprie valutazioni e positivi apprezzamenti sull’attendibilità del collaboratore di
giustizia Belnome Antonino.
2.2. Il Cristello, lo Zanchin ed il Prestia eccepiscono violazione dell’art. 41, comma 1, cod.
proc. pen., per avere la corte territoriale adottato la decisione impugnata senza instaurazione
del contraddittorio; violazione degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen., aggiungendo, rispetto a
quanto sul punto dedotto dal Formica e a conferma dell’incongruenza della motivazione
2

Il processo, in corso di svolgimento innanzi la Corte di assise di appello di Milano, proviene

censurata, che nel processo in corso la corte di appello aveva acquisito, ex art. 238-bis cod.
proc. pen., la sentenza cui aveva partecipato la dott.ssa Bellerio, fonte dell’incompatibilità della
stessa.

3. Con requisitoria scritta del 12.2.2018, il Procuratore Generale presso questa Corte ha
chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Il primo motivo dei ricorsi di Cristello, Zanchin e Prestia è fondato con efficacia

assorbente delle restanti doglianze ed estensibile anche al Formica.

5. In tema di ricusazione, occorre considerare che l’inammissibilità della relativa richiesta
può essere dichiarata con procedura camerale

“de plano”,

senza instaurazione del

contraddittorio (come avvenuto nel caso di specie) soltanto nei casi di manifesta infondatezza
della richiesta medesima (Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770).
Ne consegue che è illegittima l’ordinanza di inammissibilità adottata all’esito di procedura
camerale “de plano” ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., quando i motivi addotti
concernono questioni controverse nella giurisprudenza, poiché tale circostanza ne esclude la
manifesta infondatezza.
In applicazione del principio, Sez. 3, n. 18147 del 29/05/2015, dep. 2016, Pomilio,
Rv. 266576 e Sez. 1, n. 1634 del 16/12/2014, dep. 2015, Arena, Rv. 262001 hanno ritenuto
necessaria l’instaurazione del procedimento camerale partecipato, ai fini della valutazione di
ammissibilità della dichiarazione di ricusazione dei componenti di un collegio, incaricato della
trattazione di impugnazione avverso misura di prevenzione.

6. Sia pure per ragioni diverse rispetto a quelle degli arresti appena indicati, anche nel caso
di specie deve essere esclusa la manifesta infondatezza delle dichiarazioni di ricusazione, ove
si consideri che la corte territoriale per respingerle ha dovuto attingere al merito della vicenda
processuale e che, soltanto sulla base di tale verifica, ha ritenuto l’insussistenza di un
pregresso giudizio da parte del giudice ricusato con riferimento sia al reato associativo che
all’accusa di omicidio.
Del tutto illogicamente la corte di appello ha, inoltre, omesso di valutare la specifica
deduzione difensiva relativa alla acquisizione ex art. 238 bis cod. proc. pen. della sentenza, in
tesi ricorrente, “pregiudicante”.
Tutto ciò vizia irrimediabilmente il provvedimento impugnato, non avendo i giudici
considerato che la manifesta infondatezza dei motivi, che legittima la declaratoria di
inammissibilità, si caratterizza per una sommaria delibazione che si arresta “in limine” rispetto
all’ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di
corrispondenza al modello legale, attraverso un sindacato di mera plausibilità dei motivi che
sorreggono l’atto.

3

4.

A titolo esemplificativo, questa Corte (Sez. 6,

n. 37112 del 05/04/2012, Iannuzzi,

Rv. 253462) ha ritenuto legittima la declaratoria “de plano” di inammissibilità dei motivi di
ricusazione, in una fattispecie in cui la decisione del giudice ricusato (avente ad oggetto una
richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare) investiva un campo di valutazione
del tutto diverso rispetto al precedente suo pronunciamento (consistito nel rigetto di un’istanza
di liberazione anticipata nei confronti dello stesso condannato).

annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore
corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di Milano per l’ulteriore corso.

Così deciso il 23 marzo 2018.

Il consigtliere estensore

Il presidente
Giulio Sarno

7. Alla stregua di quanto considerato il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA