Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18508 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18508 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ricconni Roberto, nato a Buggiano il 22/05/1954,

avverso l’ordinanza del 24/03/2014 del Tribunale del riesame di Pistoia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Roberto Ricconni ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per
l’annullamento dell’ordinanza del 24/03/2014 del Tribunale di Pistoia che ha
respinto l’istanza di riesame da lui proposta avvero il decreto del 05/03/2014 con
il quale il Giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale, sulla
ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000,
n. 74, aveva disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per
equivalente, di beni mobili ed immobili in sua disponibilità, fino alla concorrenza

Data Udienza: 17/07/2014

di C 806.669,15, somma corrispondente al debito maturato nei confronti
dell’Erario dalla «Fraben Travel S.r.l.», società di cui il Ricconni era legale
rappresentante p.t., come da avviso di accertamento ricevuto dalla Fraben alla
fine del 2011.
Si contesta al ricorrente di aver fraudolentemente depauperato il patrimonio
della «Fraben Travel S.r.l.» attraverso operazioni volte a vanificare la pretesa
erariale e consistite, in particolare, nel distrarre i proventi di competenza della
Fraben a favore di un’altra società, la «Symi Viaggi s.r.I.>>, a lui pure

sostituzione dell’insegna, nonché nel far organizzare, gestire e fatturare a
quest’ultima società un viaggio che a Pistoiambiente aveva commissionato alla
«Fraben Travel S.r.l.».
In questo contesto, il profitto era stato indicato nella somma di C
806.669,15, pari al debito erariale maturato dalla «Fraben Travel S.r.l.» alla
data del 13 dicembre 2012.
1.1. Con il primo motivo il Ricconni eccepisce mancanza di motivazione per
omessa valutazione del “fumus commissi delicti”ed erronea applicazione dell’art.
321, cod. proc. pen., in relazione all’art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Tribunale, deduce, ha omesso di effettuare ogni indagine circa il “fumus”
del reato ipotizzato sotto il profilo oggettivo (la sussistenza della condotta) e
quello oggettivo (la consapevolezza di sottrarre i beni alla pretesa erariale). In
particolare, il Tribunale del riesame ha omesso ogni indicazione in ordine alle
specifiche condotte distrattive (limitandosi, a tal fine, a rimandare al decreto di
sequestro), e ogni valutazione in ordine alla effettiva finalità della condotta a
sottrarre le garanzie alla pretesa del Fisco.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce erronea applicazione degli artt. 11,
d.lgs. n. 74 del 2000, e 321 cod. proc. pen., in relazione alla nozione di profitto
confiscabile.
Il profitto confiscabile deve costituire conseguenza diretta e immediata del
reato per il quale si procede. Nel caso di specie, trattandosi del reato di cui
all’art. 11, d.lgs. 74/2000, il profitto va individuato nella riduzione simulata o
fraudolenta del patrimonio, non nell’importo dell’imposta evasa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

3.Va innanzitutto ricordato che avverso le ordinanze emesse a norma degli
artt. 322-bis e 324, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per
violazione di legge.

2

riconducibile, subentrata negli stessi locali della prima mediante la semplice

3.1.Conne già spiegato da questa Corte «in tema di riesame delle misure
cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla
lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano

n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del
25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816
del 28/02/2013, Buonocore).
3.2.Motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez.
5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o
che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi);
motivazione apparente, invece è solo quella che

«non risponda ai requisiti

minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è
fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in
relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti»

(Sez. 1, n. 4787 del

10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o
moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del
18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843,
del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del
13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in
generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza

di un vero e

proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la
decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico
seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov).
3.3.Nel caso di specie non si può in alcun modo affermare che il
provvedimento impugnato sia del tutto privo di motivazione o che sia supportato
da una motivazione apparente.
3.4.11 tribunale fornisce una spiegazione chiara, ancorché sintetica, delle
ragioni per le quali ha ritenuto l’astratta sussumibilità del fatto nel reato
contestato.
3.5.Afferma, infatti, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali dei
dipendenti della «Fraben» (di cui dà conto nel testo del provvedimento) che
il ricorrente, nel periodo in cui aveva cominciato a profilarsi il consistente debito
tributario, aveva iniziato a trasferire dipendenti e personale alla «Symi
Viaggi» che utilizzava i medesimi locali ove aveva sino ad allora operato la

3

anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U,

«Fraben>> previa sostituzione dell’insegna, sostituzione effettuata, peraltro,
nello stesso giorno in cui avrebbe dovuto recarvisi l’ufficiale giudiziario per il
pignoramento dei beni mobili della «Fraben».
3.6.Appare chiaro, in base alla ricostruzione della vicenda, che la <

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