Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18507 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18507 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

REZMUVES GYONGYI Stela, nata il 14/06/1979;

Avverso l’ordinanza n. 1318/2017 del Tribunale di Catanzaro in data 10/10/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18/02/2016 il GIP del Tribunale di Vibo Valentia disponeva la
misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Rezmuves Gyongyi Stela
per i delitti di rapina pluriaggravata ed omicidio volontario, misura confermata dal
Tribunale del riesame di Catanzaro. Proposto ricorso dall’indagata, la Corte di

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Data Udienza: 23/03/2018

Cassazione, con sentenza del 17/07/2016, annullava con rinvio l’ordinanza citata, per
motivi di rito. Con ordinanza pronunciata in sede di rinvio il 29/11/2016, il Tribunale
di Catanzaro confermava nuovamente la misura custodiale nei confronti della
Rezmuves, ritenendo la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle
esigenze cautelari, e, premessa la complessità della vicenda e il contestuale gravoso
carico di lavoro, riservava il termine di giorni quarantacinque per il deposito della
motivazione. L’ordinanza veniva depositata il 12/01/2017.
Con sentenza in data 20/07/2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione

depositato oltre il trentesimo giorno previsto dalla legge a pena di perdita di efficacia.
Con ordinanza in data 25/07/2017 la Corte di Assise di Catanzaro applicava la
custodia cautelare in carcere alla Rezmuves per eccezionali esigenze di cautela.
L’interessata chiedeva dichiararsi la perdita di efficacia di questa misura per
omesso interrogatorio dell’imputata.
Con ordinanza in data 11/08/2017 la Corte di Assise di Catanzaro rigettava
l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di perdita di efficacia della misura
cautelare, rilevando che le esigenze di cautela erano state tratte dai medesimi
elementi già considerati nella precedente ordinanza cautelare.

2.

L’interessata interponeva appello, sostenendo che avrebbe potuto fornire

adeguata giustificazione in merito ai fatti di cui all’imputazione; con ordinanza in
data 10/10/2017 il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello: rilevava il Tribunale
che non erano stati utilizzati elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli usati nel
passato per cui non vi era l’obbligo di un interrogatorio di garanzia; infatti era stato
valutato il pericolo di fuga citando gli stessi fattori valutativi e si richiamavano gli
indizi di colpevolezza già esaminati a suo tempo, ritenendo un fatto neutro il
richiamo a deposizioni testimoniali.

3. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessata a mezzo del difensore
Avv. Domenico Scarlata, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) e c),
cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e inosservanza di norme: sostiene che la
nuova ordinanza cautelare non si era basata sui medesimi elementi della precedente,
poiché nella prima ordinanza il pericolo di fuga era stato tratto da una fonte
confidenziale mentre nella seconda dalle deposizioni di testimoni di polizia giudiziaria
che avevano riferito che l’imputata, subito dopo i fatti di cui al processo, si era recata
in Romania, mentre questo assunto era risultato smentito dall’istruttoria
dibattimentale (si citava il teste Torcasio, il quale aveva precisato che ella era
rimasta sempre in Italia); perciò il mancato espletamento dell’interrogatorio aveva
privato l’imputata di uno strumento di difesa con il quale avrebbe potuto spiegare
ogni dettaglio e comunque si era trattato di una inosservanza di legge poiché le
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annullavano senza rinvio il menzionato provvedimento, rilevando che esso era stato

eccezionali esigenze cautelari dovevano essere motivate in modo autonomo rispetto
alla prima ordinanza cautelare, con previo interrogatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché manifestamente

infondato.
In linea generale, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che,

inefficacia di quella precedente, ai sensi dei commi 5 e 10 dell’art. 309 cod. proc.
pen., il giudice non è tenuto ad interrogare l’indagato prima di ripristinare nei suoi
confronti il regime custodiale, né a reiterare l’interrogatorio successivamente
all’esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in
precedenza regolarmente espletato e sempre che l’ultima ordinanza cautelare non
contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente (Cass. sez. un. n. 28760
del 24/04/2014, Rv. 260016).
Si tratta di una interpretazione che valorizza la funzione di garanzia
dell’interrogatorio che si configura come un atto finalizzato a consentire all’indagato
sottoposto a misura cautelare di entrare in immediato contatto con l’autorità
giudiziaria, per conoscere ed eventualmente confutare gli elementi di prova a carico.
La ratio della giurisprudenza richiamata rimane valida anche dopo l’intervento
della legge n. 47 del 2015 che ha introdotto come condizione di legittimità della
nuova ordinanza il riconoscimento dell’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. La rivalutazione degli elementi di prova già esistenti, nonché noti
all’indagato al momento del primo interrogatorio, non integra un elemento di novità
che genera la necessità di ripetere l’interrogatorio, che dovrà essere effettuato solo
nel caso in cui la nuova misura sia fondata su elementi di prova “nuovi”.

2. Rileva il Collegio, tuttavia, che questa Corte ha già avuto modo di affermare
che, ai fini di efficacia della misura, non è richiesto, nel caso in cui la esecuzione della
misura avvenga nel corso del dibattimento, l’interrogatorio ai sensi dell’art. 294 cod.
proc. pen., poiché il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a
custodia, nella pienezza del contraddittorio che si attua con il dibattimento, realizza
la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela
(Sez. 3,n. 37826 del 20/06/2007, Rv. 237927; Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, Rv.
271582).
In altri termini, nell’ottica del sistema di controllo sullo status libertatis disciplinato
dall’art. 294 cod.proc.pen., quale attualmente risultante a seguito di plurimi
interventi novellatori, l’apertura del dibattimento svolge la funzione di segnare la
scansione temporale al di là della quale l’esecuzione della misura cautelare non
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nel caso di emissione di nuova misura cautelare, conseguente ad una dichiarazione di

richiede più, a pena di perenzione della misura, l’interrogatorio di garanzia (Sez. 1,
17.12.2002, Rv 223335): e ciò in quanto, come rilevato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 32 del 1999, una volta che sia stata introdotta la fase
dibattimentale, l’immediato rapporto che in essa si determina fra soggetto sottoposto
alla misura e giudice – il quale, in qualsiasi momento, può valutare anche d’ufficio la
persistenza delle condizioni di applicabilità della coercizione – soddisfa di per sè le
medesime esigenze di garanzia realizzate, nelle fasi precedenti, dall’interrogatorio
predetto.

misura, nel caso di specie il diretto contatto fra giudice e soggetto sottoposto a
custodia aveva consentito nella pienezza del contraddittorio la più ampia possibilità
di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela, si era dunque già
realizzata quella garanzia de libertate che la ricorrente ora pretende fosse reiterata
mediante lo svolgimento dell’interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen.
Peraltro, non si può non rilevare che l’ultima ordinanza di custodia cautelare
riprendeva elementi di valutazione già presenti nel precedente provvedimento (quale,
appunto, il pericolo di fuga) e che l’interrogatorio può essere omesso quando il
giudice della cautela si limiti ad effettuare una diversa valutazione di elementi
presenti in atti, valutazione peraltro ineludibile con specifico riguardo al
riconoscimento dell’attributo dell’eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, che
condiziona la legittimità dell’ordinanza reiterativa.
Nel caso di specie il collegio ritiene che il Tribunale abbia verificato l’esistenza di
esigenze cautelari di grado “eccezionale”, rielaborando elementi di fatto che
fondavano una serie di argomentazioni tutte già presenti nel precedente
provvedimento e così effettuando un giudizio prognostico, tipico della cognizione
cautelare.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi
dell’art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000),
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si
stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro 2.000,00.
Copia del provvedimento andrà trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore
dell’Istituto Penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.M

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Pertanto, essendo in corso il dibattimento al momento dell’esecuzione della

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro Duemila in favore della cassa delle

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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att.
cod.proc.pen.

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ammende.

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Roma, 23 marzo 2018.
VI, Consigliere qstensore
tt. Antonio Iv1inch l

Il Presidente
(dott. Giulio Sarno)

ItV)

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