Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18506 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18506 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GUGLIELMINO Salvatore, nato il 26/03/1972;
Avverso l’ordinanza n. 3945/2017 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in data
14/09/2017;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Antonietta Picardi,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 14/09/2017 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo
rigettava il reclamo proposto da Guglielmino Salvatore avverso il provvedimento in
data 03/05/2017 del Magistrato di Sorveglianza di Trapani che aveva accolto soltanto
parzialmente l’istanza indennitaria di cui all’art 35 ter Ord.Pen. riconoscendo la
fondatezza dell’istanza per i periodi detentivi espiati nell’Istituto di pena di CataniaBicocca e per parte di quelli espiati nell’Istituto di pena di Trapani (calcolando lo
spazio abitabile pro-capite al netto della superficie occupata dal bagno, da armadi
fissi, dal frigorifero e dal letto a castello o dai letti di altri detenuti nel caso di letti
singoli), ma negando la riduzione pena per i periodi espiati negli Istituti di CataniaPiazza Lanza, Melfi e Siracusa. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il detenuto

Data Udienza: 23/03/2018

aveva lamentato irregolarità nella salubrità, nell’intimità, nelle attività trattamentali
oltre che nel computo dello spazio: tuttavia si osservava che non era stata avanzata
alcuna censura rispetto ai periodi espiati nell’Istituto di Siracusa, mentre si
riscontrava la correttezza dei computi dello spazio fruibile e il rispetto dello spazio
minimo individuale; quanto alle altre doglianze, concludeva il giudice che esse non
assurgevano al rango di lesione del decoro e della dignità della persona, non
bastando a ciò delle mere scomodità o delle censure indicate molto genericamente
(come quelle sul servizio sanitario o sulla intimità dei servizi igienici nell’Istituto di

trapanese, il quale aveva precisato che egli aveva fruito di un servizio igienico a vista
soltanto quando era stato allocato da solo nella stanza detentiva.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato per mezzo del difensore Avv.
Diego Tranchida, deducendo violazione di legge: sostiene che il Tribunale di
Sorveglianza non aveva preso in considerazione le doglianze del reclamo, accettando
il contenuto delle note informative degli Istituti circa la congruità con i parametri di
vivibilità; in realtà, si affermava che, rispetto all’Istituto di pena di Siracusa, il
computo era stato fatto erroneamente, al pari di quanto avvenuto per Catania-Piazza
Lanza e per Melfi, poiché andavano esclusi non soltanto i mobili fissi, ma anche il
letto al fine di garantire i movimenti; si esponevano poi censure circa l’Istituto di
Trapani.
Il ricorso è inammissibile per diversi ordini di ragione.
In primo luogo, risponde al vero quanto affermato dal Tribunale di Sorveglianza di
Palermo circa la mancanza di una specifica impugnazione relativamente alle
condizioni detentiva nell’Istituto di Pena di Siracusa. Conseguentemente, il ricorrente
non può addurre, in sede di legittimità, censure circa quell’Istituto non sollevate in
precedenza, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen.
In secondo luogo, è corretto il metodo di computo utilizzato dal giudice per la
valutazione dello spazio individuale, poiché il letto singolo del detenuto (il ricorrente
non afferma che lo stesso fosse un letto a castello) non può essere escluso dallo
spazio individuale: infatti, questa Corte ha ripetutamente ribadito che, ai fini della
determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, dalla superficie lorda
della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata
da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ma ove questo assuma la forma e
la struttura “a castello”, e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al
suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili (Sez. 1, n. 13124 del
17/11/2016, Rv. 269514).
In terzo luogo, le censure relative alle condizioni di detenzione nell’Istituto di Pena
di Trapani non costituiscono una vera e propria doglianza rispetto alla motivazione
impugnata, ma ripropongono pedissequamente la questione di fatto che già era stata
indicata nell’istanza originaria, senza alcuna correlazione diretta con la motivazione
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Trapani, che peraltro erano state contrastate da relazioni pervenute dall’Istituto

dell’ordinanza: di conseguenza, manca quella specificità del motivo di doglianza che
il Legislatore del rito penale, in particolare, pretende in ogni ipotesi di impugnazione
ex art. 581 cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi
dell’art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000),
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro Duemila in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 23 marzo 2018.
Ilgonsigliere es4ensore
( t. Antonio
cheM

Il Presidente
(dott. Giulio Sarno)

IL

stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro 2.000,00.

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