Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18503 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18503 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

TRIMBOLI Rocco, nato il 16/05/1967;

Avverso l’ordinanza n. 589/2017 del Tribunale di Reggio Calabria in data 07/07/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, che
ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

Udito il difensore, Avv. Giovanni Aricò, che ha insistito per l’accoglimento delle ragioni
del ricorso;

Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 07/07/2017 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la
richiesta di riesame avanzata da Trimboli Rocco avverso l’ordinanza emessa in data
12/06/2017 dal GIP del Tribunale Reggio Calabria con cui gli era stata applicata la
custodia cautelare in carcere per essere stato concorrente nell’omicidio aggravato di
Marando Pasquale avvenuto in Platì in data prossima al 27/01/2002 (fatto commesso
con metodo mafioso, con premeditazione e per avvantaggiare una cosca mafiosa).

Rilevava il Tribunale che gli elementi a carico del Trimboli erano costituiti da
dichiarazioni collaborative e da elementi raccolti nelle indagini; quell’omicidio veniva
ritenuto l’atto finale di una violenta faida che vedeva contrapposte le famiglie di
‘ndrangheta Marando e Trimboli nella finalità di avere il predominio territoriale
soprattutto nel traffico di sostanze stupefacenti, tanto che si era trattato di un
contrasto che aveva finito per coinvolgere anche altre cosche; quelle due famiglie
erano unite anche da legami lato sensu parentali giacchè Pasquale Marando aveva
sposato Anna Trimboli, così sancendo l’alleanza tra due famiglie che appartenevano
entrambe alla più ampia consorteria Barbaro – Perre: tuttavia nel tempo Pasquale
Marando aveva rivendicato a sé una autonomia mal sopportata dalle famiglie storiche
della zona di Platì e, nel mentre era stato detenuto per un non breve periodo negli
anni 90, aveva affidato la gestione dei suoi affari illeciti ai suoi cognati Trimboli, i
quali avevano approfittato della situazione per appropriarsi gran parte dei proventi
illeciti e contrapporsi al Marando Pasquale che, scarcerato per scadenza termini,
aveva loro chiesto ragione degli ammanchi; di conseguenza, Marando Pasquale aveva
deciso di vendicarsi (anche perché convintosi che Trimboli Antonio Giuseppe fosse il
responsabile della morte di suo fratello Marando Francesco) e si era dato alla
latitanza, nel corso della quale si verificarono le sparizioni di Trimboli Antonio
Giuseppe, Trimboli Rocco e Trimboli Saverio (che, per come emerso da dichiarazioni
collaborative, erano stati uccisi e seppelliti per ordine di Marando Pasquale e con
l’azione di Spagnolo Antonio e Polifroni Giancarlo). I Trimboli, consapevoli del
significato di quelle scomparse, trasformarono la faida per ragioni di interesse
economico in una questione di onta familiare, cercando ed ottenendo l’appoggio di
Barbaro Rosario, esponente apicale della Locale di Platì e suocero di Trimboli Natale,
fratello degli scomparsi: ciò anche perché Marando Pasquale aveva una dote elevata
(Santa o Vangelo) e la sua eliminazione necessitava di un assenso apicale; in tal
modo i Trimboli intendevano non solo vendicarsi, ma anche rafforzare la loro
posizione, sostituirsi a Marando Pasquale nei canali di rifornimento di sostanze
stupefacenti ed evitare la restituzione del danaro trattenuto durante la sua
detenzione.
Osservava poi il Tribunale che sulla morte del Marando avevano riferito diversi
collaboratori di giustizia (Marando Rocco, Varacalli Rocco, Molo Roberto, Del Monte
2
1/4-)t

Angelo Salvatore, Femia Antonio e Agresta Domenico) i quali tutti sostanzialmente
riferivano de relato, per avere appreso i dettagli o dalla famiglia o dall’ambiente
criminale di riferimento; Moio Roberto aveva riferito della decisione di tutti i Trimboli
di eliminare il Marando; Varacalli Rocco ha aggiunto che il pretesto poteva essere
stato familiare, ma il fine dell’omicidio del Marando era riconducibile agli interessi di
cosca e che l’assenso di Barbaro Rosario era stato pieno, creando una sorta di
giustificazione per i Trimboli, che dichiaravano di agire per motivi di vendetta
familiare; Marando Rocco riportava notizie avute dal fratello Nicola, il quale gli aveva

riferito di riunioni di vertice in cui si era decisa l’eliminazione di Marando Pasquale e
del suo disappunto per suo suocero Barbaro Rosario che aveva partecipato alle
riunioni; Agresta Domenico aveva riportato identica matrice dell’omicidio del
Marando, posto in essere materialmente da Trimboli Saverio, fratello di due degli
scomparsi ed esortato a quella uccisione sino alla notte stessa dell’omicidio da
Barbaro Rosario, il cui avallo soltanto avrebbe consentito quel delitto (era stato
proprio il Trimboli Saverio a narrare i particolari al collaboratore di giustizia).
Rilevava il Tribunale che tutte le dichiarazioni collaborative convergevano
sull’esecutore materiale, sul luogo dell’uccisione, sul momento del delitto: ne
risultava così che Trimboli Giuseppe era riuscito a convincere Marando Pasquale a
recarsi presso l’abitazione di Trimboli Rocco per chiarire ogni aspetto e porre fine alla
faida, pernottando in quella casa per evitare incontri con la polizia giudiziaria, poichè
era latitante; così l’incontro era avvenuto e vi era stata una riunione conviviale; nelle
prime ore del mattino, Trimboli Saverio si era recato da Barbaro Rosario, il quale lo
aveva esortato ad approfittare di quella occasione altrimenti prima o poi il Marando
Pasquale li avrebbe fatti uccidere tutti. Sebbene vi fosse questa convergenza di
narrazioni, esistevano tuttavia anche discrepanze: secondo un racconto, l’omicidio
sarebbe avvenuto dopo avere allontanato Trimboli Natale e mentre la vittima era
ancora a tavola; secondo un altro racconto, la vittima sarebbe stata freddata mentre
era intenta a radersi la barba. Ma il Tribunale riteneva che questa discrasie
derivassero dal fatto che i collaboranti riferivano fatti appresi da terzi e con differenti
livelli di coinvolgimento: tuttavia restava integro il significato delle dichiarazioni. Non
vi era convergenza sul luogo di sepoltura del cadavere della vittima e sulla presenza
o meno di altri due individui (Spagnolo Antonio e Aquino Giuseppe) che avevano
accompagnato il Marando per controllare la situazione, ma che non si comprendeva
se erano rimasti sino all’omicidio o se erano andati via prima del crimine: tuttavia il
Tribunale concludeva che questi soggetti apparivano concordi sull’omicidio poiché, da
un lato, vi erano vecchi attriti con la vittima e, dall’altro, risultava che dopo l’omicidio
avevano ricevuto cifre (anche molto ingenti) di danaro. Quanto ai collaboranti, veniva
ritenuta sussistere un molteplice convergenza che sorreggeva un grave quadro
indiziario: le dichiarazioni erano considerate lineari, precise e logiche, provenivano da
persone intranee alla criminalità e non erano emersi elementi di inquinamento
3

L-v

probatorio; peraltro, questa convergenza veniva riscontrata da una conversazione
intercettata nella quale Coluccio Salvatore, indagato in altro procedimento, riferiva in
modo compiuto ogni particolare dell’omicidio del Marando, riportando tutti gli
elementi riferiti dai collaboranti. Sussistevano le circostanze aggravanti contestate e,
quanto alla posizione specifica di Trimboli Rocco, il Tribunale rigettava
preliminarmente l’eccezione difensiva della inutilizzabilità delle dichiarazioni di
Agresta Domenico e Femia Antonio, poiché successive al 19/04/2012, termine finale
di durata delle indagini preliminari: ciò perché il divieto di utilizzabilità non si

reati ed acquisiti ex art 238 cod.proc.pen., come era appunto accaduto nella
fattispecie per i menzionati collaboratori di giustizia. Inoltre si respingeva la
deduzione di una preclusione processuale derivante dal fatto che nell’anno 2012 il
GIP distrettuale aveva respinto la richiesta di misura cautelare nei confronti del
Trimboli Rocco per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: infatti, la richiesta
era stata reiterata utilizzando certamente i medesimi elementi, ma arricchiti da
elementi di novità rappresentati dalle dichiarazioni dei collaboranti Agresta Domenico
e Femia Antonio, le quali rafforzavano il compendio offerto in precedenza e ritenuto,
all’epoca, non sufficiente. Nel merito, le dichiarazioni del Varacalli circa le
connotazioni della casa del Trimboli Rocco erano confermate (presenza di una
fontanella esterna, presenza di altre case vicine dei Trimboli), per cui si concludeva
che si trattava di un luogo ideale per l’agguato, essendo circondata da altre case di
congiunti e vicinissima a quella di Barbaro Rosario, ispiratore del delitto. Concludeva
il Tribunale che Trimboli Rocco aveva posto a disposizione la sua casa per l’omicidio
ed era stato presente all’esecuzione, per cui aveva svolto un ruolo di diretto
coinvolgimento nel crimine, fungendo da garanzia per la vittima che di lui si fidava;
non era pensabile che il delitto fosse stato pianificato come da eseguirsi nella casa di
una persona che ignorava tutto, ma anzi era evidente che la figura del Trimboli Rocco
era funzionale al crimine. L’odio viscerale tra le parti, la gravità del delitto, lo spirito
tribale di vendetta e lo spessore criminale del piano ordito rendevano necessarie
misure cautelari estreme.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo dei difensori avv.

Gianfranco Giunta e avv. Giovanni Aricò.
2.1.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e),

cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione:
sostiene che l’ordinanza non ha approfondito in modo adeguato il tema della
credibilità dei collaboranti, i quali riferivano de relato e talora erano portatori essi
stessi di dubbi, tanto da far risultare una motivazione inidonea a spiegare il filo logico
seguito, giacchè poteva parlarsi di indizi esistenti ma non gravi, considerato che
esistevano notevoli discrasie tra i vari narrati; censura il superamento della
4

estendeva agli atti assunti nell’ambito di un diverso procedimento relativo ad altri

preclusione derivante dal precedente giudicato cautelare, contestando che le
dichiarazioni dell’Agresta non avevano aggiunto nulla agli elementi preesistenti, anzi
erano parse distoniche. Inoltre lamenta la mancata considerazione di deduzioni
difensive, soprattutto sul narrato dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali si
erano distinti per comportamenti delittuosi commessi anche mentre già rendevano
dichiarazioni. Contesta che la vittima si fidasse del ricorrente poiché nulla in atti
autorizzava siffatta conclusione; censura l’avere tratto conclusioni da dichiarazioni

de

relato che spesso consistevano in percezioni ed impressioni del singolo collaborante o

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e),
cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione:
sostiene che le esigenze cautelari erano state ritenute sussistenti nonostante la
rilevante risalenza del delitto che rendeva poco attuali dette esigenze, considerato
anche che il ricorrente era comunque ristretto per altra causa.

3.

Con memoria ulteriore depositata, la difesa del ricorrente evidenziava che

l’ordinanza cautelare emessa a carico di altro coindagato, e cioè Trimboli Natale, per
il medesimo delitto era stata annullata dalla Corte di Cassazione, proprio sulla scorta
delle argomentazioni sostenute nel ricorso in esame: ribadiva, pertanto, le ragioni del
ricorso.

4. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata.
Va precisato che il primo motivo di ricorso è fondato e si presta ad una trattazione
congiunta delle sue diverse argomentazioni; così, ogni altra doglianza successiva è
da ritenersi assorbita.

2. Nell’ambito del primo motivo di ricorso una argomentazione non è fondata e
cioè quella riguardante la sussistenza di una asserita preclusione derivante dal
rigetto della richiesta di natura cautelare adottato dal GIP distrettuale nell’anno
2012; in effetti, giova rilevare che, in linea generale, il tema del c.d. giudicato
cautelare è governato dal principio espresso dalle Sezioni unite nella sentenza Buffa
del 1994 (Rv. 198213) in tema d misure personali e cioè quello per cui una
preclusione processuale è suscettibile di formarsi a seguito delle pronunzie emesse,
all’esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero
dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure
cautelari; essa ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa
5

da dichiarazioni contrastanti (come sul momento dell’uccisione).

giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le
questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o
esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di
misure cautelari personali, intendendosi queste ultime come le questioni che
quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di
quelle espressamente dedotte. Ne consegue, aggiungono le Sezioni unite, che le
pronunzie in esame – se non impugnabili o, a loro volta, non impugnate – spiegano
un’efficacia preclusiva sulle suindicate questioni e che, pertanto, come non è

elementi ritenuti insussistenti o irrilevanti in sede di gravame, allo stesso modo le
questioni in discorso restano precluse in sede di adozione di ogni successivo
provvedimento relativo alla stessa misura e allo stesso soggetto. (Conf. Rv. 207652;
Rv. 209794 Rv. 216933; Rv. 213302).
Sulla base di tali principi si è quindi formato l’ulteriore orientamento
giurisprudenziale che esclude il formarsi di preclusione quanto all’accertamento della
carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari, per effetto della
mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza cautelare con la richiesta di
riesame o il ricorso diretto per cassazione (vedi Rv. 206500), sebbene la
giurisprudenza non abbia mancato di individuare limitazioni al potere della parte di
rinnovare al GIP sempre la medesima richiesta con la medesima questione (Rv.
208420) anche a prescindere dalla attivazione dell’ incidente cautelare. Tali rilievi
non hanno tuttavia impedito alla giurisprudenza di enucleare una ulteriore sottofattispecie in riferimento alla quale hanno prospettato una soluzione ancora più
specifica. Si tratta della ipotesi nella quale il Pubblico Ministero non abbia impugnato
un’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare: in tal
caso si forma un giudicato cautelare per cui sussiste una preclusione alla
reiterazione, negli stessi termini, della istanza respinta e ciò in quanto il
provvedimento del GIP è una pronuncia su quanto dedotto, allegato e richiesto.
Non vi è preclusione, invece, nell’ipotesi in cui la nuova richiesta contenga una

consentita l’adozione di una nuova ordinanza cautelare sulla base degli stessi

diversità di allegazioni e deduzioni (Rv 223654; conf. Rv 187178). Fatte tali
premesse e rilevato che nel caso di rigetto di richiesta di misura cautelare è
opponibile il giudicato cautelare anche sulla base del solo provvedimento del primo
giudice non impugnato, deve poi osservarsi che la condizione ulteriore è quella che
non siano riproposte “questioni esplicitamente o implicitamente già dedotte”, posto
che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere
riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame. (Sez.
U, Sentenza n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908).
In altri termini, perché possa parlarsi di “preclusione” non basta che la richiesta
reiterata verta sullo “stesso fatto” ma occorre anche che riproponga le stesse
questioni e allegazioni. La speciale natura del giudicato cautelare, individuato in
6

jvr

misura ridotta rispetto a quello ex art.649 cod.proc.pen., in relazione allo “stato degli
atti” e alle sole questioni dedotte (o a quelle necessariamente presupposte sul piano
logico da queste ultime), impone una lettura rigorosa e restrittiva dei limiti di tale
istituto, senza che sia consentito ritenere chiuso l’incidente cautelare se non su temi
non sottoposti al giudice, altrimenti vanificandosi la precisione degli approdi
giurisprudenziali, costanti, sulla differenza di trattamento tra il dedotto e il deducibile
anche nella sede del riesame che, come è noto, è una impugnazione a cognizione
piena, anche al di là dei temi e delle ragioni portate dall’interessato.

ricorrere una caso di preclusione sul presupposto che il PM aveva reiterato la sua
istanza alla luce di nuove allegazioni, rappresentate dalle dichiarazioni dei
collaboranti Femia Antonio e Agresta Domenico, le quali rappresentavano elementi di
novità rilevante rispetto al precedente compendio indiziario che consentivano di
leggere sotto nuova luce quegli elementi già valutati in precedenza.
Si tratta di una conclusione corretta: la reiterazione di una richiesta di
applicazione di misura cautelare reale, che contenga allegazioni e deduzioni diverse
dalla precedente rigettata, non incontra la preclusione del cosiddetto giudicato
cautelare (Sez. 6, n. 23025 del 20/03/2014, Rv. 262042).

3. Le altre doglianze del primo motivo di ricorso attengono, in via generale, al
tema dell’attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, alla convergenza delle
stesse ed all’esistenza di una gravità indiziaria degli elementi raccolti, con specifico
riferimento alla figura del ricorrente.
In effetti, il quadro di gravità indiziaria a carico di Trimboli Rocco in ordine
all’omicidio

de quo,

si fonda esclusivamente su chiamate in reità

de relato,

provenienti da collaboratori di giustizia, allo stato non asseverate da alcuna fonte
diretta.
Occorre in proposito ricordare che, in tema di misure cautelari personali, tali
chiamate possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273, comma

1-bis,

Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha ritenuto che non potesse

cod. proc. pen., solo quando, oltre che essere sostenute da attendibilità intrinseca,
siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore
dimostrativo non solo in ordine all’accertamento della verificazione del fatto di reato,
ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al soggetto colpito dalla misura
restrittiva della libertà personale, secondo un canone di elevata probabilità e
credibilità razionale (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez.
2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del
14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv.
247147; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, Arangio Mazza, Rv. 234897; Sez. 1, n.
19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601).

7

it9f

In tale ambito, ciascuna chiamata può avere come riscontro, anche unico, altra o
altre chiamate di analogo tenore, purché ricorrano (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012,
dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) determinate condizioni, che attengono, per quanto
propriamente di rilievo ai fini del presente giudizio: a) alla verifica della analiticità,
coerenza e costanza di ogni singola dichiarazione; b) all’accertamento dei rapporti
personali fra ciascuno dei dichiaranti e la fonte diretta, onde inferirne dati sintomatici
della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato ai primi; c) alla
convergenza delle varie chiamate, che devono corrispondersi reciprocamente, in

circostanze rilevanti del thema probandum a suo carico.
Rispetto a ciascuna di tali condizioni, l’ordinanza impugnata appare incongrua nel
suo argomentare, poiché essa non affronta alcuni aspetti di non secondario rilievo
sulla tenuta intrinseca delle chiamate in reità provenienti dai collaboranti Marando
Rocco e Varacalli Rocco, i quali hanno riferito circa le responsabilità del ricorrente
Per come emerge dalla lettura dell’ordinanza, si riporta in essa che Marando Rocco
aveva narrato nell’interrogatorio del dì 01/04/2009 che il Trimboli Rocco (il quale
aveva messo a disposizione la sua abitazione per l’attuazione dell’omicidio di
Marando Pasquale) era ben consapevole che la vittima sarebbe stata uccisa in
occasione dell’incontro “pacificatore”. Parimenti si riporta che Varacalli Rocco,
nell’interrogatorio reso il 30/01/2007, aveva affermato che Rocco Trimboli aveva
posto la sua abitazione a disposizione per l’agguato, da attuare dopo la cena
profittando del fatto che Pasquale Marando non sarebbe andato via prima della notte
fonda, per via del timore di incontrare pattuglie di polizia giudiziaria.
Sulla scorta di queste dichiarazioni il Tribunale concludeva che il ricorrente era
stato funzionale alla realizzazione del delitto, poiché aveva un rapporto con la vittima
che non avrebbe destato in essa alcun sospetto e poiché aveva un’abitazione
sostanzialmente circondata da altre abitazioni della famiglia Trinnboli, per cui il luogo
si prestava all’esecuzione criminosa.
Il collaborante Marando Rocco aveva indicato, quali sue fonti di conoscenza,
Marando Rosario e Giuseppe Aquino. Il collaborante Varacalli Rocco aveva indicato,
quale sua fonte di conoscenza, Polito Bruno.
Non è stato precisato a che titolo e in quale circostanza vi era stata questa
raccolta di notizie.
Tuttavia, dal testo complessivo dell’ordinanza impugnata emergono elementi non
congruamente affrontati. Così, criticità «interne» presenta il riportato racconto del
collaboratore Varacalli Rocco: la sua fonte è Polito Bruno, a sua volta non presente ai
fatti; questi avrebbe saputo tutto da Spagnolo Antonio. Polito disse a Varacalli, che
sul punto non gli crede, che Spagnolo se ne andò via dopo la cena (e del resto la
presenza di Spagnolo non sembra emergere aliunde). Se fosse vero quel che dice
Polito, ci sarebbe da chiedersi su che base si possa per tale via ricostruire la dinamica
8

maniera individualizzante quanto alla posizione dell’indagato, in relazione a

successiva degli eventi: se invece Polito mentisse sul punto, il credito complessivo
delle sue dichiarazioni sarebbe compromesso. L’ordinanza impugnata ipotizza la
presenza dello Spagnolo al momento dell’esecuzione, ma rivela anche i dubbi che
aleggiano sulla mancata esecuzione di quest’ultimo.
In altri punti dell’ordinanza si riporta che Rocco Marando aveva ripreso notizie
fornite da Marando Nicola, il quale gli aveva riferito di una riunione al vertice della
criminalità organizzata di Platì alla quale però egli non aveva partecipato: nel corso
di questa riunione sarebbe stata decisa l’eliminazione di Marando Pasquale, ma in

saputo del summit e del suo esito.
Inoltre l’ordinanza impugnata riporta che nel racconto di Agresta Domenico
emergono profili differenti, nel senso che, nel corso della notte dell’omicidio, Saverio
Trimboli non era parso intenzionato ad uccidere, tanto che si era recato al ristorante
di Rosario Barbaro a chiedere consiglio: e sarebbe stata quella occasione a
determinare il delitto, poiché il ricorrente avrebbe convinto in quel frangente il
predetto Saverio Trimboli a farsi risoluto nell’uccidere.

4. Dunque, in ordinanza non è stato approfondito il tema riguardante i rapporti tra
i dichiaranti e le loro fonti di conoscenza, non essendo precisato il contesto in cui le
informazioni furono scambiate, né il titolo sulla cui base ciò avvenne.
Tale circostanza si riflette negativamente sulla valutazione di attendibilità
originaria delle fonti medesime e sulla stessa prospettazione del ruolo asseritamente
rivestito dal ricorrente.
La svalutazione di tale profilo, operata dal Tribunale, non può essere condivisa: la
deduzione che l’omicidio fosse stato pianificato prima che Pasquale Marando
giungesse in casa Trimboli, attirato nella relativa trappola, non appare, allo stato,
ineccepibile; infatti, dai racconti sembra emergere la possibilità che la decisione
omicidiaria sia stata frutto di determinazione successiva, maturata nelle molte ore
che separarono la fine della cena ed il delitto, posto che nello stesso capo
d’imputazione si postula che Rosario Barbaro abbia istigato (per l’intera notte e sino
ai momenti immediatamente antecedenti la fase esecutiva) Saverio Trimboli ad
uccidere la vittima. Ed allora il passaggio motivazionale mostra una sua illogicità se
si considera che l’ipotizzata responsabilità del ricorrente è tutta fondata sulla ritenuta
premeditazione del delitto, decisa antecedentemente all’incontro avvenuto nella casa
di Trimboli Rocco, che viene appunto accusato di avere fornito la casa per
l’esecuzione nella consapevolezza di una già assunta decisione omicidiaria: al
contrario, se fosse insussistente una premeditazione, il concorso del ricorrente
nell’omicidio assumerebbe diverso aspetto o forse si prospetterebbe come
insussistente.

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ordinanza non si precisa in che modo e per quale ragione il Nicola Marando avesse

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
&una, II _‘ 12 7_ API?. 2013
Le segnalate illogicità motivazionali e le carenze argomentative dell’ordinanza
impugnata ne giustificano l’annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale di
Reggio Calabria per nuovo esame degli aspetti evidenziati che, attraverso una
rilettura del materiale istruttorio, emendata nelle parti qui censurate, dovranno
essere adeguatamente apprezzati ai fini della rinnovata decisione.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,

P.Q.M

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio
Calabria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp.att.cod.proc.pen.

Roma, 23 marzo 2018.

disp.att.cod.proc.pen.

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