Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18502 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18502 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

BARBARO Rosario, nato il 30/09/1940;

Avverso l’ordinanza n. 591/2017 del Tribunale di Reggio Calabria in data 07/07/2017;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;

Uditi i difensori, Avv. Armando Veneto e Avv. Luca Maio, che hanno insistito per
l’accoglimento delle ragioni del ricorso;

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Data Udienza: 23/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 06/07/2017 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la
richiesta di riesame avanzata da Barbaro Rosario avverso l’ordinanza in data
12/06/2017 del GIP del Tribunale di Reggio Calabria con cui gli era stata applicata la
custodia cautelare in carcere per essere stato il mandante dell’omicidio aggravato di
Marando Pasquale avvenuto in Platì in data prossima al 27/01/2002 (fatto commesso
con metodo mafioso, con premeditazione e per avvantaggiare una cosca mafiosa).

dichiarazioni collaborative e da elementi raccolti nelle indagini; quell’omicidio veniva
ritenuto l’atto finale di una violenta faida che vedeva contrapposte le famiglie di
‘ndrangheta Marando e Trimboli nella finalità di avere il predominio territoriale
soprattutto nel traffico di sostanze stupefacenti, tanto che si era trattato di un
contrasto che aveva finito per coinvolgere anche altre cosche; quelle due famiglie
erano unite anche da legami lato sensu parentali giacchè Pasquale Marando aveva
sposato Anna Trimboli, così sancendo l’alleanza tra due famiglie che appartenevano
entrambe alla più ampia consorteria Barbaro – Perre: tuttavia nel tempo Pasquale
Marando aveva rivendicato a sé una autonomia mal sopportata dalle famiglie storiche
della zona di Platì e, nel mentre era stato detenuto per un non breve periodo negli
anni 90, aveva affidato la gestione dei suoi affari illeciti ai suoi cognati Trimboli, i
quali avevano approfittato della situazione per appropriarsi gran parte dei proventi
illeciti e contrapporsi al Marando Pasquale che, scarcerato per scadenza termini,
aveva loro chiesto ragione degli ammanchi; di conseguenza, Marando Pasquale aveva
deciso di vendicarsi (anche perché convintosi che Trimboli Antonio Giuseppe fosse il
responsabile della morte di suo fratello Marando Francesco) e si era dato alla
latitanza, nel corso della quale si verificarono le sparizioni di Trimboli Antonio
Giuseppe, Trimboli Rocco e Trimboli Saverio (che, per come emerso da dichiarazioni
collaborative, erano stati uccisi e seppelliti per ordine di Marando Pasquale e con
l’azione di Spagnolo Antonio e Polifroni Giancarlo). I Trimboli, consapevoli del
significato di quelle scomparse, trasformarono la faida per ragioni di interesse
economico in una questione di onta familiare, cercando ed ottenendo l’appoggio di
Barbaro Rosario, esponente apicale della Locale di Platì e suocero di Trimboli Natale,
fratello degli scomparsi: ciò anche perché Marando Pasquale aveva una dote elevata
(Santa o Vangelo) e la sua eliminazione necessitava di un assenso apicale; in tal
modo i Trimboli intendevano non solo vendicarsi, ma anche rafforzare la loro
posizione, sostituirsi a Marando Pasquale nei canali di rifornimento di sostanze
stupefacenti ed evitare la restituzione del danaro trattenuto durante la sua
detenzione.
Osservava poi il Tribunale che sulla morte del Marando avevano riferito diversi
collaboratori di giustizia (Marando Rocco, Varacalli Rocco, Moio Roberto, Del Monte
2

Rilevava il Tribunale che gli elementi a carico del Barbaro erano costituiti da

Angelo Salvatore, Femia Antonio e Agresta Domenico) i quali tutti sostanzialmente
riferivano de relato, per avere appreso i dettagli o dalla famiglia o dall’ambiente
criminale di riferimento; Moio Roberto aveva riferito della decisione di tutti i Trimboli
di eliminare il Marando; Varacalli Rocco ha aggiunto che il pretesto poteva essere
stato familiare, ma il fine dell’omicidio del Marando era riconducibile agli interessi di
cosca e che l’assenso di Barbaro Rosario era stato pieno, creando una sorta di
giustificazione per i Trimboli che dichiaravano di agire per motivi di vendetta
familiare; Marando Rocco riportava notizie avute dal fratello Nicola, il quale gli aveva

riferito di riunioni di vertice in cui si era decisa l’eliminazione di Marando Pasquale e
del suo disappunto per suo suocero Barbaro Rosario che aveva partecipato alle
riunioni; Agresta Domenico aveva riportato identica matrice dell’omicidio del
Marando, posto in essere materialmente da Trimboli Saverio, fratello di due degli
scomparsi ed esortato a quella uccisione sino alla notte stessa dell’omicidio da
Barbaro Rosario, il cui avallo soltanto avrebbe consentito quel delitto (era stato
proprio il Trimboli Saverio a narrare i particolari al collaboratore di giustizia).
Rilevava il Tribunale che tutte le dichiarazioni collaborative convergevano
sull’esecutore materiale, sul luogo dell’uccisione, sul momento del delitto: ne
risultava così che Trimboli Giuseppe era riuscito a convincere Marando Pasquale a
recarsi presso l’abitazione di Trimboli Rocco per chiarire ogni aspetto e porre fine alla
faida, pernottando in quella casa per evitare incontri con la polizia giudiziaria, poichè
era latitante; così l’incontro era avvenuto e vi era stata una riunione conviviale; nelle
prime ore del mattino, Trimboli Saverio si era recato da Barbaro Rosario, il quale lo
aveva esortato ad approfittare di quella occasione altrimenti prima o poi il Marando
Pasquale li avrebbe fatti uccidere tutti. Sebbene vi fosse questa convergenza di
narrazioni, esistevano tuttavia anche discrepanze: secondo un racconto, l’omicidio
sarebbe avvenuto dopo avere allontanato Trimboli Natale e mentre la vittima era
ancora a tavola; secondo un altro racconto, la vittima sarebbe stata freddata mentre
era intenta a radersi la barba. Ma il Tribunale riteneva che questa discrasie
derivassero dal fatto che i collaboranti riferivano fatti appresi da terzi e con differenti
livelli di coinvolgimento: tuttavia restava integro il significato delle dichiarazioni. Non
vi era convergenza sul luogo di sepoltura del cadavere della vittima e sulla presenza
o meno di altri due individui (Spagnolo Antonio e Aquino Giuseppe) che avevano
accompagnato il Marando per controllare la situazione, ma che non si comprendeva
se erano rimasti sino all’omicidio o se erano andati via prima del crimine: tuttavia il
Tribunale concludeva che questi soggetti apparivano concordi sull’omicidio poiché, da
un lato, vi erano vecchi attriti con la vittima e, dall’altro, risultava che dopo l’omicidio
avevano ricevuto cifre (anche molto ingenti) di danaro. Quanto ai collaboranti, veniva
ritenuta sussistere un molteplice convergenza che sorreggeva un grave quadro
indiziario: le dichiarazioni erano considerate lineari, precise e logiche, provenivano da
persone intranee alla criminalità e non erano emersi elementi di inquinamento
3
,),

probatorio; peraltro, questa convergenza veniva riscontrata da una conversazione
intercettata nella quale Coluccio Salvatore, indagato in altro procedimento, riferiva in
modo compiuto ogni particolare dell’omicidio del Marando, riportando tutti gli
elementi riferiti dai collaboranti. Sussistevano le circostanze aggravanti contestate e,
quanto alla posizione specifica di Barbaro Rosario, tre collaboratori di giustizia
(Marando Rocco, Varacalli Rocco e Agresta Domenico) lo avevano indicato come
mandante: quale capo-società di Platì aveva deliberato quell’omicidio, ordendo il
piano e convincendo i Trimboli ad agire, fornendo la sua autorizzazione; ciò anche

per ragioni di attrito da tempo esistenti contro Marando Pasquale, che non
riconosceva la sua autorità e lo contrastava in ogni modo nelle attività illecite. Il
Barbaro era stato indicato quale capo-cosca anche in altri coevi procedimenti penali;
l’odio viscerale tra le parti, la gravità del delitto, lo spirito tribale di vendetta e lo
spessore criminale del piano ordito rendevano necessarie misure cautelari estreme.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo dei difensori Avv.
Luca Maio e Avv. Armando Veneto.
2.1.

Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e),

cod.proc.pen., inosservanza di norme e manifesta illogicità della motivazione:
sostiene che l’ordinanza non ha fornito risposta alle deduzioni circa l’inutilizzabilità
delle dichiarazioni di Agresta Domenico, intervenute tre anni dopo il termine
massimo delle indagini preliminari.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e),
cod.proc.pen., inosservanza di norme e manifesta illogicità della motivazione:
lamenta che l’ordinanza non ha approfondito in modo adeguato il tema della
credibilità dei collaboranti, in particolare di Varacalli Rocco, che era stato condannato
in passato per calunnia oltre che altri gravi delitti.
2.3.

Con il terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e),

cod.proc.pen., inosservanza di norme e manifesta illogicità della motivazione:
sostiene che l’ordinanza ha aderito alla ricostruzione dei fatti effettuata dal primo
giudice, senza approfondire le divergenze soprattutto sul ruolo effettivo svolto dal
ricorrente, indicato in modo non univoco dai collaboranti, e senza considerare che il
Barbaro era estraneo alle scaturigini dell’omicidio; pertanto, non vi era chiarezza
negli indizi né convergenza degli stessi, poiché spesso le dichiarazioni collaborative
erano frutto di interpretazioni e supposizioni del singolo collaborante e poiché il
Tribunale aveva dato per scontato una qualità di capo-cosca nel ricorrente che invece
non era che mera ipotesi investigativa.
2.4. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,
manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la gravità indiziaria sia stata
tratta senza nemmeno la dichiarazione di morte presunta del Marando.

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Afr

2.5. Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,
manifesta illogicità della motivazione: sostiene che le esigenze cautelari erano state
ritenute sussistenti nonostante l’età avanzata del ricorrente, la risalenza del delitto, il
fatto che egli aveva già ottenuto gli arresti domiciliari per un procedimento instaurato
per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen., la mancanza di violazioni a detto misura:
l’attualità delle esigenze era quindi inesistente.

3. Con motivi aggiunti la difesa del Barbaro richiamava le considerazioni svolte
de relato delle

stesse, sulle discrasie tra le medesime e sulla incertezza oggettiva circa il ruolo
asseritamente rivestito dal ricorrente nella realizzazione dell’omicidio de quo.

4. Le parti in udienza hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata.
Complessivamente va precisato che il primo motivo di ricorso è infondato, mentre
il secondo ed il terzo, attenendo al tema della credibilità dei collaboratori di giustizia,
si prestano ad una trattazione unitaria, risultando fondati. Ogni altra doglianza è da
ritenersi assorbita.

2. Per come detto in precedenza, il primo motivo di doglianza non è fondato: con
esso si denunzia l’irritualità dell’utilizzo delle dichiarazioni di Agresta Domenico,
intervenute tre anni dopo il termine massimo delle indagini preliminari.
Tuttavia, questa Corte ha già stabilito che nuovi elementi di prova acquisiti dal
pubblico ministero successivamente alla scadenza di termini delle indagini preliminari
possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione di una misura cautelare personale,
purchè essi siano stati acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto
del procedimento i cui termini siano scaduti o che provengano da altri procedimenti
relativi a fatti di reato di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, e che,
comunque, non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e
all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui
termini siano scaduti (Sez. U., n. 8 del 23 febbraio 2000; Sez. U., n. 33885 del 24
giugno 2010).
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi
principi, poiché – per come risulta in atti, esaminati dalla Corte che, in relazione a
vizi della tipologia denunziata, è giudice anche del fatto – le dichiarazioni del
collaboratore di giustizia Domenico Agresta erano state assunte nell’ambito di un
differente procedimento penale e quindi costituivano atti d’indagine compiuti da
5

sulla inattendibilità delle dichiarazioni collaborative, sulla natura

differenti Autorità giudiziarie nell’ambito di distinti procedimenti penali, riguardanti
altri fatti di reato.
Non si verte, quindi, in un’ipotesi di protrazione, oltre i termini consentiti dalla
legge, dei termini massimi delle indagini preliminari in ordine all’omicidio di Marando
Pasquale, bensì di legittima acquisizione, nel suddetto procedimento, dei verbali delle
dichiarazioni di un collaboratore di giustizia formati, in tempi diversi, da distinte
Autorità giudiziarie, impegnate nello svolgimento dei doverosi accertamenti
concernenti autonomi delitti, il cui approfondimento ha consentito la ricostruzione

pluralità di episodi criminosi, tra cui il delitto de quo.

3. Il secondo ed il terzo motivo di doglianza si prestano ad una trattazione
congiunta poiché essi attengono, in via generale, al tema dell’attendibilità delle
dichiarazioni dei collaboranti, alla convergenza delle stesse ed all’esistenza di una
gravità indiziaria degli elementi raccolti, con specifico riferimento alla figura del
ricorrente.
In effetti, il quadro di gravità indiziaria a carico di Rosario Barbaro in ordine
all’omicidio de quo, si fonda esclusivamente su plurime chiamate in reità de relato,
provenienti da collaboratori di giustizia, allo stato non asseverate da alcuna fonte
diretta.
Occorre in proposito ricordare che, in tema di misure cautelari personali, tali
chiamate possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273, comma

1-bis,

cod. proc. pen., solo quando, oltre che essere sostenute da attendibilità intrinseca,
siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore
dimostrativo non solo in ordine all’accertamento della verificazione del fatto di reato,
ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al soggetto colpito dalla misura
restrittiva della libertà personale, secondo un canone di elevata probabilità e
credibilità razionale (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez.
2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del

delle dinamiche di criminalità organizzata cui sono eziologicamente riferibili una

14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv.
247147; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, Arangio Mazza, Rv. 234897; Sez. 1, n.
19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601).
In tale ambito, ciascuna chiamata può avere come riscontro, anche unico, altra o
altre chiamate di analogo tenore, purché ricorrano (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012,
dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) determinate condizioni, che attengono, per quanto
propriamente di rilievo ai fini del presente giudizio: a) alla verifica della analiticità,
coerenza e costanza di ogni singola dichiarazione; b) all’accertamento dei rapporti
personali fra ciascuno dei dichiaranti e la fonte diretta, onde inferirne dati sintomatici
della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato ai primi; c) alla
convergenza delle varie chiamate, che devono corrispondersi reciprocamente, in
6

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maniera individualizzante quanto alla posizione dell’indagato, in relazione a
circostanze rilevanti del thema probandum a suo carico.

4. Rispetto a ciascuna di tali condizioni, l’ordinanza impugnata appare incongrua

nel suo argomentare, poiché essa non affronta alcuni aspetti di non secondario rilievo
sulla tenuta intrinseca delle chiamate in reità provenienti dai collaboranti Marando
Rocco, Varacalli Rocco e Agresta Domenico, i quali hanno riferito circa le
responsabilità del ricorrente

Agresta aveva narrato nell’interrogatorio del dì 11/11/2016 che era stato Saverio
Trimboli a raccontargli gli eventi della notte dell’omicidio (la cena conviviale, la notte
trascorsa nella casa dell’agguato, la sortita verso il bar di Rosario Barbaro da parte di
Trimboli Saverio); ma si riporta anche che, nell’interrogatorio del 13/01/2017 lo
stesso Agresta riferiva che il medesimo racconto gli era stato narrato dal cugino
omonimo Domenico Agresta il quale lo aveva, a sua volta, appreso da Domenico
Trimboli: altra versione del racconto sarebbe stata a lui riportata da suo zio Rosario
Marando e, nel secondo interrogatorio citato, il Saverio Trimboli gli avrebbe fatto
soltanto un cenno a detti eventi, senza aggiungere particolari. Inoltre, nel primo
interrogatorio egli aveva affermato che il Saverio Trimboli gli aveva narrato tutto
dinanzi a suo zio Rosario Marando, mentre nel secondo interrogatorio lo zio Rosario
Marando gli aveva riportato quegli accadimenti lasciandogli intendere che la
responsabilità del ricorrente era stata fatta intuire e non era stata quindi affermata.
Dunque, da un lato le fonti di conoscenza erano state indicate in maniera
disparata e, d’altro lato, i racconti non combaciavano (nei due diversi interrogatori
menzionati la posizione di Rosario Marando viene riportata in modo differente, e cioè
“testimone” della confessione di un altro nel primo di essi e recettore di confidenze
nel secondo); peraltro, viene inserito un terzo soggetto, e cioè l’omonimo Agresta
Domenico che aveva appreso i fatti da Trimboli Domenico, senza precisare a che
titolo e in quale circostanza. Peraltro, alcune di queste versioni appaiono come
deduzioni di chi ascoltava più che affermazioni dei protagonisti. In altra narrazione,
la fonte di riferimento di Agresta diventa Michele Virgara, che partecipò al fatto.
In definitiva, le dichiarazioni, oltre che parzialmente congetturali, mancano
all’evidenza di precisione, costanza ed intima coerenza, sia nell’identificazione della
fonte di conoscenza, sia sull’esatto tenore delle circostanze riferite in ordine allo
specifico profilo del ruolo che il ricorrente avrebbe ricoperto, come si dirà meglio in
seguito.
Criticità «interne» presenta anche il riportato racconto del collaboratore Varacalli
Rocco. La sua fonte è Polito Bruno, a sua volta non presente ai fatti; questi avrebbe
saputo tutto da Spagnolo Antonio. Polito disse a Varacalli, che sul punto non gli
crede, che Spagnolo se ne andò via dopo la cena (e del resto la presenza di Spagnolo
7

Per come emerge dalla lettura dell’ordinanza, si riporta in essa che Domenico

non sembra emergere aliunde). Se fosse vero quel che dice Polito, ci sarebbe da
chiedersi su che base si possa per tale via ricostruire la dinamica successiva degli
eventi: se invece Polito mentisse sul punto, il credito complessivo delle sue
dichiarazioni sarebbe compromesso. L’ordinanza impugnata ipotizza la presenza dello
Spagnolo al momento dell’esecuzione, ma rivela anche i dubbi che aleggiano sulla
mancata esecuzione di quest’ultimo.
I vizi rilevati pregiudicano gravemente la capacità delle vedute chiamate de relato
a porsi da adeguato riscontro alla terza, quella di Rocco Marando, la quale, a sua

riunione al vertice della criminalità organizzata di Platì alla quale però egli non aveva
partecipato: nel corso di questa riunione sarebbe stata decisa l’eliminazione di
Marando Pasquale, ma in ordinanza non si precisa in che modo e per quale ragione il
Nicola Marando avesse saputo del summit e del suo esito.
Oltre a ciò, una oggettiva incertezza emergente dall’ordinanza impugnata
riguarda, per come già accennato

supra, il ruolo che sarebbe stato svolto dal

ricorrente.
Infatti, nel narrato del collaborante Marando Rocco il ricorrente viene indicato
come un mandante dell’omicidio de quo, deciso nell’ambito del summit cui prima si è
fatto cenno. Cenni di questa prospettazione si rinvengono anche nel riferito di
Varacalli Rocco, al quale il Polito Bruno aveva riferito la sua convinzione circa la
responsabilità del ricorrente, dovuta a questioni di astio personale e sfociata in una
vera e propria macchinazione ai danni della vittima.
Tuttavia, l’ordinanza impugnata riporta che nel racconto di Agresta Domenico
emergono profili differenti, nel senso che, nel corso della notte dell’omicidio, Saverio
Trimboli non era parso intenzionato ad uccidere, tanto che si era recato al ristorante
di Rosario Barbaro a chiedere consiglio: e sarebbe stata quella occasione a
determinare il delitto, poiché il ricorrente avrebbe convinto in quel frangente il
predetto Saverio Trimboli a farsi risoluto nell’uccidere.
Questo aspetto, che non è di poco momento (soprattutto in tema della contestata
premeditazione), non trova adeguata rispondenza nell’ordinanza impugnata.

5. Dunque, in ordinanza non è stato approfondito il tema riguardante i rapporti tra
i dichiaranti e le loro fonti di conoscenza, non essendo precisato il contesto in cui le
informazioni furono scambiate, né il titolo sulla cui base ciò avvenne.
Tale circostanza si riflette negativamente sulla valutazione di attendibilità
originaria delle fonti medesime e sulla stessa prospettazione del ruolo asseritamente
rivestito dal ricorrente.
La svalutazione di tale profilo, operata dal Tribunale, non può essere condivisa: la
deduzione che l’omicidio fosse stato pianificato prima che Pasquale Marando
giungesse in casa Trimboli, attirato nella relativa trappola, non appare, allo stato,
8

volta, riprende notizie fornite da Marando Nicola, il quale gli aveva riferito di una

ineccepibile, poiché dai racconti emerge un incontro nel corso del quale sarebbe stato
sancito un patto di concordia con una stretta di mano; tuttavia, la tesi dell’anteriore
premeditazione non si sposa affatto con il resto del racconto dal quale emerge la
possibilità che la decisione omicidiaria sia frutto di determinazione successiva,
maturata nelle molte ore che separarono la fine della cena ed il delitto, posto che
nello stesso capo d’imputazione si postula che Rosario Barbaro abbia istigato Saverio
Trimboli ad uccidere per l’intera notte e sino ai momenti immediatarriente,
antecedenti la fase esecutiva.

impugnata ne giustificano l’annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale di
Reggio Calabria per nuovo esame degli aspetti evidenziati che, attraverso una
rilettura del materiale istruttorio, emendata nelle parti qui censurate, dovranno
essere adeguatamente apprezzati ai fini della rinnovata decisione.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
disp.att.cod.proc.pen.

P.Q.M

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio
Calabria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter,
d isp. att. cod. proc. pen.

Roma, 23 marzo 2018.

Le segnalate illogicità motivazionali e le carenze argomentative dell’ordinanza

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