Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18502 del 08/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18502 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUSMEROLI ERCOLE N. IL 14/12/1975
avverso la sentenza n. 5994/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
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Udito il ProcuratoreGenerale in persona del Dott. (t-{-z2._«r› Q
che ha concluso per e (.‘-k-i1/4-3-k-s.,y–.°\Qs_zo:-_— csx,s2_

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor A. )3

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Data Udienza: 08/10/2014

Ritenuto in fatto e diritto

Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2010, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di
Sondrio dichiarava Gusmeroli Ercole colpevole del reato di cui all’art. 186 co. 1, 2 lett. c) e 2 bis
D.Lvo. 285/1992 per aver circolato alla guida dell’auto Mitsubishi Pajero tg. CK187sj in stato di

Condannava lo stesso alla pena di 120 giorni di arresto e di euro 2.160 di ammenda; sostituiva la
predetta pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria ex art- 53 1. 689/1981 irrogando,
quindi, la complessiva ammenda di euro 6.720,00.
Proposto ricorso dal PG presso la Corte di Appello di Milano, la Cassazione, con sentenza emessa
in data 21 dicembre 2010, annullava la suddetta pronuncia limitatamente al trattamento
sanzionatorio, all’omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida ed alla confisca del veicolo, con rinvio al Tribunale di Sondrio.
In sede di rinvio il suddetto Tribunale dichiarava nuovamente l’imputato colpevole del reato
ascrittogli condannandolo alla pena di 120 giorni di arresto e 2.160,00 euro di ammenda. Disponeva
la sospensione della patente del Gusmeroli per la durata di un anno ed ordinava la confisca della
suddetta autovettura.
Proposto appello dalla difesa per difetto di prova della sussistenza dell’aggravante ex art. 186 co. 2
D.Lvo. 285/1992, la Corte di Appello di Milano, ritenendo ormai formatosi il giudicato sul punto,
confermava la seconda sentenza del Tribunale di Sondrio condannando il Gusmeroli al pagamento
delle spese processuali.

ebbrezza provocando un incidente stradale (tasso alcol,emico accertato di 2.55 e 2.53 g.1.).

Avverso tale ultima pronuncia il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione per
erronea applicazione della legge penale. In particolare la difesa ritiene erroneo l’assunto della Corte
di Appello secondo il quale non sarebbe stato più possibile pronunciarsi sulla sussistenza della
suddetta aggravante essendo stato il rinvio operato dalla Cassazione, IV Sez. penale, operato ai soli
fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio con conseguente formazione del giudicato
sugli altri punti quali quelli inerenti la sussistenza del fatto di reato, la sua attribuibilità all’imputato
ed il suo inquadramento giuridico.

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A detta della difesa, infatti, il suddetto rinvio non sarebbe da ritenersi in tal senso preclusivo. Di
conseguenza la Corte di Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione avanza con i motivi di
appello in quanto in realtà, come emerge dagli atti, secondo il ricorrente, la causazione
dell’incidente di cui all’imputazione non sarebbe stata affatto accertata.
Il ricorso è inammissibile trattandosi, invero, della mera riproposizione in sede di legittimità di una

argomentazioni del tutto logiche e pienamente condivisibili.
Come è noto, infatti, questa Corte ha da sempre sostenuto la tesi della formazione progressiva del
giudicato in base alla quale la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Cassazione
esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non
comprese in quelle annullate, nè ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale.
Invero anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il
giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando
la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo
alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa
pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo
d’imputazione (come nel caso di specie), perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in
relazione a tutte le disposizioni non annullate nè a queste inscindibilmente connesse (Cass. Sez. Un.
Agnese 1992).
Ai fini dell’individuazione delle parti della sentenza che acquistano autorità di cosa giudicata e delle
parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata, occorre avere riguardo a quelle
statuizioni che hanno autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che
concludono il giudizio in relazione a un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che,
come nel caso di specie, nell’ambito di una stessa imputazione, individuano aspetti non più
suscettibili di riesame.
Ne consegue che, in caso di annullamento parziale che abbia ad oggetto statuizioni diverse
dall’accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell’imputato, come ad esempio
l’annullamento ai soli fini delle rideterminazione della pena, la pronuncia di condanna diviene
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censura già fatta valere in appello e sulla quale la Corte territoriale si è pronunciata con

irrevocabile con la conseguenza che è preclusa al giudice di rinvio non solo la possibilità di
dichiarare, ad esempio, prescritto il reato ma anche quella di cambiare l’inquadramento giuridico
escludendo ad esempio la sussistenza di un’aggravante.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2014.

P.Q.M.

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