Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18501 del 23/03/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18501 Anno 2018
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MARTUCCI Riccardo, nato il 07/04/1950 in Venosa;
Avverso l’ordinanza n. 5923/2017 del Magistrato di Sorveglianza di Palermo in data
04/04/2017;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Olga Mignolo, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto in data 04/07/2017 il Magistrato di Sorveglianza di Palermo
dichiarava inammissibile l’istanza risarcitoria avanzata ex art. 35 ter Ord.Pen. da
Martucci Riccardo, rilevando che la richiesta era stata avanzata facendo un mero
riferimento all’art. 3 CEDU senza indicare gli elementi che connotavano l’asserito
pregiudizio e la sua gravità.
Il detenuto proponeva reclamo per mezzo del difensore, ma il Tribunale di
Sorveglianza di Palermo, rilevato che la inammissibilità era stata dichiarata ex art.
666, comma 2, cod.proc.pen., convertiva il reclamo in ricorso per cassazione.
Si legge nell’atto che il detenuto aveva indicato nell’istanza i periodi di detenzione,
le caratteristiche della stanza detentiva, il numero dei detenuti ivi presenti, le
1

Data Udienza: 23/03/2018

condizioni di disagio ed ogni altra considerazione che rendeva ammissibile la
richiesta.
Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’impugnazione, erroneamente qualificata dal
difensore del condannato quale reclamo (si trattava di atto non appellabile ma
soltanto ricorribile), è stata proposta da un avvocato che non risulta abilitato al
patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione, impone l’emissione di una
declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma
1, lett. a), 613 cod. proc. pen.
Al riguardo si deve ricordare che l’art. 613 c.p.p. prevede la necessità, per la
valida redazione dell’atto di ricorso per cassazione a pena d’inammissibilità,
dell’intervento del difensore cassazionista (Cass., sez. 1, n. 17645 4/3/2008, Cecere,
rv. 240215; Sez. Un., n. 24 del 16/12/1998, Messina, rv. 212076).
Tale causa di inammissibilità, secondo costante orientamento di questa Corte, è
considerata dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla finalità
processuale perseguita: esso non può essere sanato nemmeno dal successivo
conseguimento da parte del difensore della particolare abilitazione richiesta, ne’ dai
motivi nuovi presentati da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per
impugnare (tra le altre, Sez. 1, n. 38923 del 16/09/2004, dep. 28/09/2004, Olieri,
Rv. 229737; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, dep. 16/06/2004, Pellegrino, Rv.
228729; Sez. 1, n. 1436 del 17/01/1995, dep. 11/02/1995, Larotondo, Rv. 200355;
Sez. 1, n. 9875 del 19/06/1992, dep. 13/10/1992, Malvezzi, Rv. 191988; Sez. 1, n°
3327 del 27.06.2013, Rv 256998).
Il superiore rilievo osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione;
peraltro, per ,mera completezza, non può non rilevarsi che il ricorso si limitava a
riproporre pedissequamente la questione di fatto che già aveva indicato nella sua
istanza, senza alcuna correlazione diretta con la specifica motivazione del decreto
impugnato. Di conseguenza, difettava comunque la specificità del motivo di doglianza
che il Legislatore del rito penale, in particolare, pretende in ogni ipotesi di
impugnazione. Infatti, l’art. 581 cod.proc.pen. stabilisce che l’impugnazione si
propone con atto scritto nel quale, tra l’altro, sono enunciati i motivi con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta; ne consegue che un atto privo dei requisiti prescritti, che si limiti ad
esprimere la volontà di impugnare senza enunciare i motivi di doglianza rispetto alla
decisione censurata (e anche in ciò consiste la specificità), non può costituire una
valida forma d’impugnazione e, quindi, non può produrre gli effetti introduttivi del

Ne discende che il ricorso proposto dall’avv. Bartolo Guggino, risultando

giudizio del grado successivo, cui si collega la possibilità di emettere una pronuncia
diversa dalla dichiarazione d’inammissibilità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi
dell’art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000),
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro Duemila in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 23 marzo 2018.
Consigliere tensore
tt. Antonio Minchel

Il Presidente
(dott. Giulio Sarno)

ALss

stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro 2.000,00.

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