Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18500 del 17/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18500 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1.

Addonizio Alberto, nato a Sant’Arcangelo Trimonte il 02/01/1951;

2.

Cuffaro Salvatore Daniele, nato a Borgonnanero il 17/12/1971,

avverso la sentenza del 29/10/2008 del Tribunale di Novara;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 29 ottobre 2008 il Tribunale di Novara ha condannato i
sigg.ri Cuffaro Salvatore Daniele e Alberto Addonizio alla pena di C 2.000,00 di
ammenda per il reato di cui all’art. 110, comma 9, nd. 773/31, commesso in
Oleggio 21 novembre 2005, per aver installato il primo, consentito l’uso il

Data Udienza: 17/07/2014

secondo, di un apparecchio da gioco non rispondente alle caratteristiche previste
dall’art. 110, comma 7, lett. b), R.D. 773 cit..
In particolare, si legge nella motivazione, a seguito di un controllo effettuato
il 21 novembre 2005 presso l’esercizio commerciale all’insegna

«Caffè

Elvezia», corrente in Oleggio, di cui l’Addonizio era titolare, la Guardia di
Finanza accertò che l’apparecchio in questione (installatovi dal Cuffaro) erogava
premi sotto forma di crediti usufruibili per altre partite; inoltre la durata del gioco
non variava in relazione all’abilità del giocatore e le percentuali di vincita erano

Il fatto, ha osservato il Giudice, ancorché anteriore alla sopravvenuta
depenalizzazione intercorsa con legge 266/2005, continua ad avere penale
rilevanza ai sensi dell’art. 1, comma 547, stessa legge.

2. Gli imputati hanno interposto appello lamentando che l’intervenuta legge
di depenalizzazione avrebbe dovuto indurre il giudice a pronunciare sentenza
assolutoria.

3. La Corte d’appello di Torino ha trasmesso l’atto ai sensi dell’art. 568, u.c.,
cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5. L’art. 1, comma 543, legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha modificato l’art.
110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nel senso che la distribuzione, l’installazione o anche il consentire l’uso, in luoghi
pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie, di
apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuatíve
di detti commi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
6.000 euro per ciascun apparecchio e non più con la pena dell’ammenda.
Il successivo comma 547 dello stesso art. 1, legge 266/2005, aveva però
previsto che per le violazioni di cui all’articolo 110, comma 9, del T.U.L.P.S.,
commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge,
continuassero ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 215 del 9/18 giugno 2008, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato comma 547 dell’art. 1 nella parte
in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, TULPS,
commesse in data antecedente all’entrata in vigore della legge 266/2005,
2

indipendenti dall’abilità del giocatore.

continuassero ad applicarsi le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni
stesse.
Questa Suprema Corte, nel prendere atto dell’intervenuta pronuncia del
giudice delle leggi, ha conseguentemente affermato il principio secondo il quale
le violazioni dell’art. 110, comma 9, R.D. n. 773 del 1931, e successive
modifiche, relative all’installazione e all’uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo, integrano un mero illecito
amministrativo, anche se commesse anteriormente all’entrata in vigore della

Ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio
perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 17/07/2014

legge n. 266 del 2005 (Sez. 3, n. 8818 del 13/01/2009, Costa, Rv. 243000).

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