Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1850 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1850 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TAVAROLI STEFANO N. IL 23/10/1962
avverso la sentenza n. 2347/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. 44
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Chiavari, con sentenza del 20/6/2006, resa a seguito di rito
abbreviato, dichiarava Stefano Tavaroli colpevole del reato di cui all’art. 171 bis, L.
633/41, perché quale legale rappresentante, prima, e liquidatore, poi, della CosetCooperativa Servizi tecnici s.r.l. utilizzava per l’attività professionale della società e,
pertanto, deteneva a scopo imprenditoriale programmi informativi in difetto di
di multa, pena estinta per indulto, con confisca e distruzione dei programmi e dei CD
in sequestro.
La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto
nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 27/9/2011, in parziale riforma del
decisum di prime cure a ridotto la pena a mesi 2 di reclusione ed euro 1.200,00 di
multa, con conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:
-insussiastenza nella specie degli elementi concretizzanti il reato in contestazione;
-inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 171 bis, L. 633/41;
omessa pronuncia di sentenza di non doversi procedere per essere il reato ascritto
all’imputato estinto per prescrizione, il cui termine si è consumato in data
antecedente alla pronuncia resa dalla Corte di Appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo, con cui si eccepisce la prescrizione
del reato in contestazione, il cui relativo termine si è consumato in data antecedente
alla pronuncia impugnata.
Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la gravata pronuncia, in correlato alla
specifica censura mossa nell’interesse del prevenuto, è dato rilevare che il reato
risulta commesso in data 6/5/2003 e che il relativo termine, determinante la
estinzione della violazione ascritta al prevenuto, di anni 7 e mesi 6, si sarebbe
naturalmente maturato il 6/11/2010; al computo de quo va aggiunta la sospensione
per mesi nove e giorni 23, causata da istanze di rinvio da parte della difesa, per
impedimento della stessa e per adesione alla astensione dalle udienze proclamata
dalla classe forense.

l

licenza di utilizzo, e lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.800,00

Conseguentemente il 29/8/2011 il reato ascritto all’imputato è da ritenersi estinto
per prescrizione, antecedentemente alla pronuncia di seconde cure, resa il
27/9/2011.
L’accoglimento della esaminata doglianza determina la declaratoria di annullamento
senza rinvio della sentenza, esimendo il Collegio dal sottoporre a valutazione gli

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata per
essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 6/12/2012.

ulteriori motivi di gravame.

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