Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 185 del 11/10/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 185 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ARVIGO Paolo, nato a Genova il 5/2/1942
avverso la sentenza del 27/12/2011 della Corte di appello di Genova, che ha
confermato la sentenza del 17/9/2010 del Tribunale di Genova che ha
condannato il sig. Arvigo, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della
continuazione e previa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla
pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre pene accessorie, pena
interamente condonata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/9/2010 il Tribunale di Genova ha condannato il sig.
Arvigo, previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e previa la
concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno e otto
mesi di reclusione, oltre pene accessorie, pena interamente condonata, con
riferimento alle ipotesi di reato previste dall’art.4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74
(capi A e C) e dall’art.10 della medesima legge (capi 8 e D), commessi con

Data Udienza: 11/10/2012

riferimento alle attività delle società “Arsemi S.r.l.” e “Cave di Yarm S.r.l.” per
l’anno d’imposta 2003.
2. Con la sentenza impugnata avanti questo giudice la Corte di appello di
Genova ha integralmente confermato il primo giudizio, respingendo tutti i motivi
di appello.
3. Avverso tale decisione il sig. Arvigo propone ricorso tramite il Difensore,
in sintesi lamentando:
Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen, con riferimento
al citato arti°, posto che nessuna prova è stata fornita in ordine alla
istituzione delle scritture contabili e alla effettiva emissione delle fatture
relative alle operazioni commerciali poste in essere, non potendosi
interpretare l’art.10, citato, fino a farvi ricomprendere la mera omissione
della istituzione delle scritture, pena il contrasto coi principi fissati dall’art.25
Costituzione. Inoltre, non sussiste in concreto nel caso in esame la difficoltà
ricostruttiva dei volumi di affari, essendo stato l’accertamento agevolmente
esperibile mediante l’esame degli atti notarili;
b.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con
riferimento ai due profili sopra richiamati, difettando una effettiva
illustrazione delle ragioni che hanno condotto la Corte di appello a respingere
i motivi di appello;

c.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen, dell’art.129
cod. proc. pen. in relazione all’intervenuta prescrizione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Va preliminarmente sgombrato il campo dalla censura che prospetta

l’intervenuta prescrizione dei reati al momento dell’emissione della sentenza
della Corte di appello e della presente decisione. Considerata la data di
commissione dei fatti sub A) e C), risalente al 30/10/2004, e considerato che i
restanti fatti furono accertati in data 12/4/2005; considerati i periodi di
sospensione del termine prescrizionale conseguenti ai rinvii disposti in occasione
delle udienze dibattimentali del 28/1/2010 e del 16/7/2010 a seguito di
astensione della Difesa dalle udienze e quindi su richiesta della stessa, il termine
prescrizionale per tutti i delitti contestati si colloca successivamente alla data
della presente decisione.
2. Venendo ai restanti motivi, nessun dubbio sussiste circa la correttezza
delle decisioni in merito alla sussistenza dei reati contestati ai capi A e C, per i
quali difetta una chiara impugnazione e per i quali si evidenziano elementi di

2

a.

fatto significativi (tipologia e tempi delle transazioni, omessa regolarizzazione
contabile e omesso versamento dell’imposta dovuta). La decisione in ordine ai
due reati risulta, dunque, irrevocabilmente assunta.
3. A diversa conclusione deve giungersi per le contestazioni mosse ai capi
B) e D) con riferimento all’art.10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74. Appare, infatti,
evidente alla Corte che la motivazione adottata dai giudici di merito presenta
lacune ricostruttive e logiche che impongono l’annullamento della decisione. La

ricorrente in ordine alla effettività delle condotte presupposto del reato. I giudici
di merito non hanno offerto alcuna motivazione in ordine ai riscontri effettuati
presso i soggetti giuridici che hanno operato come controparte rispetto alle
società per cui è processo e in ordine ai rogiti stipulati per provvedere alle
cessioni, così come non è dato comprendere se le società in contestazione
risultassero avere posto in essere le scritture contabili per periodi d’imposta
diversi e avessero provveduto a utilizzarle nel relativo arco di tempo. In tale
contesto appare ultroneo ogni giudizio della Corte in ordine al tema della
difficoltà o impossibilità di ricostruzione del volume di affari, tema che potrà
essere esaminato solo dopo l’accertamento in ordine alla sussistenza dei
presupposti di occultamento o distruzione delle scritture nei termini sopra
indicati.
4.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte annulla la

sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi B) e D), con rinvio al
giudice di merito per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all’art.10 del d.lgs.
n.74 del 2000 (capi B e D) e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di
Genova. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il giorno 11/10/2012

Il Co

l’ere estensore

Il Presidente

Corte di appello ha omesso di dare concreta risposta alle censure mosse dal

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