Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18498 del 10/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18498 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bertolino Giacomo, nato a Marsala il 24/09/1951,

avverso la sentenza del 30/01/2014 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Giacomo Bertolino ricorre per l’annullamento della sentenza del
30/01/2014 della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Marsala del 07/10/2010, ha attenuato il trattamento
sanzionatorio inflitto in primo grado concedendo le circostanze attenuanti
generiche e riconoscendo la continuazione tra i reati, confermando, nel resto,
l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 44,

Data Udienza: 10/07/2014

lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo A), 64 e 95, d.P.R. 380 del 2001
(capo B), 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo C).
Si contesta all’imputato di aver realizzato, in maniera del tutto abusiva, in
zona sismica e sottoposta a vincolo paesistico, una veranda a servizio del
preesistente fabbricato ed un locale box.
1.1. Con unico motivo, il Bertolino lamenta violazione degli artt. 581 e 587
cod. proc. pen. per aver la Corte territoriale inflitto, in sostanza, una pena
superiore a quella comminata dal giudice di primo grado ponendo a base del

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

3. Il Tribunale aveva condannato il ricorrente alla pena di un mese di arresto
ed C 25.500,00 di ammenda così determinata: trenta giorni di arresto ed C
12.000,00 di ammenda per il reato di cui al capo A; trenta giorni di arresto ed C
12.000,00 di ammenda per il reato di cui al capo C; C 1.500,00 di ammenda per
il reato di cui al capo B.

4.La Corte d’appello ha ritenuto i reati avvinti dal medesimo disegno
criminoso e,, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha
rideterminato la pena nei termini che seguono: ritenuto più grave il reato sub C,
un mese di arresto ed C 31.500,00 di ammenda; pena ridotta a venti giorni di
arresto ed C 21.000,00 di ammenda in conseguenza della concessione delle
circostanze attenuanti generiche; pena aumentata per la continuazione a
venticinque giorni di arresto ed C 23.000,00 di ammenda.

5.0sserva il Collegio che: a) sussiste un evidente contrasto tra il dispositivo
della sentenza di primo grado (un mese di arresto ed C 25.500,00 di ammenda)
e la quantificazione della pena così come effettuata in parte motiva (due mesi di
arresto ed C 25.500,00 di ammenda); b) in ogni caso la Corte di appello ha
erroneamente posto a base del proprio calcolo una pena più elevata di quella
indicata dal primo giudice, che aveva determinato la pena pecuniaria nella
misura di C 12.000,00, mentre la Corte territoriale ha indicato quella di C
31.500,00 (operando su di essa le relative variazioni in diminuzione per le
generiche ed aumento per la continuazione); c) la pena pecuniaria del reato
ritenuto più grave dal primo giudice è illegale perché inferiore al minimo
edittale.
2

calcolo una pena più elevata di quella applicata in primo grado.

6.E’ vero che la Corte di appello ha inflitto una pena complessivamente
meno grave di quella irrogata in primo grado, tuttavia non avrebbe potuto porre
a base del calcolo una pena pecuniaria maggiore di quella indicata dal giudice di
prime cure.

7.E’ tuttavia possibile emendare in questa sede l’errore in cui sono incorsi i
giudici distrettuali mantenendo ferma la pena base già indicata dal Tribunale,

257672), e operando sulla pena pecuniaria le stesse variazioni già effettuate
dalla Corte di appello. Sicché, partendo dalla pena base di C 12.000,00, ed
effettuata la riduzione di un terzo, come applicata nella sua interezza per la
concessione delle circostanze attenuanti generiche, si ottiene la pena di C
8.000,00, sulla devono essere apportati gli stessi aumenti per la continuazione,
pari a complessivi C 2.000,00, effettuati in secondo grado. La pena pecuniaria
deve così essere rideterminata nella misura di C 10.000,00 di ammenda. Resta
ferma la pena detentiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio che ridetermina in giorni 25 di arresto ed C 10.000,00 di ammenda
Così deciso il 10/07/2014

ancorché irrevocabilmente illegale (Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013, Rv.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA