Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18498 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 18498 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SIANI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CASSINO
nel procedimento a carico di:
D’AMICO MAURIZIO nato il 21/06/1973 a FROSINONE
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 05/09/2016 del TRIBUNALE di CASSINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/te le conclusioni del PG

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Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 5 – 7 settembre 2016, ai sensi
dell’art. 8 d.lgs. n. 8 del 2016, il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha revocato la sentenza di condanna alla pena di euro 4.000,00
resa il 13 febbraio 2013 dal Tribunale di Cassino nei confronti di Maurizio
D’Amico, imputato del reato di cui agli artt. 28 e 55, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, commesso in Piedinnonte San Germano, il 7 dicembre 2007, sentenza

legge come reato, al contempo ordinando la trasmissione degli atti all’Ispettorato
del Lavoro per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
1.1. Il Giudice ha ritenuto fondata la richiesta di revoca in considerazione del
fatto che l’art. 55, lett. a), d.lgs. 81/2008 sanzionava la condotta con la sola
pena pecuniaria dell’ammenda e l’art. 1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n. 8,
stabiliva che non costituivano più reato ed erano soggette alla sanzione
amministrativa pecuniaria tutte le violazioni per le quali era prevista la sola pena
della multa o dell’ammenda: poiché il procedimento penale era stato definito con
sentenza irrevocabile di condanna emessa prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo di depenalizzazione, il giudice dell’esecuzione doveva
provvedere alla revoca della sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 8, comma 2,
dello stesso decreto legislativo e dell’art. 2, secondo comma, cod. pen.
1.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cassino, chiedendone l’annullamento senza
rinvio e deducendo violazione di legge, in quanto il reato per il quale era
intervenuta la sentenza di condanna non era stato depenalizzato.
1.3. Il Procuratore generale ha formulato parere nel senso dell’annullamento
dell’ordinanza impugnata, segnalando che i reati in tema di salute e sicurezza sul
lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 sono esclusi della depenalizzazione stabilita
dal d.lgs. n. 8 del 2016.

2. Si verte in un’ipotesi di revoca della sentenza di condanna emessa dal
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., in relazione alla
specifica disciplina dettata dall’art. 8 d.lgs. n. 8 del 2016, recante disposizioni in
materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, legge 28 aprile 2014,
n. 67.
In base all’art. 8, comma 2, cit. (rubricato con riferimento all’applicabilità
delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse), ” se i
procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati
definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto

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divenuta irrevocabile il 15 ottobre 2013, perché il fatto non è più previsto dalla

irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando
che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle
disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale”.
Chiaro è, dunque, il richiamo al procedimento inaudita altera parte che
contempla l’emissione del provvedimento de plano, senza formalità e senza che
venga fissata l’udienza di comparizione delle parti per l’espletamento del
contraddittorio: provvedimento che viene comunicato al pubblico ministero e

opposizione innanzi alla stesso giudice che procede ai sensi dell’art. 666 cod.
proc. pen.
Di conseguenza, quando il giudice dell’esecuzione abbia reso il
provvedimento de plano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il
contraddittorio a tale prima fase, gli interessati possono proporre solo
opposizione innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che dovrà però trattare le
relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell’incidente
di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., previa convocazione delle parti e dei
difensori per un’udienza camerale.
2.1. Nel caso in esame, come si è premesso, proposta dal D’Amico l’istanza
di revoca della sentenza per dedotta applicazione al reato accertato a suo carico
della depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8 del 2016, il giudice
dell’esecuzione, dando atto espressamente di applicare la suddetta procedura
semplificata, ha accolto de plano l’istanza e revocato la sentenza.
Il P.m. ha proposto avverso questo atto ricorso immediato per cassazione
per la già indicata doglianza: ricorso che non può, però, dare luogo all’esame del
motivo sopra richiamato per la ragione spiegata. Infatti, se si procedesse in
questa sede

omisso medio,

le parti resterebbero private della fase della

rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell’originario
provvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena
della doglianza ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni
che le parti non hanno ancora sottoposto al giudice di merito, in una materia in
relazione alla quale il legislatore ha – con il richiamo del rito di cui all’art. 667,
comma 4, cod. proc. pen. – previsto la fase dell’opposizione proprio per le
corrispondenti peculiarità.
Tuttavia, il ricorso non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato come
opposizione, per il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del
favor impugnationis, in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,
dovendo ritenersi consentita la qualificazione dell’atto di impugnazione per la
piena osservanza dell’indicato principio generale, di cui l’ultimo comma dell’art.

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notificato all’interessato, i quali, al pari del difensore, possono proporre

568 cit. costituisce chiara manifestazione (Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013,
Compagnone, Rv. 257006), non apparendo consentaneo al citato principio far
discendere l’effetto della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione
dall’erronea qualificazione della stessa (per l’applicazione del rito

de plano con

qualificazione del ricorso come opposizione, nell’analoga fattispecie di cui all’art.
101, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, Sez. 1, n. 51405 del
08/11/2016, Tega, n. m.).
2.2. Una volta qualificato il ricorso come opposizione, si deve dunque

affinché venga espletato il giudizio di opposizione, ai sensi degli artt. 8 d.lgs. n. 8
del 2016, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Cassino.
Così deciso in data 8 febbraio 2018

Il Consi iere estensore
V réenzo Si ni
I L,

procedere alla conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino

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