Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18497 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18497 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOHAMMAD AZAM N. IL 13/03/1976
avverso la sentenza n. 60/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
10/sentite le conclusioni del PG Dott. p,

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Data Udienza: 30/04/2015

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CONSIDERATO IN FATTO
1. Il cittadino pachistano MOHAMMAD AZAM è stato richiesto in consegna
dall’autorità giudiziaria ungherese, per l’esecuzione di sentenza di condanna alla
pena di un anno quattro mesi di reclusione per il reato di traffico di esseri umani
consumato in Ungheria nel 2012.

la sentenza del Tribunale di Gyula 25.11.2013 ancora non era esecutiva, in quanto
per il suo passaggio in giudicato era necessaria la presenza al processo del
richiesto, giudicato sussistente il radicamento del richiesto in Italia ha dichiarato
sussistere le condizioni per procedersi alla consegna, con la clausola del rinvio in
Italia per l’esecuzione della pena ad espletate esigenza di giustizia.
2. A mezzo del difensore ricorre MOHAMMAD AZAM enunciando tre motivi:
– violazione degli artt. 6.1 lett. C), 18 lett. V) e 19 lett. A e C) legge 69/2005
perché: il provvedimento giurisdizionale ungherese non è irrevocabile, il periodo tra
la consegna e il momento processuale successivo è indeterminato e il richiesto non
avendo dimora in Ungheria, il richiesto (attualmente in stato di libertà) ha già
complessivamente scontato 313 giorni di custodia cautelare
– rinvio della consegna ad avvenuta comunicazione della data dell’udienza da
parte dell’autorità giudiziaria ungherese;
– sospensione dell’esecuzione della sentenza in attesa della sottoposizione del
richiesto ad intervento chirurgico per colecistosi.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va rigettato perché i motivi sono infondati.
Dalla comunicazione 16.3.15 del Ministero della giustizia ungherese risulta che
la richiesta è originata da ragioni processuali. Corretta è pertanto la decisione della
Corte veneta di applicazione dell’art. 19 lett. C), con la consegna subordinata alla
successiva restituzione, ad incombenti processuali espletati, per l’esecuzione
dell’eventuale pena residua.
L’esistenza di un residuo pena da scontare, tenuto conto della custodia
cautelare complessivamente sofferta in Ungheria e, per questa procedura di
consegna, in Italia, impone infatti la consegna ‘provvisoria’ per consentire la
conclusione della procedura processuale. I disagi prospettati dal ricorso sono
conseguenza fisiologica inevitabile della volontaria sottrazione alle incombenze

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La Corte d’appello di Venezia, accertato nel corso della procedura che in realtà

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processuali del procedimento estero e delle diversità dei sistemi processuali, che
tuttavia sono presupposti dal sistema europeo di consegna diretta, nel nostro Paese
disciplinato dalla legge 69/2005. La presenza del richiesto nel territorio estero è
all’evidenza la condizione per un’utile ed efficace celebrazione degli incombenti
propri della procedura straniera, del resto non essendo sindacabili modalità e tempi
delle procedure straniere, quando non contrari a principi fondamentali del nostro
ordinamento, il che nella specie non è.
E’ infondato anche il secondo motivo, l’entità della pena allo stato deliberata

cautelare, il limite di un eventuale protrarsi della stessa all’estero in relazione alle
esigenze processuali cui il richiesto si è sottratto.
La richiesta di sospensione della consegna, nei termini in cui è concretamente
stata formulata, è generica e non idonea ad integrare causa di forza maggiore che
impedisca la consegna, ex art. 23 legge 69/2005.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 legge n.
69/2005
Così deciso in Roma, il 30.4.2015

costituendo al tempo stesso, detratti appunto i termini di complessiva custodia

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