Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18496 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18496 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JANECZKO MICHAL LUKASZ n. 21/4/1979
avverso la sentenza 3/2015 del 23/3/2015 della CORTE DI APPELLO DI
BRESCIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
Udito l’Avv. ANTIOCO PINTUS che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 23 marzo 2015 ha dichiarato
sussistere le condizioni per la esecuzione del mandato di arresto europeo emesso
nei confronti di MICHAL LUKASZ JANECZKO dalla Autorità Giudiziaria polacca il
15 ottobre 2014 per la esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale
Distrettuale di Hrubieszow del 28 febbraio 2008 di condanna per il reato di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
La Corte di Appello ha valutato espressamente la richiesta della parte di
riconoscimento del “radicamento” in Italia ai fini del rifiuto di consegna di cui
all’articolo 18 lettera R I. 69/2005, rilevando che gli elementi probatori prodotti
dalla difesa dimostrano esclusivamente la presenza precaria in Italia, peraltro
sotto falso nome e senza svolgimento di attività lavorativa e che la presenza
stabile è stata dimostrata solo per il periodo successivo al marzo 2014, quan o
fu domandata una prima volta la sua estradizione.

Data Udienza: 30/04/2015

MICHAL LUKASZ JANECZKO propone ricorso con atto a propria firma deducendo
con unico motivo il vizio di motivazione della sentenza con il quale rileva la
sussistenza delle condizioni per ritenere la sua risalente presenza in Italia,
condizione ostativa alla consegna ai fini della esecuzione della pena. Il difensore
ha, poi, presentato memoria.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita a ribadire quanto già dedotto innanzi alla Corte di Appello,
non risultando contrastati gli argomenti della sentenza quanto alla assenza di

presente in limitate occasioni e, comunque, non risulta avere mai svolto attività
lavorativa, condizione basilare per poter ritenere che il suo centro di interessi
fosse in Italia. Il ricorso, quindi, presenta sia profili di genericità che di manifesta
infondatezza.
Segue la condanna al pagamento della pena pecuniaria, determinata come da
dispositivo in considerazione delle ragioni della inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di euro 1000 alla cassa delle
ammende.

c.‘

Manda alla ancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 221T -. 69/2005.
Rom osì d ciso il 30 aprile 2015
Il
P

liere estensore
‘ D’

fano

il Presidente
Giovanni Conti

elementi per ritenere la regolare presenza prima del 2014 – il ricorrente risultava

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