Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18496 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 18496 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
X. Giorgio, nato a Milano il 23/03/1952

avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano emessa 1’11/11/2011,
all’esito del processo celebrato nei confronti di
Fracchia Attilla, nata ad Alessandria il 18/12/1955

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Mario Fraticelli che ha concluso chiedendo convertirsi il ricorso della parte civile
in appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’appello;
udito per la parte civile ricorrente l’Avv. Alessandra Mandolesi, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;
udito per l’imputata l’Avv. Giovanna Sebastio, che ha concluso rimettendosi alla
decisione della Corte

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN

Fano

1. Con sentenza delL’11/11/2011, il Giudice di pace di Milano assolveva
Attilia Fracchia dal reato di diffamazione, in ipotesi realizzato in danno di Giorgio
X. nel maggio 2009. I fatti si riferivano ad una comunicazione via e-mail
con la quale la Fracchia si era lamentata – secondo la rubrica – della cattiva
gestione da parte del X. nell’amministrazione del condominio milanese
dove ella stessa risiedeva, nonché di presunte infedeltà nella tenuta delle
Riteneva tuttavia il giudicante che quella esposta

dall’imputata nell’anzidetta comunicazione costituisse una «giustificata e
ragionevole rappresentazione della realtà», fondata dunque su fatti percepiti
come veritieri, a partire dalla prospettiva di un imminente e probabile distacco
della fornitura del gas da parte dell’azienda a ciò preposta, causa una prolungata
morosità del condominio nei pagamenti delle relative bollette; era altresì emerso
dall’istruttoria dibattimentale che l’amministratore, in più occasioni, aveva
adottato iniziative senza previamente informarne i condomini.
Ne derivava l’assoluzione della Fracchia, per avere ella commesso il fatto in
presenza della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore / procuratore speciale del
X., già costituitosi parte civile.
2.1 Con il primo motivo, deduce vizio della sentenza impugnata per mancata
assunzione di prove decisive: ricostruite le vicende presupposte alle lamentele
della Fracchia nella e-mail sopra ricordata, di cui confuta la reale sostenibilità, il
ricorrente segnala che al fine di smentire gli assunti dell’imputata e dimostrarne
il dolo sarebbe stato necessario acquisire le produzioni documentali della stessa
parte civile, offerte all’udienza del 26/02/2010 e sulle quali – malgrado la
mancanza di opposizioni in proposito da parte della difesa della Fracchia – il
giudicante non risulta essersi mai pronunciato. Attraverso quei documenti, in
particolare dall’esame dei bilanci relativi al 2007 e al 2008, sarebbe invece
emersa con chiarezza la falsità delle accuse mosse dall’imputata al X.,
soprattutto in ordine ai presunti ammanchi di cassa.
2.2 Con il secondo motivo, la parte civile ricorrente lamenta carenza di
motivazione circa la presunta esimente ex art. 51 cod. pen., riconosciuta dal
Giudice di pace in favore della Fracchia, segnatamente in quanto le risultanze
dell’istruttoria dibattimentale – fra cui le dichiarazioni dei testimoni Navotti,
Giacomelli e Pullio – avevano posto in risalto la non conformità al vero del
contenuto della mail spedita dall’imputata.

2

scritture contabili.

2.3 Con il terzo e quarto motivo, il difensore del X. rappresenta
contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, quanto alle
argomentazioni adottate dal giudicante circa l’avere la Fracchia addebitato alla
parte civile la responsabilità di avere dato causa all’interruzione della fornitura di
gas: il Giudice di pace non avrebbe infatti tenuto conto che quell’accusa risultava
del tutto destituita di fondamento, essendosi l’imputata riferita ad un distacco
dato per già avvenuto quando invece la somministrazione non era mai stata

3. Nell’interesse della Fracchia risulta:
– essere stato presentato appello avverso la sentenza del Giudice di pace, con cui
viene sollecitata la riforma della pronuncia e l’emissione di «sentenza di
proscioglimento con formula piena perché il fatto non sussiste o perché
l’imputata non lo ha commesso», in luogo della «diversa e meno favorevole
formula adottata dal giudice di primo grado, che ha errato nel ravvisare come
accadute circostanze di fatto (le espressioni asseritamente lesive della
reputazione del X.) in realtà mai verificatesi», con la condanna della parte
civile ai sensi dell’art. 427 del codice di rito;
– depositata memoria difensiva

ex art. 611 cod. proc. pen., con cui si

evidenziano argomenti a confutazione dei motivi di ricorso sviluppati dalla difesa
del X..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dall’esame degli atti risulta che il difensore dell’imputata ebbe a presentare
atto di appello il 23/03/2012, sollecitando al Tribunale di Milano l’adozione di una
formula assolutoria di maggior favore; il ricorso per tassazione nell’interesse
della parte civile – depositato, peraltro, il giorno successivo rispetto all’anzidetto
appello – non può dunque essere esaminato. Nella fattispecie trova doverosa
applicazione il disposto di cui all’art. 580 cod. proc. pen., secondo il quale – in
caso di presentazione di più mezzi di impugnazione avverso la medesima
pronuncia – il ricorso per cassazione va convertito in appello.

P. Q. M.

Convertito il ricorso della parte civile in appello, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Milano, per il giudizio.

3

interrotta.

Così deciso 1’11/12/2012.

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